XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1784
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo
delle strutture preposte alle attività di protezione civile, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 2001, N.343
All'articolo 1, comma 1:
all'alinea, dopo le parole: "decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300,", sono inserite le seguenti: "e
successive modificazioni,";
alla lettera c), dopo le parole: "difesa
civile,", sono inserite le seguenti: "politiche di";
alla lettera e), sono soppresse le seguenti
parole: "del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,";
alla lettera f), sono soppresse le seguenti
parole: "del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,";
è soppressa la lettera g).
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Modificazioni al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303). - 1. Il comma 6 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal
seguente:
"6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o
dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri,
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi
tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni".
2. Il Dipartimento della protezione civile si
avvale, per i propri compiti, della collaborazione
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Disposizioni relative al servizio
di leva nelle regioni colpite da calamità naturali). - 1.
Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4,
primo periodo, e all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si
applicano anche ai soggetti interessati al servizio di leva
per l'anno 2002.".
L'articolo 4 è soppresso.
All'articolo 5:
al comma 1, dopo la parola: "delegato," sono
inserite le seguenti: "determina le politiche di protezione
civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione
civile," e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Per le finalità di cui al presente comma, è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato
paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la
Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la
composizione e il funzionamento del Comitato.";
al comma 3, sono soppresse le parole: "il
Servizio idrografico e mareografico,";
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. La Commissione nazionale per la previsione
e la prevenzione dei grandi rischi, che si riunisce presso il
Dipartimento della protezione civile, è articolata in sezioni
e svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva
in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni
di rischio; è presieduta dal Capo del Dipartimento della
protezione civile ed è composta da un docente universitario
esperto in problemi di protezione civile con funzioni di
vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di
assenza o impedimento, da esperti nei vari settori di rischio,
da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
3-ter. Il Comitato operativo della protezione
civile, che si riunisce presso il Dipartimento della
protezione civile, assicura la direzione unitaria e il
coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli
interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al
soccorso. E' presieduto dal Capo del Dipartimento della
protezione civile e composto da tre rappresentanti del
Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle
strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento
e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due
rappresentanti designati dalle regioni. Alle riunioni del
Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali
di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonché
rappresentanti di altri enti o amministrazioni. I componenti
del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su delega dei
rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri
decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di
appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende
autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le
facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini
di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato,
l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
3-quater. La Commissione nazionale per la
previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il Comitato
operativo della protezione civile sono costituiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro
da lui delegato, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative
modalità organizzative e di funzionamento.";
al comma 4, dopo le parole: "di intesa con le
regioni e gli enti locali" sono aggiunte le seguenti:
"nonché l'attività di informazione alle popolazioni
interessate, per gli scenari nazionali; l'attività
tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi,
effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo
con i prefetti, fermo restando quanto previsto dall'articolo
14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attività di
formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le
regioni";
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il Dipartimento della protezione civile,
d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla
base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura
organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi
da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
4-ter. Il Dipartimento della protezione civile
svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e
dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1,
lettere a) e f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero al Ministro da lui delegato per l'approvazione del
Consiglio dei ministri nonché quelli relativi alle attività,
connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi
dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro
da lui delegato.";
al comma 5, ultimo periodo, le parole: "ove
necessario, invita" sono sostituite dalle seguenti: "per
assumere in relazione alle situazioni di emergenza le
determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza
pubblica, ove necessario invita";
al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Tale subentro è condizionato agli esiti del
riscontro contabile e amministrativo, da effettuarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Quando l'esito del riscontro
è negativo, il rapporto è estinto senza ulteriori oneri per lo
Stato. Ferme restando le attribuzioni rispettivamente
stabilite dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e le competenze e attribuzioni delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, i compiti attribuiti dal decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, all'Agenzia di protezione civile sono
assegnati al Dipartimento della protezione civile.".
Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis. - (Disposizioni concernenti il
Dipartimento della protezione civile). - 1. Per la
riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile,
nonché per la disciplina della relativa gestione
amministrativa e contabile, si provvede con uno o più decreti
da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo
9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Con i predetti decreti, oltre all'istituzione dell'ufficio del
Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative
conseguenti alla specificità delle nuove competenze attribuite
al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della
riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in
precedenza, è attribuito un incarico di studio di pari durata
e con il mantenimento del precedente trattamento economico.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile
può prorogare i contratti a tempo determinato di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel limite
dell'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma. E'
abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo 7.
3. Al fine di consentire il conseguimento degli
obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal
presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli
incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non più
di quattro unità in deroga al limite previsto dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La
relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile,
ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione
dirigenziale equivalente sul piano finanziario.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con
riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti
nella competenza del Dipartimento della protezione civile e
diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera
dello stato di emergenza.
5. Al fine di assicurare l'efficienza e
l'economicità della gestione relativamente agli obiettivi
derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento
della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono
essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza
agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza
oneri a carico dello Stato.
6. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione
civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente,
si intendono rivolti al Dipartimento della protezione
civile.
Art. 5-ter. - (Strutture logistiche della Direzione
generale della protezione civile e dei servizi antincendi del
Ministero dell'interno). - 1. Per consentire una più
adeguata organizzazione strumentale, finalizzata
all'accrescimento della capacità operativa, anche nel settore
della difesa civile, il Ministero dell'interno è autorizzato a
varare, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un piano
straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria
degli edifici sede delle attività del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché delle strutture afferenti alla difesa
civile.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma
1, pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 5-quater. - (Modificazioni alla legge 10 agosto
2000, n. 246). - 1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge
10 agosto 2000, n. 246, è sostituito dal seguente:
"6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di
specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante
mobilità degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del
fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta,
previo assenso dell'amministrazione autonoma di
provenienza."".
Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Disposizioni concernenti il Fondo per
la protezione civile). - 1. Il Dipartimento della
protezione civile predispone entro il 31 gennaio 2002 un
quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di
protezione civile disposti a decorrere dal 1^ gennaio 1995 ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la
protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari dei
finanziamenti trasmettono al Dipartimento, entro il 31
dicembre 2001, i necessari elementi di informazione.
2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
dei ministri, o del Ministro da lui delegato, possono essere
revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione
civile destinati a opere e interventi per i quali alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento
senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di
aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti
finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo
per la protezione civile, entro il 31 gennaio 2002.
3. Gli importi derivanti da economie e ribassi
d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di
finanziamenti posti a carico del Fondo per la protezione
civile, non utilizzati alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono versati al
Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1^ gennaio 2002.".
All'articolo 7, comma 1, sono soppresse le parole:
"ed integrazioni".
Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Informazioni di pubblica utilità). -
1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e
tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di
interesse del Dipartimento della protezione civile, il
Dipartimento stesso realizza un programma informativo
nazionale di pubblica utilità.
2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare
la necessaria operatività al programma di cui al comma 1,
provvede ad assegnare al Dipartimento della protezione civile
una frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza.
3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonché le
società operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti
a fornire ogni utile informazione e collaborazione al
Dipartimento della protezione civile assicurando la
disponibilità delle necessarie risorse.
4. Al fine di garantire un costante ed efficiente
sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti
istituzionali del Dipartimento della protezione civile, anche
durante situazioni di emergenza, le società di gestione di
telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti
indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della
rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore,
con priorità assoluta nell'impegno della linea.".
Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e per migliorare le strutture logistiche nel settore della
difesa civile".
DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 2001, N. 343