XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1756-B




Decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2001.


Misure urgenti per reprimere e contrastare il
finanziamento
del terrorismo internazionale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Viste le risoluzioni n. 1267/1999 e n. 1333/2000 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di adozione di misure nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan;

          Visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan;

          Vista la risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

          Visto il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani;
          Vista la dichiarazione adottata il 6 ottobre 2001 nella riunione dei Ministri finanziari dei sette Paesi più industrializzati, nella quale si ribadisce l'impegno di rintracciare e bloccare i beni dei terroristi e dare vigorosa esecuzione alle risoluzioni delle Nazioni Unite in materia, si chiede al GAFI, Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro, di allargare le proprie competenze per includervi la lotta al finanziamento del terrorismo e si invitano tutti i Paesi a creare un meccanismo nazionale di coordinamento contro il finanziamento del terrorismo, anche ai fini di uno scambio internazionale di informazioni;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti per il contrasto del terrorismo internazionale, prevedendo l'istituzione di un organismo di coordinamento e l'introduzione di adeguati strumenti sanzionatori amministrativi;
          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;


emana

il seguente decreto-legge:


Articolo 1.

(Comitato di sicurezza
finanziaria).
Articolo 1.

(Comitato di sicurezza
finanziaria).

1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale e al fine di rafforzare l'attività di contrasto nelle materie di cui al presente decreto, è istituito per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e composto da sette membri. I componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed un ufficiale della Guardia di finanza. La durata del Comitato può essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri.
1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale e al fine di rafforzare l'attività di contrasto nelle materie di cui al presente decreto, è istituito per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e composto da undici membri. I componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. La durata del Comitato può essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri.
2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto d'ufficio, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi dell'articolo 2 e del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.
2. Identico.

2-bis. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato.

2-ter. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.
3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato può richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne ravvisi la necessità, può anche richiedere lo sviluppo di eventuali attività informative alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato può richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi, alla Commissione nazionale per le società e la borsa e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne ravvisi la necessità per le strette finalità di cui al comma 1, può anche richiedere lo sviluppo di eventuali attività informative alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche alla luce delle decisioni che verranno assunte in materia dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
4. Identico.
5. La commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è soppressa.
5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall'articolo 2 del presente decreto sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le opportune modifiche all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di finanza.
6. Identico.


Articolo 2.

(Disposizioni di
carattere
sanzionatorio).
Articolo 2.

(Disposizioni di
carattere
sanzionatorio).

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di esportazione di beni e servizi, ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
1. Identico.
2. Chiunque compie le operazioni vietate ai sensi del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore accertato dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.
3. I soggetti indicati nei regolamenti richiamati al comma 1 sono obbligati a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ovvero, se successiva, dalla data di formazione dei capitali o delle risorse finanziarie. Nel caso di omissione o ritardo della comunicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dei capitali o delle altre risorse finanziarie e non superiore al doppio del valore medesimo.
3. I soggetti indicati nei regolamenti richiamati al comma 1 sono obbligati a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ovvero, se successiva, dalla data di formazione dei capitali o delle risorse finanziarie. L'omissione o il ritardo della comunicazione, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2.
4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche.
4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30.
Articolo 2-bis.

(Obliterazione delle banconote denominate in
lire).

1. Dal 1^ gennaio al 28 febbraio 2002, le banche e la società per azioni Poste italiane possono obliterare le banconote denominate in lire alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, con provvedimento pubblicato preventivamente nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le banconote obliterate conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto in Banca d'Italia solo se presentate da banche o dalla società Poste italiane.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, a partire dal 1^ gennaio 2002 le banconote obliterate ai sensi del comma 1 nonché quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione non sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto.
4. Le banche e gli uffici della società Poste italiane hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote obliterate e quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione, se presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo, senza dar corso all'operazione di cambio o accreditamento in conto richiesta.

Articolo 3.

(Entrata in vigore).

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 12 ottobre 2001.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tremonti,Ministro dell'economia e delle

finanze.Scajola,Ministro dell'interno.Ruggiero,

Ministro degli affari esteri. Castelli,Ministro della giustizia.


Visto, il Guardasigilli: Castelli.



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