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1. In ottemperanza agli
obblighi internazionali
assunti dall'Italia nella
strategia di contrasto alle
attività connesse al
terrorismo internazionale e
al fine di rafforzare
l'attività di contrasto nelle
materie di cui al presente
decreto, è istituito per il
periodo di un anno a
decorrere dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto e senza
oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, presso
il Ministero dell'economia e
delle finanze, il Comitato di
sicurezza finanziaria (CSF),
di seguito denominato
"Comitato", presieduto dal
Direttore generale del
Tesoro, o da un suo delegato,
e composto da sette membri. I
componenti sono nominati dal
Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base
delle designazioni
effettuate, rispettivamente,
dal Ministro dell'interno,
dal Ministro della giustizia,
dal Ministro degli affari
esteri, dalla Banca d'Italia
e dall'Ufficio italiano dei
cambi. Del Comitato fanno
anche parte un dirigente in
servizio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze
ed un ufficiale della
Guardia di finanza. La durata
del Comitato può essere
prorogata con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare previa
conforme delibera del
Consiglio dei Ministri. |
1. In ottemperanza agli
obblighi internazionali
assunti dall'Italia nella
strategia di contrasto alle
attività connesse al
terrorismo internazionale e
al fine di rafforzare
l'attività di contrasto nelle
materie di cui al presente
decreto, è istituito per il
periodo di un anno a
decorrere dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto e senza
oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, presso
il Ministero dell'economia e
delle finanze, il Comitato di
sicurezza finanziaria (CSF),
di seguito denominato
"Comitato", presieduto dal
Direttore generale del
Tesoro, o da un suo delegato,
e composto da undici
membri. I componenti sono
nominati dal Ministro
dell'economia e delle
finanze, sulla base delle
designazioni effettuate,
rispettivamente, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro
della giustizia, dal Ministro
degli affari esteri, dalla
Banca d'Italia, dalla
Commissione nazionale per le
società e la borsa e
dall'Ufficio italiano dei
cambi. Del Comitato fanno
anche parte un dirigente in
servizio presso il Ministero
dell'economia e delle
finanze, un ufficiale
della Guardia di finanza,
un funzionario o ufficiale in
servizio presso la Direzione
investigativa antimafia, un
ufficiale dell'Arma dei
Carabinieri e un
rappresentante della
Direzione nazionale
antimafia. La durata del
Comitato può essere prorogata
con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri,
da adottare previa conforme
delibera del Consiglio dei
Ministri. |
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2. Al Comitato sono
trasmessi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in
materia di segreto d'ufficio,
i provvedimenti di
irrogazione delle sanzioni
emessi ai sensi dell'articolo
2 e del decreto-legge 28
settembre 2001, n. 353. |
2. Identico. |
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2-bis. Gli enti
rappresentati nel Comitato
comunicano allo stesso, in
deroga ad ogni disposizione
vigente in materia di segreto
di ufficio, le informazioni
riconducibili alle materie di
competenza del Comitato. 2-ter. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto. |
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3. Il Comitato, con
propria delibera, d'intesa
con la Banca d'Italia,
individua gli ulteriori dati
ed informazioni, acquisiti in
base alla vigente normativa
sull'antiriciclaggio,
sull'usura e sugli
intermediari finanziari, che
le pubbliche amministrazioni
sono obbligate a trasmettere
al Comitato stesso. Il
Comitato può richiedere
ulteriori accertamenti
all'Ufficio italiano dei
cambi e al Nucleo speciale di
polizia valutaria. Ove se ne
ravvisi la necessità, può
anche richiedere lo sviluppo
di eventuali attività
informative alla Guardia di
finanza, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n.
68. Il presidente del
Comitato può trasmettere dati
ed informazioni al Comitato
esecutivo per i servizi di
informazione e di sicurezza
ed ai direttori dei Servizi
per la informazione e la
sicurezza, anche ai fini
dell'attività di
coordinamento spettante al
Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi
dell'articolo 1 della legge
24 ottobre 1977, n. 801. |
3. Il Comitato, con
propria delibera, d'intesa
con la Banca d'Italia,
individua gli ulteriori dati
ed informazioni, acquisiti in
base alla vigente normativa
sull'antiriciclaggio,
sull'usura e sugli
intermediari finanziari, che
le pubbliche amministrazioni
sono obbligate a trasmettere
al Comitato stesso. Il
Comitato può richiedere
ulteriori accertamenti
all'Ufficio italiano dei
cambi, alla Commissione
nazionale per le società e la
borsa e al Nucleo speciale
di polizia valutaria. Ove se
ne ravvisi la necessità
per le strette finalità di
cui al comma 1, può anche
richiedere lo sviluppo di
eventuali attività
informative alla Guardia di
finanza, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n.
68. Il presidente del
Comitato può trasmettere dati
ed informazioni al Comitato
esecutivo per i servizi di
informazione e di sicurezza
ed ai direttori dei Servizi
per la informazione e la
sicurezza, anche ai fini
dell'attività di
coordinamento spettante al
Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi
dell'articolo 1 della legge
24 ottobre 1977, n. 801. |
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4. Il Comitato
stabilisce i necessari
collegamenti con gli
organismi che svolgono simili
funzioni negli altri Paesi al
fine di contribuire al
necessario coordinamento
internazionale, anche alla
luce delle decisioni che
verranno assunte in materia
dal Gruppo di azione
finanziaria internazionale
(GAFI). |
4. Identico. |
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5. La commissione
consultiva prevista
dall'articolo 32 del decreto
del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n.
148, è soppressa. |
5. I provvedimenti
di irrogazione delle sanzioni
previsti dall'articolo 2 del
presente decreto sono emessi
senza acquisire il parere
della Commissione consultiva
prevista dall'articolo 32 del
testo unico delle norme di
legge in materia valutaria,
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
31 marzo 1988, n. 148. |
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6. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in
vigore del presente decreto
sono apportate le opportune
modifiche all'ordinamento
interno del Corpo della
Guardia di finanza. |
6. Identico. |
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1. Sono nulli gli atti
compiuti in violazione delle
disposizioni recanti il
divieto di esportazione di
beni e servizi, ovvero
recanti il congelamento di
capitali e di altre risorse
finanziarie, contenute in
regolamenti adottati dal
Consiglio dell'Unione
europea, anche in attuazione
di risoluzioni del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni
Unite. |
1. Identico. |
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2. Chiunque compie le
operazioni vietate ai sensi
del comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di
denaro non inferiore alla
metà del valore accertato
dell'operazione stessa e
non superiore al doppio del
valore medesimo. |
2. La violazione
delle disposizioni di cui al
comma 1 è punita con una
sanzione amministrativa
pecuniaria non
inferiore alla metà del
valore dell'operazione stessa
e non superiore al doppio del
valore medesimo. |
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3. I soggetti indicati
nei regolamenti richiamati al
comma 1 sono obbligati a
comunicare al Ministero
dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del
tesoro, l'entità dei capitali
e delle altre risorse
finanziarie oggetto di
congelamento entro trenta
giorni dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti
ovvero, se successiva, dalla
data di formazione dei
capitali o delle risorse
finanziarie. Nel caso di
omissione o ritardo della
comunicazione, si applica la
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di
denaro non inferiore alla
metà del valore dei capitali
o delle altre risorse
finanziarie e non superiore
al doppio del valore
medesimo. |
3. I soggetti indicati
nei regolamenti richiamati al
comma 1 sono obbligati a
comunicare al Ministero
dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del
tesoro, l'entità dei capitali
e delle altre risorse
finanziarie oggetto di
congelamento entro trenta
giorni dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti
ovvero, se successiva, dalla
data di formazione dei
capitali o delle risorse
finanziarie.
L'omissione o il
ritardo della
comunicazione, al di fuori
delle ipotesi di concorso
nelle altre violazioni
previste dal presente
decreto, sono puniti con una
sanzione amministrativa
pecuniaria non
inferiore a un terzo e
non superiore alla metà
dell'importo della sanzione
di cui al comma 2. |
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4. Per l'accertamento
delle violazioni delle
disposizioni di cui al
presente articolo e per
l'irrogazione delle relative
sanzioni si applicano le
disposizioni del titolo II,
capi I e II, del testo unico
delle norme in materia
valutaria, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n.
148, e successive
modifiche. |
4. Per l'accertamento
delle violazioni delle
disposizioni di cui al
presente articolo e per
l'irrogazione delle relative
sanzioni si applicano le
disposizioni del titolo II,
capi I e II, del testo unico
delle norme di legge in
materia valutaria, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, e successive
modificazioni, fatta
eccezione per le disposizioni
dell'articolo 30. |
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(Obliterazione delle banconote denominate in |
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1. Dal 1^ gennaio al
28 febbraio 2002, le banche e
la società per azioni Poste
italiane possono obliterare
le banconote denominate in
lire alle condizioni e nei
limiti stabiliti dalla Banca
d'Italia, con provvedimento
pubblicato preventivamente
nella Gazzetta
Ufficiale. 2. Le banconote obliterate conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto in Banca d'Italia solo se presentate da banche o dalla società Poste italiane. 3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, a partire dal 1^ gennaio 2002 le banconote obliterate ai sensi del comma 1 nonché quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione non sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto. 4. Le banche e gli uffici della società Poste italiane hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote obliterate e quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione, se presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo, senza dar corso all'operazione di cambio o accreditamento in conto richiesta. |
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