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1. Il decreto-legge 12
ottobre 2001, n. 369, recante
misure urgenti per reprimere
e contrastare il
finanziamento del terrorismo
internazionale, è convertito
in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla
presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
Identico. |
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Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN |
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE |
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All'articolo 1: al comma 1, al primo periodo, le parole: "composto da sette membri" sono sostituite dalle seguenti: "composto da dieci membri"; al secondo periodo, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ", dalla Commissione nazionale per le società e la borsa"; al terzo periodo, le parole: "ed un ufficiale della Guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti:", un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia e un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri"; |
All'articolo 1: al comma 1, al primo periodo, le parole: "composto da sette membri" sono sostituite dalle seguenti: "composto da undici membri"; al secondo periodo, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ", dalla Commissione nazionale per le società e la borsa"; al terzo periodo, le parole: "ed un ufficiale della Guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti:", un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia"; |
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dopo il comma 2, sono
inseriti i seguenti: "2-bis. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato. |
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2-ter. L'autorità
giudiziaria trasmette al
Comitato ogni informazione
ritenuta utile ai fini del
presente decreto"; al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "all'Ufficio italiano dei cambi", sono inserite le seguenti: ", alla Commissione nazionale per le società e la borsa"; al terzo periodo, dopo le parole: "Ove se ne ravvisi la necessità", sono inserite le seguenti: "per le strette finalità di cui al comma 1"; |
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al comma 5, le parole:
"decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148" sono
sostituite dalle seguenti:
"testo unico delle norme
di legge in materia
valutaria, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n.
148". |
il comma 5 è
sostituito dal
seguente: "5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall'articolo 2 del presente decreto sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148". |
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All'articolo 2: |
All'articolo 2: |
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il comma 2 è
sostituito dal
seguente: "2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo"; |
identico; |
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al comma 3 il
secondo periodo è sostituito
dal seguente:"L'omissione
o il ritardo della
comunicazione, al di fuori
delle ipotesi di concorso
nelle altre violazioni
previste dal presente
decreto, sono puniti con una
sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore a un
terzo e non superiore alla
metà dell'importo della
sanzione di cui al comma
2"; |
identico; |
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al comma 4, le
parole: "testo unico delle
norme in materia valutaria,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica
31 marzo 1988, n. 148, e
successive modifiche" sono
sostituite dalle seguenti:
" testo unico delle norme
di legge in materia
valutaria, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n.
148, e successive
modificazioni, fatta
eccezione per le disposizioni
dell'articolo 30". |
identico. |
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Dopo l'articolo 2, è
inserito il seguente: "Art. 2-bis. - (Obliterazione delle banconote denominate in lire). - 1. Dal 1^ gennaio al 28 febbraio 2002, le banche e la società per azioni Poste italiane possono obliterare le banconote denominate in lire alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, con provvedimento pubblicato preventivamente nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le banconote obliterate conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto in Banca d'Italia solo se presentate da banche o dalla società Poste italiane. 3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, a partire dal 1^ gennaio 2002 le banconote obliterate ai sensi del comma 1 nonchè quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione non sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto. 4. Le banche e gli uffici della società Poste italiane hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote obliterate e quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione, se presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo, senza dar corso all'operazione di cambio o accreditamento in conto richiesta". |
Frontespizio |
Testo del decreto legge |