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1. Alla legge 13
dicembre 1989, n. 401, sono
apportate le seguenti
modifiche: |
1. Identico: |
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a) i commi 1 e 2
dell'articolo 6 sono
sostituiti dai seguenti: |
a) identico: |
|
"1. Nei confronti
delle persone che risultano
denunciate o condannate per
uno dei reati di cui
all'articolo 4, primo e
secondo |
"1. Nei confronti
delle persone che risultano
denunciate o condannate
anche con sentenza non
definitiva nel corso degli
ultimi |
|
comma, della legge 18
aprile 1975, n. 110,
all'articolo 5 della legge 22
maggio 1975, n.152,
all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205, e
all'articolo 6-bis,
commi 1 e 2, della presente
legge, ovvero per aver preso
parte attiva ad episodi di
violenza su persone o cose in
occasione o a causa di
competizioni agonistiche, o
che nelle medesime
circostanze abbiano incitato,
inneggiato o indotto alla
violenza, il questore può
disporre il divieto di
accesso ai luoghi in cui si
svolgono competizioni
agonistiche specificamente
indicate, nonché a quelli,
specificamente indicati,
interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di
coloro che partecipano o
assistono alle competizioni
medesime. |
cinque anni per uno
dei reati di cui all'articolo
4, primo e secondo comma,
della legge 18 aprile 1975,
n. 110, all'articolo 5 della
legge 22 maggio 1975, n.152,
all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205, e
all'articolo 6-bis,
commi 1 e 2, della presente
legge, ovvero per aver preso
parte attiva ad episodi di
violenza su persone o cose in
occasione o a causa di
manifestazioni
sportive, o che nelle
medesime circostanze abbiano
incitato, inneggiato o
indotto alla violenza, il
questore può disporre il
divieto di accesso ai luoghi
in cui si svolgono
manifestazioni sportive
specificamente indicate,
nonché a quelli,
specificamente indicati,
interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di
coloro che partecipano o
assistono alle
manifestazioni
medesime. |
|
2. Alle persone alle
quali è notificato il divieto
previsto dal comma 1, il
questore può prescrivere di
comparire personalmente una o
più volte negli orari
indicati, nell'ufficio o
comando di polizia competente
in relazione al luogo di
residenza dell'obbligato o in
quello specificamente
indicato, nel corso della
giornata in cui si svolgono
le competizioni per le quali
opera il divieto di cui al
comma 1."; |
2. Alle persone alle
quali è notificato il divieto
previsto dal comma 1, il
questore può prescrivere,
tenendo conto dell'attività
lavorativa dell'invitato,
di comparire personalmente
una o più volte negli orari
indicati, nell'ufficio o
comando di polizia competente
in relazione al luogo di
residenza dell'obbligato o in
quello specificamente
indicato, nel corso della
giornata in cui si svolgono
le manifestazioni per
le quali opera il divieto di
cui al comma 1."; |
|
b) dopo il comma
2 dell'articolo 6 è inserito
il seguente: |
b) identica; |
|
"2-bis. La
notifica di cui al comma 2
deve contenere l'avviso che
l'interessato ha facoltà di
presentare, personalmente o a
mezzo di difensore, memorie o
deduzioni al giudice
competente per la convalida
del provvedimento."; |
|
c) i commi 3, 5,
6 e 7 dell'articolo 6 sono
sostituiti dai seguenti: |
c) identico: |
|
"3. La prescrizione di
cui al comma 2 ha effetto a
decorrere dalla prima
competizione successiva alla
notifica all'interessato ed è
comunicata al Procuratore
della Repubblica presso il
tribunale competente del
luogo in cui ha sede
l'ufficio di questura. Il
pubblico ministero, se
ritiene la sussistenza dei
presupposti di cui al comma
1, entro quarantotto ore
dalla notifica del
provvedimento ne chiede la
convalida al giudice per le
indagini preliminari. Le
prescrizioni imposte cessano
di avere efficacia se il
pubblico ministero non avanza
la richiesta di convalida
entro il termine predetto e
se il giudice non dispone la
convalida nelle quarantotto
ore successive. |
"3. La prescrizione di
cui al comma 2 ha effetto a
decorrere dalla prima
manifestazione
successiva alla notifica
all'interessato ed è
immediatamente
comunicata al Procuratore
della Repubblica presso il
tribunale o al Procuratore
della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni, se
l'interessato è persona
minore di età, competenti con
riferimento al luogo in
cui ha sede l'ufficio di
questura. Il pubblico
ministero, se ritiene che
sussistano i presupposti
di cui al comma 1, entro
quarantotto ore dalla
notifica del provvedimento ne
chiede la convalida al
giudice per le indagini
preliminari. Le prescrizioni
imposte cessano di avere
efficacia se il pubblico
ministero con decreto
motivato non avanza la
richiesta di convalida entro
il termine predetto e se il
giudice non dispone la
convalida nelle quarantotto
ore successive. |
|
5. Il divieto di cui
al comma 1 e l'ulteriore
prescrizione di cui al comma
2 non possono avere durata
superiore a tre anni e sono
revocati o modificati
qualora, anche per effetto di
provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, siano venute
meno o siano mutate le
condizioni che ne hanno
giustificato l'emissione. |
5. Identico. |
|
6. Il contravventore
alle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 è punito con
l'arresto da tre a diciotto
mesi. Nei confronti delle
persone che contravvengono al
divieto di cui al comma 1 è
consentito l'arresto nei casi
di flagranza. Nell'udienza di
convalida dell'arresto, il
giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone
l'applicazione delle misure
coercitive previste dagli
articoli 282 e 283 del codice
di procedura penale, anche al
di fuori dei limiti di cui
all'articolo 280 del medesimo
codice, prescrivendo
all'imputato di presentarsi
personalmente una o più volte
in un ufficio o comando di
polizia nel corso della
giornata in cui si svolgono
le competizioni agonistiche
specificamente indicate, per
un periodo non superiore a
tre anni. |
6. Il contravventore
alle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 è punito con
la reclusione da tre a
diciotto mesi. Nei confronti
delle persone che
contravvengono al divieto di
cui al comma 1 è consentito
l'arresto nei casi di
flagranza. Nell'udienza di
convalida dell'arresto, il
giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone
l'applicazione delle misure
coercitive previste dagli
articoli 282 e 283 del codice
di procedura penale, anche al
di fuori dei limiti di cui
all'articolo 280 del medesimo
codice"; |
|
7. Con la sentenza
di condanna il giudice
dispone il divieto di accesso
nei luoghi indicati al comma
1 e l'obbligo di presentarsi
personalmente una o più volte
in un ufficio o comando di
polizia nel corso della
giornata in cui si svolgono
le competizioni agonistiche
specificamente indicate, per
un periodo da sei mesi a tre
anni. Il divieto e l'obbligo
predetti non sono esclusi nei
casi di sospensione
condizionale della pena e di
applicazione della pena su
richiesta."; |
Soppresso. |
|
d) dopo
l'articolo 6 è inserito il
seguente: |
d) identico: |
|
"Art. 6-bis - (Lancio
di materiale pericoloso,
scavalcamento e invasione di
campo in occasione di
competizioni agonistiche). -
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato,
chiunque lanci corpi
contundenti o altri oggetti,
compresi gli artifizi
pirotecnici, comunque idonei
a recare offesa alla persona,
nei luoghi in cui si svolgono
competizioni agonistiche,
ovvero in quelli interessati
alla sosta, al transito o al
trasporto di coloro che
partecipano o assistono alle
competizioni medesime è
punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni. |
"Art. 6-bis - (Lancio
di materiale pericoloso,
scavalcamento e invasione di
campo in occasione di
manifestazioni
sportive). - 1. Salvo
che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque lanci
corpi contundenti o altri
oggetti, compresi gli
artifizi pirotecnici, in
modo da creare un pericolo
per le persone, nei luoghi
in cui si svolgono
manifestazioni
sportive, ovvero in quelli
interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di
coloro che partecipano o
assistono alle
manifestazioni medesime
è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni. |
|
2. Salvo che il
fatto costituisca più grave
reato, chiunque, nei luoghi
in cui si svolgono
competizioni agonistiche,
supera indebitamente una
recinzione o separazione
dell'impianto ove ne
derivi pericolo per la
pubblica incolumità o per la
sicurezza pubblica,
ovvero, nel corso delle
competizioni medesime, invade
il terreno di gioco, è punito
con l'arresto fino a sei mesi
o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire due
milioni. |
2. Salvo che il
fatto costituisca più grave
reato, chiunque, nei luoghi
in cui si svolgono
manifestazioni
sportive, supera
indebitamente una recinzione
o separazione dell'impianto
ovvero, nel corso delle
manifestazioni
medesime, invade il terreno
di gioco, è punito, se dal
fatto deriva un pericolo per
le persone, con l'arresto
fino a sei mesi o con
l'ammenda da lire
trecentomila a lire due
milioni."; |
|
3. Nel caso di
condanna per i reati di cui
ai commi 1 e 2 si applicano
le disposizioni dell'articolo
6, comma 7."; |
Soppresso. |
|
e) al comma 1
dell'articolo 8, dopo le
parole: "arresto in
flagranza" sono inserite le
seguenti: "o di arresto
eseguito a norma dei commi
1-bis e
1-ter."; |
e) identica; |
|
f) dopo il comma
1 dell'articolo 8 sono
aggiunti i seguenti: |
f) identico: |
|
"1-bis. Nel caso
di reati commessi con
violenza alle persone o alle
cose in occasione o a causa
di competizioni agonistiche,
per i quali è |
"1-bis. Nel caso
di reati commessi con
violenza alle persone o alle
cose in occasione o a causa
di manifestazioni
sportive, per i quali è |
|
obbligatorio o
facoltativo l'arresto ai
sensi degli articoli 380 e
381 del codice di procedura
penale e per quelli di cui
all'articolo 6-bis,
comma 1, della presente
legge, la polizia
giudiziaria, qualora non sia
possibile procedere
nell'immediatezza ma siano
stati acquisiti elementi dai
quali emergano gravi, precisi
e concordanti indizi di
colpevolezza nei confronti
dell'autore del reato, può
comunque eseguire l'arresto
entro e non oltre il termine
delle successive quarantotto
ore. |
obbligatorio o
facoltativo l'arresto ai
sensi degli articoli 380 e
381 del codice di procedura
penale e per quelli di cui
all'articolo 6-bis,
comma 1, della presente
legge, gli ufficiali ed
agenti di polizia
giudiziaria, qualora non sia
possibile procedere
nell'immediatezza ma siano
stati già acquisiti
elementi dai quali risulti
con evidenza che il soggetto
è autore della condotta,
possono comunque eseguire
l'arresto entro e non oltre
il termine delle successive
quarantotto ore. |
|
1-ter. Le
disposizioni del comma 1-bis
si applicano anche per il
contravventore al divieto
e alla prescrizione di
cui all'articolo 6, commi 1 e
2. |
1-ter. Le
disposizioni del comma
1-bis si applicano
anche per il contravventore
al divieto di cui
all'articolo 6, comma
1"; |
|
1-quater. Nel
caso di condanna per i reati
di cui al comma 1-bis
si applicano le disposizioni
dell'articolo 6, comma
7."; |
Soppresso. |
|
g) dopo
l'articolo 8 sono inseriti i
seguenti: |
g) identico: |
|
"Art. 8-bis. - (Casi
di giudizio direttissimo). -
1. Per i reati indicati
nell'articolo 6, comma 6,
nell'articolo 6-bis,
commi 1 e 2, e nell'articolo
8, comma 1, si procede sempre
con giudizio direttissimo,
salvo che siano necessarie
speciali indagini. |
"Art. 8-bis.
Identico. |
|
Art. 8-ter. -
(Trasferte). - 1. Le norme
della presente legge si
applicano anche ai fatti
commessi in occasione o a
causa di competizioni
agonistiche durante i
trasferimenti da o verso i
luoghi in cui si svolgono
dette manifestazioni". |
Art. 8-ter. -
(Trasferte). - 1. Le norme
della presente legge si
applicano anche ai fatti
commessi in occasione o a
causa di manifestazioni
sportive durante i
trasferimenti da o verso i
luoghi in cui si svolgono
dette manifestazioni". |
|
1-bis. Nella legge
13 dicembre 1989, n. 401,
ovunque ricorrano, le parole:
"competizioni agonistiche"
sono sostituite dalle
seguenti: "manifestazioni
sportive". |
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|
1. All'articolo 4, comma
3^, della legge 18 aprile
1975, n. 110, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"La pena è aumentata se il
fatto avviene nel corso o in
occasione di competizioni
agonistiche". |
1. All'articolo 4, comma
3^, della legge 18 aprile
1975, n. 110, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"La pena è aumentata se il
fatto avviene nel corso o in
occasione di
manifestazioni
sportive". |
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