XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1720
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 agosto 2001, n.336, recante
disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in
occasione di competizioni sportive, è convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 AGOSTO 2001, N.336
All'articolo 1:
al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo la
parola: "condannate" sono inserite le seguenti:
"anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi
cinque anni"; le parole: "competizioni agonistiche"
ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti:
"manifestazioni sportive" e la parola: "competizioni"
è sostituita dalla seguente: "manifestazioni";
al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le
parole: "il questore può prescrivere" sono inserite le
seguenti: ", tenendo conto dell'attività lavorativa
dell'invitato,"; la parola: "competizioni" è
sostituita dalla seguente: "manifestazioni";
al comma 1, lettera c), capoverso 3, il primo
periodo è sostituito dal seguente: "La prescrizione di cui
al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione
successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente
comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale
o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, se l'interessato è persona minore di età,
competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio
di questura."; nel secondo periodo, le parole: "se
ritiene la sussistenza dei" sono sostituite dalle seguenti:
"se ritiene che sussistano i"; nell'ultimo periodo, dopo
le parole: "se il pubblico ministero" sono inserite le
seguenti: "con decreto motivato";
al comma 1, lettera c), capoverso 6, primo
periodo, le parole: "l'arresto" sono sostituite dalle
seguenti: "la reclusione"; nel terzo periodo sono
soppresse le parole: ", prescrivendo all'imputato di
presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o
comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono
le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un
periodo non superiore a tre anni";
al comma 1, lettera c), il capoverso 7 è
soppresso;
al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla
seguente:
"d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Lancio di materiale pericoloso,
scavalcamento e invasione di campo in occasione di
manifestazioni sportive) - 1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti
o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da
creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si
svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati
alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che
partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione
dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime,
invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un
pericolo per le persone, con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni."";
al comma 1, lettera f), capoverso 1-bis,
le parole: "competizioni agonistiche" sono sostituite
dalle seguenti: "manifestazioni sportive"; le parole:
"la polizia giudiziaria" sono sostituite dalle seguenti:
"gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria"; le
parole da: "ma siano stati acquisiti" fino a: "del
reato" sono sostituite dalle seguenti: "ma siano stati
già acquisiti elementi dai quali risulti con evidenza che il
soggetto è autore della condotta" e la parola: "può"
è sostituita dalla seguente: "possono";
al comma 1, lettera f), capoverso 1-ter,
le parole: "e alla prescrizione" sono soppresse, e, in
fine, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 1";
al comma 1, lettera f), il capoverso
1-quater è soppresso;
al comma 1, lettera g), nell'articolo 8-ter
ivi richiamato, capoverso 1, le parole: "competizioni
agonistiche" sono sostituite dalle seguenti:
"manifestazioni sportive";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Nella legge 13 dicembre 1989, n.401,
ovunque ricorrano, le parole: "competizioni agonistiche" sono
sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive"".
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "competizioni agonistiche"
sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni
sportive".
Nel titolo del decreto-legge, la parola:
"competizioni" è sostituita dalla seguente:
"manifestazioni".