XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1997
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito l'Ordine dei Cavalieri della Patria
comprendente l'unica classe di cavaliere. L'onorificenza di
Cavaliere della Patria è conferita ai combattenti della guerra
1940-1945, compresi coloro che operarono sui fronti
contrapposti del nord e del sud d'Italia.
2. L'onorificenza di cui al comma 1 è conferita altresì ai
feriti, ai mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra
rientranti in una categoria pensionistica tabellare di guerra
e ai congiunti dei caduti.
3. L'insegna all'Ordine è costituita da un attestato
rilasciato agli aventi diritto dai distretti militari di
appartenenza.
Art. 2.
1. Capo dell'Ordine dei Cavalieri della Patria è il
Presidente della Repubblica.
2. L'ordine è retto da un consiglio composto: da un
generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, che lo
presiede; da quattro membri, ufficiali generali o ammiragli
delle Forze armate e dal Presidente dell'Associazione
proponente il titolo di Cavaliere della Patria.
3. Presenziano alle riunioni del consiglio i
rappresentanti delle associazioni combattentistiche, dei
mutilati, invalidi di guerra e civili di guerra.
4. Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro della difesa.
Art. 3.
1. L'onorificenza di cui alla presente legge è concessa
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della difesa.
2. Agli insigniti non spetta alcun emolumento di carattere
economico.
Art. 4.
1. Per ottenere la concessione dell'onorificenza di
Cavaliere della Patria gli interessati o i congiunti dei
caduti presentano domanda tramite il distretto militare di
appartenenza.
2. La domanda è esente dalla tassa di bollo e da qualunque
altro onere.