XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1995
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Contributi per incentivare il trasporto per ferrovia di
veicoli destinati al trasporto su strada di cose).
1. Ai soggetti esercenti i servizi ferroviari sulla rete
ferroviaria del territorio nazionale, eseguiti in
autoproduzione o con acquisto della trazione, sono concessi
contributi a fondo perduto per il triennio 2002-2004, al fine
di incentivare il trasporto su carri ferroviari di veicoli
destinati al trasporto su strada di cose.
2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 è
stabilito nella misura massima di 25 milioni di euro per il
2002, 50 milioni di euro per il 2003 e 50 milioni di euro per
il 2004.
3. I soggetti di cui al comma 1, per poter fruire dei
contributi di cui al presente articolo, sono tenuti ridurre,
in misura comunque non inferiore al 50 per cento, le tariffe
praticate ai soggetti abilitati all'esercizio di attività di
trasporto su strada di cose, per il servizio di trasporto su
carri ferroviari di veicoli destinati al trasporto su strada
di cose.
Art. 2.
(Contributi per l'acquisizione di carri ferroviari
speciali per l'effettuazione dei servizi di trasporto
combinato).
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono
concessi contributi a fondo perduto per l'acquisizione di
carri ferroviari speciali per l'effettuazione dei servizi di
trasporto combinato di cui al medesimo articolo 1, in misura
pari al 20 per cento del costo sostenuto per l'acquisto dei
carri. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno decennali
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004.
Art. 3.
(Contratti di programma).
1. L'assegnazione e la ripartizione dei contributi di cui
agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, nonché le modalità di
applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al citato
articolo 1, comma 3, sono disciplinate mediante contratti di
programma, da stipulare tra i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, ed il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte
degli organi competenti per materia, prima della stipulazione,
gli schemi dei contratti di programma di cui al comma 1 e dei
relativi eventuali aggiornamenti.
3. Gli organi competenti di cui al comma 2 esprimono un
parere motivato sui contratti di cui al comma 1, entro un mese
dalla data di assegnazione.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
riferisce annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato
di attuazione dei contratti di programma di cui al presente
articolo.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
pari a 25 milioni di euro per il 2002, 50 milioni di euro per
il 2003 e 50 milioni di euro per il 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2,
pari a 5 milioni di euro nel 2002, 10 milioni di euro nel 2003
e 15 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.