XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1995




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Contributi per incentivare il trasporto per ferrovia di
veicoli destinati al trasporto su strada di cose).

        1. Ai soggetti esercenti i servizi ferroviari sulla rete ferroviaria del territorio nazionale, eseguiti in autoproduzione o con acquisto della trazione, sono concessi contributi a fondo perduto per il triennio 2002-2004, al fine di incentivare il trasporto su carri ferroviari di veicoli destinati al trasporto su strada di cose.
        2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 è stabilito nella misura massima di 25 milioni di euro per il 2002, 50 milioni di euro per il 2003 e 50 milioni di euro per il 2004.
        3. I soggetti di cui al comma 1, per poter fruire dei contributi di cui al presente articolo, sono tenuti ridurre, in misura comunque non inferiore al 50 per cento, le tariffe praticate ai soggetti abilitati all'esercizio di attività di trasporto su strada di cose, per il servizio di trasporto su carri ferroviari di veicoli destinati al trasporto su strada di cose.


Art. 2.

(Contributi per l'acquisizione di carri ferroviari
speciali per l'effettuazione dei servizi di trasporto
combinato).

        1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto per l'acquisizione di carri ferroviari speciali per l'effettuazione dei servizi di trasporto combinato di cui al medesimo articolo 1, in misura pari al 20 per cento del costo sostenuto per l'acquisto dei carri. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno decennali di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Art. 3.

(Contratti di programma).

        1. L'assegnazione e la ripartizione dei contributi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, nonché le modalità di applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al citato articolo 1, comma 3, sono disciplinate mediante contratti di programma, da stipulare tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte degli organi competenti per materia, prima della stipulazione, gli schemi dei contratti di programma di cui al comma 1 e dei relativi eventuali aggiornamenti.
        3. Gli organi competenti di cui al comma 2 esprimono un parere motivato sui contratti di cui al comma 1, entro un mese dalla data di assegnazione.
        4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma di cui al presente articolo.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 25 milioni di euro per il 2002, 50 milioni di euro per il 2003 e 50 milioni di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 5 milioni di euro nel 2002, 10 milioni di euro nel 2003 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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