XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1990
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica, in conformità all'articolo 32 della
Costituzione, promuove l'insegnamento dell'educazione alla
salute, al fine di sviluppare nei giovani una cultura
sanitaria volta al perseguimento del benessere psicofisico
individuale ed interelazionale.
Art. 2.
1. L'educazione alla salute è materia d'insegnamento,
obbligatoria e autonoma, nelle scuole di ogni ordine e
grado.
Art. 3.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di
definizione dei curriculi, ai sensi dell'articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, prevede per i diversi tipi ed indirizzi
di studio, l'insegnamento dell'educazione della salute.
2. I programmi, le modalità, i tempi dell'insegnamento
dell'educazione alla salute sono definiti dalle singole
istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo
in particolare che:
a) l'articolazione dell'orario di insegnamento non
sia inferiore alle tre ore mensili;
b) siano previsti autonomi momenti di valutazione
e di verifica dell'apprendimento della materia;
c) i relativi programmi d'insegnamento prevedano
temi specifici di trattazione e ampie integrazioni con
l'educazione civica e l'educazione ambientale;
d) l'apprendimento della materia sia facilitato da
momenti di ricerca e sperimentazione extra-scolastici;
e) siano individuate e sviluppate nuove
metodologie di insegnamento tese a realizzare una
partecipazione attiva ed un coinvolgimento pieno dei
discenti.
2. L'insegnamento di cui all'articolo 2 è affidato a
laureati in medicina e chirurgia, regolarmente abilitati
all'esercizio della professione, attraverso incarichi annuali
con rapporto libero-professionale rinnovabili al massimo per
tre anni, anche non consecutivi. Gli incarichi sono conferiti,
a domanda, sulla base di graduatorie, che tengono conto dei
titoli di studio accademici e di esperienze didattiche, ai
medici che hanno partecipato a specifici corsi propedeutici
all'insegnamento promossi dalla Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, d'intesa con
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
con il Ministero della salute, con le regioni e coordinati
dagli ordini provinciali.
Art. 4.
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca è istituita una commissione,
composta da rappresentanti del Ministero della salute, delle
regioni e della Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri per l'elaborazione, nel termine
di tre mesi dal suo insediamento, di linee-guida per
l'insegnamento dell'educazione alla salute e per i corsi
riservati ai docenti di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 5.
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sono fissati il trattamento economico spettante
ai docenti, nonché i criteri di ripartizione della spesa fra i
Ministeri interessati e le regioni, per queste ultime in
maniera proporzionale al numero dei corsi attivati nel proprio
ambito territoriale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste forme di coinvolgimento di soggetti privati e le
modalità di una loro partecipazione economico-finanziaria.