XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1990




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La Repubblica, in conformità all'articolo 32 della Costituzione, promuove l'insegnamento dell'educazione alla salute, al fine di sviluppare nei giovani una cultura sanitaria volta al perseguimento del benessere psicofisico individuale ed interelazionale.


Art. 2.

        1. L'educazione alla salute è materia d'insegnamento, obbligatoria e autonoma, nelle scuole di ogni ordine e grado.


Art. 3.

        1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di definizione dei curriculi, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede per i diversi tipi ed indirizzi di studio, l'insegnamento dell'educazione della salute.
        2. I programmi, le modalità, i tempi dell'insegnamento dell'educazione alla salute sono definiti dalle singole istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo in particolare che:

                a) l'articolazione dell'orario di insegnamento non sia inferiore alle tre ore mensili;

                b) siano previsti autonomi momenti di valutazione e di verifica dell'apprendimento della materia;

                c) i relativi programmi d'insegnamento prevedano temi specifici di trattazione e ampie integrazioni con l'educazione civica e l'educazione ambientale;
                d) l'apprendimento della materia sia facilitato da momenti di ricerca e sperimentazione extra-scolastici;

                e) siano individuate e sviluppate nuove metodologie di insegnamento tese a realizzare una partecipazione attiva ed un coinvolgimento pieno dei discenti.

        2. L'insegnamento di cui all'articolo 2 è affidato a laureati in medicina e chirurgia, regolarmente abilitati all'esercizio della professione, attraverso incarichi annuali con rapporto libero-professionale rinnovabili al massimo per tre anni, anche non consecutivi. Gli incarichi sono conferiti, a domanda, sulla base di graduatorie, che tengono conto dei titoli di studio accademici e di esperienze didattiche, ai medici che hanno partecipato a specifici corsi propedeutici all'insegnamento promossi dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero della salute, con le regioni e coordinati dagli ordini provinciali.


Art. 4.

        1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita una commissione, composta da rappresentanti del Ministero della salute, delle regioni e della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri per l'elaborazione, nel termine di tre mesi dal suo insediamento, di linee-guida per l'insegnamento dell'educazione alla salute e per i corsi riservati ai docenti di cui all'articolo 3, comma 2.


Art. 5.

        1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati il trattamento economico spettante ai docenti, nonché i criteri di ripartizione della spesa fra i Ministeri interessati e le regioni, per queste ultime in maniera proporzionale al numero dei corsi attivati nel proprio ambito territoriale.
        2. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste forme di coinvolgimento di soggetti privati e le modalità di una loro partecipazione economico-finanziaria.



Frontespizio Relazione