XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1989
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per educazione ambientale s'intende l'insegnamento e il
processo formativo finalizzati alla crescita, nei giovani, di
una cultura di rispetto, tutela e gestione dell'ambiente,
attraverso l'uso razionale delle risorse naturali, e in cui si
riaffermi una concezione dell'ambiente come patrimonio comune
della nazione e dell'intera umanità.
Art. 2.
1. L'educazione ambientale è materia d'insegnamento,
obbligatoria e autonoma, nelle scuole di ogni ordine e
grado.
Art. 3.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di
definizione dei curricoli, ai sensi dell'articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, prevede per i diversi tipi ed indirizzi
di studio, l'insegnamento dell'educazione ambientale.
2. I programmi, le modalità, i tempi dell'insegnamento
dell'educazione ambientale sono definiti dalle singole
istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in
particolare garantendo che:
a) l'articolazione dell'orario di insegnamento non
sia inferiore alle tre ore mensili;
b) siano previsti autonomi momenti di valutazione
e di verifica dell'apprendimento della materia;
c) i relativi programmi di insegnamento
comprendano temi specifici di trattazione e ampie integrazioni
con l'educazione civica e l'educazione alla salute;
d) l'apprendimento della materia sia facilitato da
momenti di ricerca e sperimentazione extra-scolastici;
e) siano individuate e sviluppate nuove
metodologie di insegnamento tese a realizzare una
partecipazione attiva ed un coinvolgimento pieno dei
discenti.
Art. 4.
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca individua, fra il personale docente, le figure più
idonee all'insegnamento dell'educazione ambientale,
relativamente ai programmi stabiliti per ogni ciclo
scolastico.
Art. 5.
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca è istituita una apposita
commissione composta da rappresentanti del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle regioni e
delle associazioni ambientalistiche di rilevanza nazionale,
per l'elaborazione, nel termine di tre mesi dal suo
insediamento, di linee-guida per l'insegnamento
dell'educazione ambientale.