XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1989




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per educazione ambientale s'intende l'insegnamento e il processo formativo finalizzati alla crescita, nei giovani, di una cultura di rispetto, tutela e gestione dell'ambiente, attraverso l'uso razionale delle risorse naturali, e in cui si riaffermi una concezione dell'ambiente come patrimonio comune della nazione e dell'intera umanità.


Art. 2.

        1. L'educazione ambientale è materia d'insegnamento, obbligatoria e autonoma, nelle scuole di ogni ordine e grado.


Art. 3.

        1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di definizione dei curricoli, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede per i diversi tipi ed indirizzi di studio, l'insegnamento dell'educazione ambientale.
        2. I programmi, le modalità, i tempi dell'insegnamento dell'educazione ambientale sono definiti dalle singole istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in particolare garantendo che:

            a) l'articolazione dell'orario di insegnamento non sia inferiore alle tre ore mensili;
            b) siano previsti autonomi momenti di valutazione e di verifica dell'apprendimento della materia;

            c) i relativi programmi di insegnamento comprendano temi specifici di trattazione e ampie integrazioni con l'educazione civica e l'educazione alla salute;

            d) l'apprendimento della materia sia facilitato da momenti di ricerca e sperimentazione extra-scolastici;

            e) siano individuate e sviluppate nuove metodologie di insegnamento tese a realizzare una partecipazione attiva ed un coinvolgimento pieno dei discenti.


Art. 4.

        1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua, fra il personale docente, le figure più idonee all'insegnamento dell'educazione ambientale, relativamente ai programmi stabiliti per ogni ciclo scolastico.


Art. 5.

        1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita una apposita commissione composta da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle regioni e delle associazioni ambientalistiche di rilevanza nazionale, per l'elaborazione, nel termine di tre mesi dal suo insediamento, di linee-guida per l'insegnamento dell'educazione ambientale.



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