|
|
|
|
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|
|
1. L'ammontare delle
entrate previste per l'anno
finanziario 2002, relative a
imposte, tasse, contributi di
ogni specie e ogni altro
provento, accertate, riscosse
e versate nelle casse dello
Stato, in virtù di leggi,
decreti, regolamenti e di
ogni altro titolo, risulta
dall'annesso stato di
previsione dell'entrata
(Tabella n. 1). |
Identico. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
dell'economia e delle
finanze, per l'anno
finanziario 2002, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n. 2).
Per l'anno 2002 è confermata
la competenza gestionale
degli Uffici a cui
afferiscono gli stanziamenti
concernenti la gestione
transitoria delle spese già
attribuite alla Presidenza
del Consiglio dei ministri;
le competenze relative
all'attività di controllo
della predetta gestione sono
esercitate dall'Ufficio
centrale del bilancio del
Ministero dell'economia e
delle finanze. |
1. Identico. (Per le
modifiche apportate dalla
Commissione alla Tabella n.
2, v. pag. 63) |
| 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002. Il Ministro del l'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni |
2. Identico. |
|
connesse con le ripartizioni
di cui al presente comma. |
|
3. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sentiti i Ministri
delle infrastrutture e dei
trasporti e della difesa, è
autorizzato a provvedere, con
propri decreti, al
trasferimento alle unità
previsionali di base dello
stato di previsione del
Ministero della difesa, per
l'anno finanziario 2002,
dello specifico stanziamento
iscritto, per competenza e
cassa, nell'ambito dell'unità
previsionale di base "Ente
nazionale di assistenza al
volo" (interventi) di
pertinenza del centro di
responsabilità "Tesoro" dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze, in relazione
all'effettivo fabbisogno
dipendente dal trasferimento
dal predetto Ministero della
difesa all'"Ente nazionale di
assistenza al volo", delle
funzioni previste dagli
articoli 3 e 4 del decreto
del Presidente della
Repubblica 24 marzo 1981,
n.145, e successive
modificazioni. |
3. Identico. |
|
4. L'importo massimo
di emissione di titoli
pubblici, in Italia e
all'estero, al netto di
quelli da rimborsare e di
quelli per regolazioni
debitorie, è stabilito in
35.000 milioni di euro. |
4. Identico. |
|
5. I limiti di cui
all'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo
1998, n.143, concernente gli
impegni assumibili
dall'Istituto per i servizi
assicurativi del commercio
estero (SACE) ai sensi
dell'articolo 6, comma 2,
dello stesso decreto
legislativo per le garanzie
di durata sino a ventiquattro
mesi e superiori a tale
durata, sono fissati per
l'anno finanziario 2002 in
5.164.568.991 di euro
ciascuno. |
5. Identico. |
|
6. Il SACE è altresì
autorizzato, per l'anno
finanziario 2002, a
rilasciare garanzie entro una
quota massima del 10 per
cento di ciascuno dei limiti
indicati al comma 5. |
6. Identico. |
| 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale |
7. Identico. |
|
di base "Interessi sui
titoli del debito pubblico"
(oneri del debito pubblico)
di pertinenza del centro di
responsabilità "Tesoro" del
medesimo stato di previsione
in relazione agli oneri
connessi alle operazioni di
ricorso al mercato. |
|
8. Gli importi dei
fondi previsti dagli articoli
7, 8, 9 e 9-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni,
inseriti nelle unità
previsionali di base "Fondo
di riserva per le spese
obbligatorie e d'ordine" e
"Altri fondi di riserva"
(oneri comuni) e "Fondo per
la riassegnazione dei residui
passivi perenti di spesa in
conto capitale"
(investimenti), di pertinenza
del centro di responsabilità
"Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
sono stabiliti,
rispettivamente, in euro
1.923.801.949, 619.748.279,
516.456.900, 2.737.221.565 e
10.329.137.982. |
8. Identico. |
|
9. Per gli effetti di
cui all'articolo 7 della
legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni,
sono considerate spese
obbligatorie e d'ordine
quelle descritte nell'elenco
n. 1, annesso allo stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze. |
9. Identico. |
|
10. Con decreti del
Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare in
applicazione del disposto
dell'articolo 12, primo e
secondo comma, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni,
sono iscritte, nell'ambito
delle unità previsionali di
base di pertinenza dei centri
di responsabilità delle
Amministrazioni interessate
le spese descritte,
rispettivamente, negli
elenchi nn. 2 e 3, annessi
allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze. |
10. Identico. |
|
11. Le spese per le
quali può esercitarsi la
facoltà prevista
dall'articolo 9 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni,
sono indicate nell'elenco n.
4, annesso allo stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze. |
11. Identico. |
| 12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati |
12. Identico. |
|
nell'ambito dell'unità
previsionale di base "Accisa
e imposta erariale di consumo
su altri prodotti" (Entrate
derivanti dall'attività di
accertamento e controllo)
dello stato di previsione
dell'entrata.
Corrispondentemente la spesa
per contributi da
corrispondere all'Unione
europea in applicazione del
regime delle "risorse
proprie" (decisione del
Consiglio delle Comunità
europee del 21 aprile 1970)
nonché per importi di
compensazione monetaria, è
imputata nell'ambito
dell'unità previsionale di
base "Risorse proprie Unione
europea" (interventi) di
pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria
generale dello Stato" dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
finanziario 2002, sul conto
di tesoreria denominato:
"Ministero del tesoro -
FEOGA, Sezione garanzia". |
|
13. Gli importi di
compensazione monetaria
accertati nei mesi di
novembre e dicembre 2001 sono
riferiti alla competenza
dell'anno 2002 ai fini della
correlativa spesa da imputare
nell'ambito dell'unità
previsionale di base sopra
richiamata "Risorse proprie
Unione europea" (interventi)
di pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria
generale dello Stato" dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze. |
13. Identico. |
|
14. Ai fini
dell'attuazione delle
disposizioni di cui al
decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive
modificazioni, il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, le
variazioni di bilancio in
termini di residui,
competenza e cassa, per la
ripartizione tra le
Amministrazioni competenti
del fondo iscritto
nell'ambito dell'unità
previsionale di base "Aree
depresse" (investimenti) di
pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria
generale dello Stato" dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
finanziario 2002. |
14. Identico. |
| 15. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, relative ai |
15. Identico. |
|
seguenti fondi da
ripartire non utilizzate al
termine dell'esercizio sono
conservate nel conto dei
residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo:
Fondo da ripartire per
attuazione dei contratti e
Fondo da ripartire per oneri
del personale già dipendente
da istituti finanziari
meridionali da assumere nelle
amministrazioni ed enti
pubblici non economici,
iscritti nell'ambito
dell'unità previsionale di
base "Fondi da ripartire per
oneri di personale" (oneri
comuni); Fondo occorrente per
l'attuazione dell'ordinamento
regionale delle regioni a
statuto speciale, iscritto
nell'ambito dell'unità
previsionale di base "Fondo
attuazione ordinamento
regioni a statuto speciale"
(interventi); Fondo da
ripartire per il
funzionamento del comitato
tecnico faunistico-venatorio
nazionale, iscritto
nell'ambito dell'unità
previsionale di base
"Interventi diversi"
(interventi). Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a ripartire,
tra le pertinenti unità
previsionali di base delle
Amministrazioni interessate,
con propri decreti, le somme
conservate nel conto dei
residui dei predetti
fondi. |
|
16. Ai fini
dell'attuazione dell'articolo
48 della legge 20 maggio
1985, n. 222, l'utilizzazione
dello stanziamento dell'unità
previsionale di base "8 per
mille IRPEF Stato"
(interventi) di pertinenza
del centro di responsabilità
"Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002 è stabilita
con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri,
da emanare entro trenta
giorni dalla richiesta di
parere alle competenti
Commissioni parlamentari. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
16. Identico. |
| 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite |
17. Identico. |
|
all'entrata per essere
destinate ad alimentare il
fondo di cui all'articolo 24
della legge 11 febbraio 1992,
n. 157. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è, altresì, autorizzato a
provvedere, con propri
decreti, alla ripartizione
del predetto fondo in
attuazione dell'articolo 24
della medesima legge n.157
del 1992. |
|
18. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla
riassegnazione all'unità
previsionale di base
"Acquedotti e fognature"
(investimenti) di pertinenza
del centro di responsabilità
"Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2002
delle somme affluite
all'entrata del bilancio
dello Stato per essere
destinate ad alimentare il
fondo di cui all'articolo 18,
comma 3, della legge 5
gennaio 1994, n.36, e
successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze è, altresì,
autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla
ripartizione del predetto
fondo in attuazione del
medesimo articolo 18 della
citata legge n. 36 del
1994. |
18. Identico. |
|
19. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla
riassegnazione all'unità
previsionale di base
"Ammortamento titoli di
Stato" di pertinenza del
centro di responsabilità
"Tesoro" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2002,
delle somme affluite
all'entrata del bilancio
dello Stato per essere
destinate ad alimentare il
fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato. |
19. Identico. |
| 20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base "Fondo sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze |
20. Identico. |
|
per l'anno finanziario
2002 delle somme versate
all'entrata del bilancio
dello Stato dalle regioni e
dalle province autonome di
Trento e di Bolzano. |
|
21. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad effettuare
il riparto tra le
amministrazioni interessate,
nonché le eventuali
successive variazioni, dello
specifico stanziamento
concernente la somma da
ripartire tra le
amministrazioni centrali e
regionali per sopperire ai
minori finanziamenti decisi
dalla Banca europea per gli
investimenti relativamente ai
progetti immediatamente
eseguibili di cui
all'articolo 21 della legge
26 aprile 1983, n.130,
iscritto in termini di
competenza e di cassa
nell'ambito dell'unità
previsionale di base
"Progetti immediatamente
eseguibili" (investimenti) di
pertinenza del centro di
responsabilità "Politiche di
sviluppo e di coesione" dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze. |
21. Identico. |
|
22. Ferma restando la
disposizione di cui
all'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923,
n.2440, e successive
modificazioni, il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, le
variazioni di bilancio in
termini di residui,
competenza e cassa,
conseguenti alla ripartizione
tra le amministrazioni
interessate del fondo
iscritto nell'unità
previsionale di base
"Calamità naturali e danni
bellici" (investimenti) di
pertinenza del centro di
responsabilità "Politiche di
sviluppo e di coesione" dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze, in relazione
alle disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 2
maggio 1990, n.102. |
22. Identico. |
| 23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n.416, e successive modificazioni, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base "Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro" (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di |
23. Identico. |
|
competenza e cassa, con
decreti del Ministro
dell'economia e delle
finanze, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base "Presidenza del
Consiglio dei ministri -
Editoria" (investimenti) di
pertinenza del centro di
responsabilità "Tesoro" dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze. |
|
24. In attuazione di
quanto disposto dall'articolo
19 della legge 24 febbraio
1992, n.225, e successive
modificazioni, istitutiva del
Servizio nazionale della
protezione civile, le somme
iscritte nell'unità
previsionale di base
"Presidenza del Consiglio dei
ministri - Protezione civile"
(investimenti) di pertinenza
del centro di responsabilità
"Tesoro" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2002,
possono essere ripartite, in
relazione al tipo di
intervento previsto, con
decreti del Ministro
dell'economia e delle
finanze, tra altre unità
previsionali di base del
medesimo centro di
responsabilità. |
24. Identico. |
|
25. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla
riassegnazione nell'ambito
dell'unità previsionale di
base "Presidenza del
Consiglio dei ministri" di
pertinenza del centro di
responsabilità "Tesoro" dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'anno
finanziario 2002, delle somme
affluite all'entrata del
bilancio dello Stato per
contributi destinati
dall'Unione europea alle
attività poste in essere
dalla Commissione nazionale
per la parità e le pari
opportunità tra uomo e donna
in accordo con l'Unione
europea. |
25. Identico. |
| 26. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.267, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base le somme iscritte nell'unità previsionale di base "Potenziamento servizi e strutture" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Servizi tecnici nazionali" dello |
26. Identico. |
|
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze. |
|
27. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, al
trasferimento delle somme
occorrenti per
l'effettuazione delle
elezioni politiche,
amministrative e del
Parlamento europeo e per
l'attuazione dei
referendum, dall'unità
previsionale di base "Spese
elettorali" (oneri comuni) di
pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria
generale dello Stato", dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
finanziario 2002, alle
competenti unità previsionali
di base degli stati di
previsione del medesimo
Ministero dell'economia e
delle finanze e dei Ministeri
della giustizia, degli affari
esteri e dell'interno per lo
stesso anno finanziario, per
l'effettuazione di spese
relative a competenze ai
componenti i seggi
elettorali, a nomine e
notifiche dei presidenti di
seggio, a compensi per lavoro
straordinario, a compensi
agli estranei
all'amministrazione, a
missioni, a premi, a
indennità e competenze varie
alle Forze di polizia, a
trasferte e trasporto delle
Forze di polizia, a rimborsi
per facilitazioni di viaggio
agli elettori, a spese di
ufficio, a spese telegrafiche
e telefoniche, a fornitura di
carta e stampa di schede, a
manutenzione ed acquisto di
materiale elettorale, a
servizio automobilistico e ad
altre esigenze derivanti
dall'effettuazione delle
predette consultazioni
elettorali. |
27. Identico. |
|
28. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, su
proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri alle
variazioni di bilancio nelle
unità previsionali di base
degli stati di previsione
delle amministrazioni
interessate occorrenti per
l'attuazione dell'articolo 9
della legge 15 dicembre 1999,
n.482. |
28. Identico. |
| 29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2002 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) |
29. Identico. |
|
degli stati di previsione
delle amministrazioni
interessate, le somme
iscritte, per competenza e
cassa, nell'ambito dell'unità
previsionale di base
"Rimborsi anticipati o
ristrutturazione di
passività" di pertinenza del
centro di responsabilità
"Tesoro" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze, in relazione agli
oneri connessi alle
operazioni di rimborso
anticipato o di
rinegoziazione dei mutui con
onere a totale o parziale
carico dello Stato. |
|
30. Le disponibilità
conservate nel conto dei
residui ai sensi
dell'articolo 36, secondo
comma, del regio decreto 18
novembre 1923, n.2440, e
successive modificazioni,
relative alla protezione
civile e alle imprese
radiofoniche ed editoriali,
sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con
decreti del Ministro
dell'economia e delle
finanze, alle pertinenti
unità previsionali di base
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze. |
30. Identico. |
|
31. Ai sensi
dell'articolo 11 della legge
23 aprile 1959, n.189, il
numero degli ufficiali di
complemento del Corpo della
Guardia di finanza da
mantenere in servizio di
prima nomina, per l'anno
finanziario 2002, è stabilito
in 420. |
31. Identico. |
|
32. Nell'elenco n. 7,
annesso allo stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze, sono indicate le
spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno
finanziario 2002,
prelevamenti dal fondo a
disposizione, di cui
all'articolo 9, comma 4,
della legge 1^ dicembre 1986,
n. 831, iscritto nell'ambito
dell'unità previsionale di
base "Spese generali di
funzionamento"
(funzionamento) di pertinenza
del centro di responsabilità
"Guardia di finanza" del
medesimo stato di
previsione. |
32. Identico. |
| 33. Per l'anno 2002 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n.2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, |
33. Identico. |
|
in conformità degli stati
di previsione annessi a
quello del Ministero
dell'economia e delle finanze
(Appendice n. 1). |
|
34. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alle
variazioni di bilancio tra le
pertinenti unità previsionali
di base dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2002
occorrenti per l'attuazione
delle norme contenute nel
capo II del titolo V del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, in relazione
all'istituzione e al
funzionamento delle agenzie
fiscali. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
delle attività produttive,
per l'anno finanziario 2002,
in conformità dell'annesso
stato di previsione (Tabella
n. 3). |
Identico. (Per le
modifiche apportate dalla
Commissione alla Tabella n.
3,v. pag. 64) |
|
2. Gli importi dei
versamenti effettuati con
imputazione alle unità
previsionali di base
"Restituzione di
finanziamenti" e "Rimborso di
anticipazioni e riscossione
di crediti" di pertinenza del
centro di responsabilità
"Imprese" dello stato di
previsione dell'entrata sono
correlativamente iscritti in
termini di competenza e di
cassa, con decreti del
Ministro dell'economia e
delle finanze, nello
specifico fondo nell'ambito
dell'unità previsionale di
base "Fondo incentivi alle
imprese" (investimenti) di
pertinenza del centro di
responsabilità "Investimenti"
dello stato di previsione del
Ministero delle attività
produttive, in connessione al
rimborso dei mutui concessi a
carico del Fondo rotativo per
l'innovazione tecnologica. |
| 3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di |
|
previsione del Ministero
delle attività produttive per
l'anno finanziario 2002. |
|
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla
riassegnazione nello stato di
previsione del Ministero
delle attività produttive per
l'anno finanziario 2002,
delle somme affluite
all'entrata in relazione alle
spese da sostenere per
l'attuazione della legge 17
febbraio 1992, n.166, e
successive modificazioni. |
|
5. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze, su proposta del
Ministro delle attività
produttive, è autorizzato a
provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione
nello stato di previsione del
Ministero delle attività
produttive per l'anno
finanziario 2002, delle somme
affluite all'entrata del
bilancio dello Stato in
relazione all'articolo 2,
comma 3, della legge 28
dicembre 1991, n. 421, nonché
all'articolo 9, comma 5,
della legge 9 gennaio 1991,
n. 10. |
|
6. Le somme impegnate
in relazione alle
disposizioni legislative di
cui all'articolo 1 del
decreto-legge 9 ottobre 1993,
n. 410, convertito dalla
legge 10 dicembre 1993,
n.513, recante interventi
urgenti a sostegno
dell'occupazione nelle aree
di crisi siderurgica, resesi
disponibili a seguito di
provvedimenti di revoca, sono
versate all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con
decreti del Ministro
dell'economia e delle
finanze, allo stato di
previsione del Ministero
delle attività produttive, ai
fini di cui al citato
articolo 1 del decreto-legge
n.410 del 1993. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali, per l'anno
finanziario 2002, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n.
4). |
Identico. (Per le
modifiche apportate dalla
Commissione alla Tabella n.
4,v. pag. 65) |
|
2. Ai fini
dell'attuazione del decreto
legislativo 16 settembre
1996, n. 514, il Ministro
dell'economia e delle
finanze, su proposta del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, è
autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
|
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, in
termini di residui,
competenza e cassa, le
variazioni compensative di
bilancio occorrenti per
l'attuazione dell'articolo
127 del testo unico delle
leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n.309, e
successive modificazioni. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
della giustizia, per l'anno
finanziario 2002, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n.
5). |
Identico. (Per le
modifiche apportate dalla
Commissione alla Tabella n.
5,v. pag. 66) |
|
2. Le entrate e le
spese degli Archivi notarili,
per l'anno finanziario 2002,
sono stabilite in conformità
degli stati di previsione
annessi a quello del
Ministero della giustizia
(Appendice n. 1). 3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi. |
|
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla
riassegnazione delle somme
versate dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI)
all'entrata del bilancio
dello Stato, in termini di
competenza e di cassa,
relativamente alle spese per
le attività sportive del
personale del Corpo di
polizia penitenziaria e dei
detenuti e internati
nell'ambito delle unità
previsionali di base
"Mantenimento, assistenza,
rieducazione e trasporto
detenuti" (interventi) e
"Funzionamento" di pertinenza
del centro di responsabilità
"Amministrazione
penitenziaria", e
"Funzionamento" di pertinenza
del centro di responsabilità
"Giustizia minorile" dello
stato di previsione del
Ministero della giustizia per
l'anno finanziario 2002. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
degli affari esteri, per
l'anno finanziario 2002, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n.
6). |
Identico. (Per le
modifiche apportate dalla
Commissione alla Tabella n.
6,v. pag. 67) |
|
2. E' approvato, in
termini di competenza e di
cassa, il bilancio
dell'Istituto agronomico per
l'oltremare, per l'anno
finanziario 2002, annesso
allo stato di previsione del
Ministero degli affari esteri
(Appendice n.1). |
|
3. In relazione alle
somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato per
contributi versati da Paesi
esteri in applicazione della
direttiva 77/486/CEE del
Consiglio, del 25 luglio
1977, il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla
riassegnazione delle somme
stesse alle pertinenti unità
previsionali di base dello
stato di previsione del
Ministero degli affari esteri
per l'anno finanziario 2002
per essere utilizzate per gli
scopi per cui tali somme sono
state versate. 4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni |
|
e rimborsi di spese per
conto di terzi, nonché di
organismi internazionali o
della Direzione generale per
la cooperazione allo
sviluppo, il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2002. |
|
5. Il Ministero degli
affari esteri è autorizzato
ad effettuare, previe intese
con il Ministero
dell'economia e delle
finanze, operazioni in valuta
estera non convertibile pari
alle disponibilità esistenti
nei conti correnti valuta
Tesoro costituiti presso le
rappresentanze diplomatiche e
gli uffici consolari, ai
sensi dell'articolo 5 della
legge 6 febbraio 1985, n. 15,
e che risultino
intrasferibili per effetto di
norme o disposizioni locali.
Il relativo controvalore in
euro è acquisito all'entrata
del bilancio dello Stato ed è
contestualmente iscritto,
sulla base delle indicazioni
del Ministero degli affari
esteri, alle pertinenti unità
previsionali di base dello
stato di previsione del
Ministero medesimo per l'anno
finanziario 2002, per
l'effettuazione di spese
relative a fitto di locali e
acquisto, manutenzione,
ristrutturazione di immobili
adibiti a sedi diplomatiche e
consolari, a istituti di
cultura e di scuole italiane
all'estero. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 "Funzionamento" e 9.1.2.2 "Paesi in via di sviluppo" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria. |
|
|
|
| 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, |
Identico. |
|
per l'anno finanziario
2002, in conformità
dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 7). |
|
2. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze, su proposta del
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, è autorizzato a
ripartire, con propri
decreti, i fondi iscritti
nell'ambito delle unità
previsionali di base "Fondi
da ripartire per oneri di
personale", "Fondi da
ripartire per l'operatività
scolastica", e "Scuole non
statali", di pertinenza del
centro di responsabilità
"Servizio affari
economico-finanziari" dello
stato di previsione del
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2002, interessate dall'attuazione dell'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n.62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione. 4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2002, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di responsabilità "Programmazione, coordinamento e affari economici" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione |
|
all'articolo 9 del
decreto-legge 17 giugno 1996,
n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n.421, recante
disposizioni urgenti per le
attività produttive. |
|
6. Gli importi dei
versamenti effettuati
all'entrata del bilancio
dello Stato in connessione al
rimborso dei mutui concessi a
carico del Fondo per le
agevolazioni alla ricerca
nonché di somme a vario
titolo acquisibili in
relazione al funzionamento
degli strumenti di intervento
gravanti sul Fondo stesso
sono riassegnati con decreti
del Ministro dell'economia e
delle finanze nell'unità
previsionale di base 25.2.3.2
"Ricerca applicata" dello
stato di previsione del
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
dell'interno, per l'anno
finanziario 2002, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella
n.8). |
Identico. |
|
2. Le somme versate
dal CONI nell'ambito
dell'unità previsionale di
base "Restituzioni, rimborsi,
recuperi e concorsi vari"
(Entrate extratributarie) di
pertinenza del centro di
responsabilità "Protezione
civile e servizi antincendi"
dello stato di previsione
dell'entrata per l'anno 2002
sono riassegnate, con decreti
del Ministro dell'economia e
delle finanze, per le spese
relative all'educazione
fisica, all'attività sportiva
e alla costruzione,
completamento ed adattamento
di infrastrutture sportive,
concernenti il Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco, alle unità
previsionali di base "Spese
generali di funzionamento"
(funzionamento) e "Edilizia
di servizio" (investimenti)
di pertinenza del centro di
responsabilità "Protezione
civile e servizi antincendi"
dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per
l'anno finanziario 2002. |
|
3. Nell'elenco n. 1,
annesso allo stato di
previsione del Ministero
dell'interno, sono indicate
le spese di pertinenza del
centro di responsabilità
"Pubblica sicurezza" per le
quali possono effettuarsi,
per l'anno finanziario 2002,
prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui
all'articolo 1 della legge 12
dicembre 1969, n. 1001,
iscritto nell'unità
previsionale di base "Spese
generali di
funzionamento". |
|
4. Sono autorizzati
l'accertamento e la
riscossione, secondo le leggi
in vigore, delle entrate del
Fondo edifici di culto,
nonché l'impegno e il
pagamento delle spese,
relative all'anno finanziario
2002, in conformità degli
stati di previsione annessi a
quello del Ministero
dell'interno (Appendice n.
1). 5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2002, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n.222. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio, per l'anno
finanziario 2002, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n.
9). |
Identico. (Per le
modifiche apportate dalla
Commissione alla Tabella n.
9,v. pag. 68) |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti, per l'anno
finanziario 2002, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n.
10). |
Identico. (Per le
modifiche apportate dalla
Commissione alla Tabella n.
10,v. pag. 69) |
|
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, su
proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, le variazioni di
competenza e di cassa nello
stato di previsione
dell'entrata ed in quello del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti per gli adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno
1974, n.298, e successive
modificazioni, nonché
dall'articolo 10 del decreto
del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1994,
n. 634, concernente la
disciplina dell'utenza del
servizio di informatica del
centro elaborazione dati del
Dipartimento dei trasporti
terrestri. 3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto è fissato, per l'anno finanziario 2002, in 3.500 unità. 4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n.224, e dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2002, in 40 unità. 5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, per l'anno finanziario 2002, è fissato in 93 unità. 6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la forza organica |
|
dei militari volontari di
truppa in ferma breve è
fissata, per l'anno
finanziario 2002, nel numero
di 500 unità. |
|
7. Il numero massimo
degli allievi marescialli del
Corpo delle capitanerie di
porto a norma dell'articolo
11 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni, è
determinato, per l'anno
finanziario 2002, in 120
unità. 8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n.263, iscritto nell'unità previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione. 9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità "Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n.255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base "Mezzi operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità "Capitanerie di porto", dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo |
|
36 e nell'articolo
61-bis del regio
decreto 18 novembre
1923, n.2440, e successive
modificazioni, sulla
contabilità generale dello
Stato. |
|
11. Ai fini
dell'attuazione della legge
15 dicembre 1990, n. 396, il
Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con
il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, è autorizzato a
ripartire, con propri
decreti, in termini di
residui, competenza e cassa,
su altre unità previsionali
di base delle amministrazioni
interessate, il fondo per gli
interventi per Roma capitale
iscritto nell'ambito
dell'unità previsionale di
base "Fondo per Roma
capitale" (investimenti) di
pertinenza del centro di
responsabilità "Opere
pubbliche ed edilizia" dello
stato di previsione del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
delle comunicazioni, per
l'anno finanziario 2002, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n.
11). |
Identico. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
della difesa, per l'anno
finanziario 2002, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella
n.12). |
Identico. (Per le
modifiche apportate dalla
Commissione alla Tabella n.
12,v. pag. 70) |
|
2. Il numero massimo
dei graduati di leva aiuto
specialisti in servizio
nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica, è fissato,
per l'anno finanziario 2002,
come segue: a) Esercito n. 23.000; b) Marina n. 9.840; c) Aeronautica n. 11.540. |
|
3. Il numero massimo
degli ufficiali piloti di
complemento dell'Esercito,
della Marina e
dell'Aeronautica, da
mantenere in servizio a norma
dell'articolo 15 della legge
19 maggio 1986, n. 224, è
stabilito, per l'anno
finanziario 2002, come
segue: a) Esercito n. 15; b) Marina n. 170; c) Aeronautica n. 215. |
|
4. Il numero massimo
degli ufficiali di
complemento da ammettere alla
ferma di cui al primo comma
dell'articolo 37 della legge
20 settembre 1980, n. 574, è
stabilito, per l'anno
finanziario 2002, come
segue: a) Esercito n. 250; b) Marina n. 130; c) Aeronautica n. 100; d) Carabinieri n. 80. |
|
5. La forza organica dei
graduati e militari di truppa
dell'Esercito in ferma
volontaria a norma
dell'articolo 9, ultimo
comma, della legge 10 giugno
1964, n. 447, è fissata, per
l'anno finanziario 2002, come
segue: a) Esercito n. 1.200; b) Carabinieri n. 107. |
|
6. La forza organica dei
sottocapi e comuni del Corpo
degli equipaggi militari
marittimi in ferma volontaria
ai sensi del settimo comma
dell'articolo 2 del regio
decreto-legge 1^ luglio 1938,
n.1368, come sostituito
dall'articolo 18 della legge
10 giugno 1964, n.447, è
fissata, per l'anno
finanziario 2002, in 1.357
unità. 7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno finanziario 2002, in 1.079 unità. |
|
8. Il contingente
degli arruolamenti volontari,
come carabiniere ausiliario,
per la sola ferma di leva,
dei giovani chiamati alle
armi è fissato, per l'anno
finanziario 2002, a norma
dell'articolo 4, comma 1,
lettera b), del decreto
legislativo 12 maggio 1995,
n.198, in 12.000 unità. |
|
9. Il numero massimo
dei militari volontari in
ferma biennale, triennale o
quinquennale, a norma degli
articoli 5 e 35 della legge
24 dicembre 1986, n. 958, e
dell'articolo 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, è fissato, per l'anno
finanziario 2002, come
segue: a) Esercito n. 24.000; b) Marina n. 5.318; c) Aeronautica n. 2.075. |
|
10. Alle spese di cui
alle unità previsionali di
base "Accordi e organismi
internazionali" (interventi)
- specificamente afferenti le
infrastrutture multinazionali
NATO - e "Ammodernamento e
rinnovamento" (funzionamento)
dello stato di previsione del
Ministero della difesa, si
applicano, per l'anno
finanziario 2002, le
disposizioni contenute nel
secondo comma dell'articolo
36 e nell'articolo 61-bis
del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni,
sulla contabilità generale
dello Stato. 11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496. |
|
12. Negli elenchi n.1
e n.2 annessi allo stato di
previsione del Ministero
della difesa sono descritte
le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno
finanziario 2002, i
prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui agli
articoli 20 e 44 del testo
unico delle disposizioni
legislative concernenti
l'amministrazione e la
contabilità dei corpi,
istituti e stabilimenti
militari, di cui al regio
decreto 2 febbraio 1928,
n.263, ed all'articolo 7
della legge 22 dicembre 1932,
n.1958, iscritto nell'unità
previsionale di base
"Funzionamento" di pertinenza
del centro di responsabilità
"Bilancio e affari
finanziari" e nell'unità
previsionale di base "Spese
generali di funzionamento"
(funzionamento) di pertinenza
del centro di responsabilità
"Arma dei carabinieri". |
|
13. Ai fini
dell'attuazione del decreto
del Presidente della
Repubblica 15 novembre 2000,
n. 424, recante il
regolamento
sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia
industrie difesa, il Ministro
dell'economia e delle
finanze, su proposta del
Ministro della difesa, è
autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni
di bilancio connesse con
l'istituzione e il
funzionamento dell'Agenzia
medesima. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
delle politiche agricole e
forestali, per l'anno
finanziario 2002, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n.
13). |
Identico. |
| 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, |
|
dell'articolo 77 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nonché per l'attuazione
del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143,
concernente il conferimento
alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di
agricoltura e pesca, e
riorganizzazione
dell'amministrazione
centrale. |
|
3. Per l'attuazione
della legge 10 febbraio 1992,
n. 165, concernente modifiche
ed integrazioni alla legge 17
febbraio 1982, n. 41, recante
il piano per la
razionalizzazione e lo
sviluppo della pesca
marittima, il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti,
nell'ambito della parte
corrente e nell'ambito del
conto capitale dello stato di
previsione del Ministero
delle politiche agricole e
forestali, per l'anno
finanziario 2002, le
variazioni compensative di
bilancio, in termini di
competenza e di cassa
occorrenti per la modifica
della ripartizione dei fondi
tra i vari settori
d'intervento, di cui al
suddetto piano nazionale
della pesca marittima. 4. Per l'anno finanziario 2002 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base "Interventi diversi" - capitolo 2827- di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.157. 5. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base "Interventi nel settore agricolo e forestale" di pertinenza del centro di responsabilità "Politiche agricole e agroindustriali nazionali" dello stato di previsione del Ministero |
|
delle politiche agricole
e forestali, in attuazione
della legge 23 dicembre 1999,
n.499, concernente
razionalizzazione degli
interventi nei settori
agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e
forestale. |
|
6. Ai fini
dell'attuazione dei decreti
legislativi 18 maggio 2001,
n. 227, e 18 maggio 2001,
n.228, recanti norme per
l'orientamento e la
modernizzazione dei settori
forestale e agricolo, il
Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta
del Ministro delle politiche
agricole e forestali, è
autorizzato a ripartire, con
propri decreti, l'apposito
fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero
delle politiche agricole e
forestali. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero per
i beni e le attività
culturali, per l'anno
finanziario 2002, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n.
14). |
Identico. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
della salute, per l'anno
finanziario 2002, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella
n.15). |
Identico. |
| 2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base "Programma anti AIDS" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali" dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, |
|
n. 2440, e successive
modificazioni, sulla
contabilità generale dello
Stato. |
|
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla
riassegnazione alla
pertinente unità previsionale
di base dello stato di
previsione del Ministero
della salute per l'anno
finanziario 2002, delle somme
versate in entrata dalle
federazioni nazionali degli
ordini e dei collegi sanitari
per il funzionamento della
Commissione centrale per gli
esercenti le professioni
sanitarie. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base "Ricerca scientifica" (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero" dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2002, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del |
|
Ministero della salute,
per l'anno finanziario 2002,
i fondi per il finanziamento
delle attività relative ai
prelievi e trapianti di
organi e di tessuti,
dell'unità previsionale di
base "Prelievi e trapianti di
organi e tessuti" di
pertinenza del centro di
responsabilità "Ordinamento
sanitario, ricerca ed
organizzazione del Ministero"
dello stato di previsione del
Ministero della salute, in
relazione a quanto disposto
dalla legge 1^ aprile 1999,
n. 91, e successive
modificazioni. |
|
7. Ai fini
dell'attuazione dell'articolo
4-bis del decreto-legge
29 dicembre 2000, n.393,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2001, n.27, il
Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta
dei Ministri della salute e
della difesa è autorizzato a
ripartire, con propri
decreti, tra le pertinenti
unità previsionali di base
degli stati di previsione dei
Ministeri della salute e
della difesa il "Fondo da
ripartire per la
realizzazione di una campagna
di monitoraggio sulle
condizioni sanitarie dei
cittadini italiani impegnati
nell'area
Kosovo/Bosnia-Erzegovina,
nonché per il controllo delle
sostanze alimentari importate
dalla predetta area"
dell'unità previsionale di
base "Missioni internazionali
di pace" di pertinenza del
centro di responsabilità
"Tutela della salute umana,
della sanità pubblica
veterinaria e dei rapporti
internazionali" dello stato
di previsione del Ministero
della salute per l'anno
finanziario 2002. |
|
|
|
|
1. E' approvato, in euro
608.337.664.314 in termini di
competenza ed in euro
623.138.586.390 in termini di
cassa il totale generale
della spesa dello Stato per
l'anno finanziario 2002. |
Identico. |
|
|
|
| 1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per |
Identico. |
|
l'anno finanziario 2002,
con le tabelle allegate. |
|
|
|
|
1. Per l'anno
finanziario 2002, le spese
considerate nelle unità
previsionali di base dei
singoli stati di previsione
per le quali il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad effettuare,
con propri decreti,
variazioni tra loro
compensative,
rispettivamente, per
competenza e cassa, sono
quelle indicate nella Tabella
A allegata alla presente
legge. |
1. Identico. |
|
2. Per l'anno
finanziario 2002, le spese
delle unità previsionali di
base del conto capitale dei
singoli stati di previsione
alle quali si applicano le
disposizioni contenute nel
quinto e nel settimo comma
dell'articolo 20 della legge
5 agosto 1978, n.468, sono
quelle indicate nella Tabella
B allegata alla presente
legge. |
2. Identico. |
|
3. In relazione
all'accertamento dei residui
di entrata e di spesa per i
quali non esistono nel
bilancio di previsione i
corrispondenti capitoli
nell'ambito delle unità
previsionali di base, il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad istituire gli occorrenti
capitoli nelle pertinenti
unità previsionali di base,
anche di nuova istituzione,
con propri decreti da
comunicare alla Corte dei
conti. |
3. Identico. |
|
4. Per gli allievi del
Corpo della guardia di
finanza, del Corpo di polizia
penitenziaria, degli agenti
della Polizia di Stato, del
Corpo delle capitanerie di
porto, del Corpo forestale
dello Stato, la composizione
della razione viveri in
natura e le integrazioni di
vitto e di generi di conforto
per i militari dei Corpi
medesimi nonché per il
personale della Polizia di
Stato in speciali condizioni
di servizio, sono
determinate, per l'anno
finanziario 2002, in
conformità alle tabelle
allegate al decreto del
Ministro della difesa
adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi
dell'articolo 14, comma 4,
della legge 28 luglio 1999,
n. 266. |
4. Identico. |
|
5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a trasferire,
con propri decreti, in
termini di residui,
competenza e cassa,
dall'unità previsionale di
base "Fondo per i programmi
regionali di sviluppo"
(investimenti) di pertinenza
del centro di responsabilità
"Politiche di sviluppo e di
coesione" dello stato di
previsione del Ministero
dell' economia e delle
finanze per l'anno
finanziario 2002, alle
pertinenti unità previsionali
di base dei Ministeri
interessati, le quote da
attribuire alle regioni a
statuto speciale, ai sensi
dell'ultimo comma
dell'articolo 126 del decreto
del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977,
n.616. |
5. Identico. |
|
6. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, in
termini di competenza e di
cassa, le variazioni
compensative di bilancio
occorrenti per l'attuazione
di quanto disposto
dall'articolo 13 della legge
5 agosto 1981, n.416, e
successive modificazioni,
concernente disciplina delle
imprese editrici e
provvidenze per
l'editoria. |
6. Identico. |
|
7. Ai fini
dell'attuazione della legge
26 febbraio 1992, n. 212, e
successive modificazioni,
concernente collaborazione
con i Paesi dell'Europa
centrale e orientale, il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di
bilancio in termini di
competenza, residui e di
cassa in relazione alla
ripartizione delle
disponibilità finanziarie per
settori e strumenti
d'intervento. |
7. Identico. |
|
8. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze, su proposta dei
Ministri interessati, è
autorizzato a trasferire, in
termini di competenza e di
cassa, con propri decreti, le
disponibilità esistenti su
altre unità previsionali di
base degli stati di
previsione delle
amministrazioni competenti a
favore di apposite unità
previsionali di base
destinate all'attuazione di
interventi cofinanziati
dall'Unione europea, nonché
di quelli connessi alla
realizzazione della Rete
unitaria della pubblica
amministrazione. |
8. Identico. |
| 9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche - compresi |
9. Identico. |
|
quelli di cui ai decreti
legislativi 30 luglio 1999,
n.300, e successive
modificazioni, e 30 luglio
1999, n. 303, e successive
modificazioni - il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti,
comunicati alle Commissioni
parlamentari competenti, le
variazioni di bilancio in
termini di residui,
competenza e cassa, ivi
comprese l'individuazione dei
centri di responsabilità
amministrativa,
l'istituzione, la modifica e
la soppressione di unità
previsionali di base. |
|
10. Su proposta del
Ministro competente, con
decreti del Ministro
dell'economia e delle
finanze, da comunicare alle
Commissioni parlamentari
competenti, negli stati di
previsione della spesa che
nell'esercizio 2001 ed in
quello in corso siano stati
interessati dai processi di
ristrutturazione di cui al
comma 9, nonché previsti da
altre normative vigenti,
possono essere effettuate
variazioni compensative, in
termini di competenza e di
cassa, tra capitoli delle
unità previsionali di base
del medesimo centro di
responsabilità
amministrativa, fatta
eccezione per le
autorizzazioni di spesa di
natura obbligatoria, per le
spese in annualità e a
pagamento differito e per
quelle direttamente regolate
con legge, nonché tra
capitoli di unità
previsionali di base dello
stesso stato di previsione
limitatamente alle spese di
funzionamento per oneri
relativi a movimenti di
personale e per quelli
strettamente connessi con la
operatività delle
Amministrazioni. |
10. Identico. |
|
11. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti,
variazioni compensative, in
termini di competenza e di
cassa, tra le competenti
unità previsionali di base e
centri di responsabilità
amministrativa delle
amministrazioni interessate
per le spese concernenti la
gestione e il funzionamento
dei sistemi informativi e le
spese relative alla
costituzione e allo sviluppo
dei sistemi medesimi. |
11. Identico. |
| 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti |
12. Identico. |
|
per l'attuazione
dell'articolo 18 della legge
11 febbraio 1994, n.109, e
successive modificazioni,
anche mediante riassegnazione
delle somme allo scopo
versate in entrata dalle
amministrazioni
interessate. |
|
13. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
variazioni di bilancio
connesse con l'attuazione dei
contratti collettivi
nazionali di lavoro del
personale dipendente dalle
Amministrazioni dello Stato,
stipulati ai sensi
dell'articolo 45 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive
modificazioni, nonché degli
accordi sindacali e dei
provvedimenti di
concertazione, adottati ai
sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e successive
modificazioni, per quanto
concerne il trattamento
economico fondamentale ed
accessorio del personale
interessato. |
13. Identico. |
|
14. Gli stanziamenti
iscritti in bilancio per
l'esercizio 2002,
relativamente ai fondi
destinati all'incentivazione
del personale civile dello
Stato, delle Forze armate,
del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e dei Corpi
di polizia, nonché quelli per
la corresponsione del
trattamento economico
accessorio del personale
dirigenziale, non utilizzati
alla chiusura dell'esercizio
sono conservati nel conto dei
residui per essere utilizzati
nell'esercizio successivo. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di
bilancio occorrenti per
l'utilizzazione dei predetti
fondi conservati. |
14. Identico. |
|
15. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla
riassegnazione negli stati di
previsione delle
amministrazioni statali
interessate, delle somme
rimborsate dalla Commissione
europea per spese sostenute
dalle amministrazioni
medesime a carico delle
pertinenti unità previsionali
di base dei rispettivi stati
di previsione, affluite al
fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, e
successivamente versate
all'entrata del bilancio
dello Stato. |
15. Identico. |
|
16. Al fine della
razionalizzazione del
patrimonio immobiliare
utilizzato dalle |
16. Identico. |
|
amministrazioni statali,
il Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta
del Ministro interessato, è
autorizzato ad effettuare,
con propri decreti,
variazioni compensative dalle
unità previsionali
"funzionamento", per le spese
relative al fitto di locali
dei pertinenti centri di
responsabilità delle
amministrazioni medesime,
alla pertinente unità
previsionale di base dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'acquisto
di immobili, anche attraverso
la locazione finanziaria. Per
l'acquisto di immobili
all'estero, di competenza del
Ministero degli affari
esteri, anche attraverso la
locazione finanziaria, le
variazioni compensative sono
operate con le predette
modalità tra le pertinenti
unità previsionali di base
dello stesso Ministero degli
affari esteri. |
|
17. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti,
variazioni di bilancio negli
stati di previsione delle
amministrazioni interessate,
occorrenti per l'attuazione
dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri
emanati in relazione
all'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, e
ai decreti legislativi
concernenti il conferimento
di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del
capo I della suddetta legge
15 marzo 1997, n. 59. |
17. Identico. |
|
18. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, nelle
pertinenti unità previsionali
di base, anche di nuova
istituzione, degli stati di
previsione delle
amministrazioni interessate,
le variazioni di bilancio
occorrenti per l'applicazione
del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, e
successive modificazioni,
concernente disposizioni in
materia di federalismo
fiscale, a norma
dell'articolo 10 della legge
13 maggio 1999, n.133. |
18. Identico. |
| 19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, |
19. Identico. |
|
n. 165, per accertarne la
congruenza con il trattamento
economico accessorio erogato
alla dirigenza in base ai
contratti individuali. |
|
20. In relazione
alle disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 12, del
contratto integrativo del
contratto collettivo
nazionale di lavoro del
personale del comparto
Ministeri, concernente
l'assegnazione temporanea di
personale ad altra
amministrazione in posizione
di comando, il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
variazioni di bilancio tra le
pertinenti unità previsionali
di base delle amministrazioni
interessate, occorrenti per
provvedere al pagamento del
trattamento economico al
personale comandato a carico
dell'amministrazione di
destinazione. |
|
20. Per l'anno
finanziario 2002, le unità
previsionali di base e le
funzioni obiettivo sono
individuate, rispettivamente,
negli allegati n. 1 e n. 2
alla presente legge. |
21. Identico. |
|
|
|
|
1. E' approvato, ai
sensi e per gli effetti
dell'articolo 4 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, il
bilancio pluriennale dello
Stato e delle aziende
autonome per il triennio
2002-2004, nelle risultanze
di cui alle tabelle allegate
alla presente legge. |
Identico. |
|
Tabella A
Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2002 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative. |
Tabella A
Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2002 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative. |
|
Stato di previsione del
Ministero dell'economia
e delle finanze: |
Stato di previsione del
Ministero dell'economia
e delle finanze: |
|
- Tesoro: 3.1.7.3
"Interessi sui titoli
pubblici" (cap. 2214,
2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4
"Interessi sui mutui crediop
e BEI" (cap. 2230, 2231 e
2232); 3.1.7.5 "Oneri
accessori" (cap. 2247);
3.1.7.6 "Altri interessi"
(cap. 2256 e 2263). - Ragioneria Generale dello Stato: 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" (cap. 2700); 4.2.1.7 "Ripiano deficit spesa sanitaria" (cap. 2746); 4.2.1.8 "Risorse proprie Unione europea" (cap. 2451, 2752 e 2753); 4.1.7.1 "Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria" (cap. 3100). - Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 "Oneri del debito pubblico" (cap. 4015). - Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 "Oneri del debito pubblico" (cap. 4016). |
- Tesoro: 3.1.7.3 "Interessi
sui titoli del debito
pubblico" (cap. 2214,
2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4
"Interessi sui mutui Crediop
e BEI" (cap. 2230, 2231 e
2232); 3.1.7.5 "Oneri
accessori" (cap. 2247);
3.1.7.6 "Altri interessi
su mutui" (cap. 2256 e
2263). - Ragioneria Generale dello Stato: 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" (cap. 2700); 4.1.2.7 "Ripiano deficit spesa sanitaria" (cap. 2746); 4.1.2.8"Risorse proprie Unione europea" (cap. 2451, 2752 e 2753); 4.1.7.1 "Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria" (cap. 3100). - Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4015). - Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4016). |
|
Stato di previsione del
Ministero della giustizia: |
Stato di previsione del
Ministero della giustizia: |
|
- Organizzazione giudiziaria
del personale e dei servizi:
3.2.3.1 "Edilizia di
servizio" (cap. 7200 e
7201); 3.2.3.2 "Attrezzature
e impianti" (cap. 7211 e
7212); - Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7321 e 7322); - Giustizia minorile: 5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7421 e 7422). |
- Organizzazione
giudiziaria, del personale
e dei servizi: 3.2.3.1
"Edilizia di servizio"
(cap. 7200 e 7201);
3.2.3.2 "Attrezzature e
impianti" (cap. 7211 e
7212); - Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7321 e 7322); - Giustizia minorile: 5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7421 e 7422). |
|
Stato di previsione del
Ministero degli affari
esteri: |
Stato di previsione del
Ministero degli affari
esteri: |
| - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1201); Direzione generale per il personale: 5.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 1241); Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio: 6.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 1301); Servizio stampa e informazione: 7.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1632); Servizio |
Gabinetto e uffici di
diretta collaborazione
all'opera del Ministro:
1.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 1041); Segreteria
generale: 2.1.1.0
"Funzionamento" (cap.
1121); Cerimoniale
diplomatico della
Repubblica: 3.1.1.0
"Funzionamento" (cap.
1170); Ispettorato generale
del Ministero e degli uffici
all'estero: 4.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 1201);
Personale: 5.1.1.1 "Uffici
centrali" (cap. 1241);
Affari amministrativi,
bilancio e patrimonio:
6.1.1.1 "Uffici centrali"
(cap. 1301); Stampa e
informazione: 7.1.1.0
"Funzionamento" (cap.
1632); |
|
per l'informatica,
le comunicazioni e
la cifra: 8.1.1.1
"Uffici centrali" (cap.
1703); Direzione
generale per la
cooperazione allo sviluppo:
9.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 2001); Direzione
generale per la
promozione e la
cooperazione culturale:
10.1.1.1 "Uffici centrali"
(cap. 2401); Direzione
generale per gli italiani
all'estero e le
politiche migratorie:
11.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 3001); Direzione
generale per gli affari
politici multilaterali ed i
diritti umani: 12.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 3301);
Direzione generale per la
cooperazione economica e
finanziaria multilaterale:
13.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 3601); Istituto
diplomatico: 14.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 3901);
Direzione generale per i
Paesi dell'Europa: 15.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 4003);
Direzione generale per i
Paesi delle Americhe:
16.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 4101); Direzione
generale per i Paesi del
Mediterraneo e del Medio
Oriente: 17.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 4201);
Direzione generale per i
Paesi dell'Africa Sub
Sahariana: 18.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 4301);
Direzione generale per i
Paesi dell'Asia,
dell'Oceania, del Pacifico
e l'Antartide: 19.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 4401);
Direzione generale per
l'integrazione europea:
20.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 4501). |
|
- Direzione generale per
gli affari amministrativi,
di bilancio e il
patrimonio: 6.1.1.2 "Uffici
all'estero" (cap. 1501 e
1503); Direzione generale
per la promozione e
la cooperazione
culturale: 10.1.1.2
"Istituzioni scolastiche
e culturali all'estero"
(cap. 2502 e 2503). |
Informatica, comunicazioni
e cifra: 8.1.1.1 "Uffici
centrali" (cap. 1703);
Cooperazione allo
sviluppo: 9.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 2001);
Promozione e cooperazione
culturale: 10.1.1.1
"Uffici centrali" (cap.
2401); Italiani all'estero
e politiche migratorie:
11.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 3001); Affari
politici multilaterali
e diritti umani: 12.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 3301);
Cooperazione economica e
finanziaria multilaterale:
13.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 3601); Istituto
diplomatico: 14.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 3901);
Paesi dell'Europa: 15.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 4003);
Paesi delle Americhe:
16.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 4101); Paesi del
Mediterraneo e del Medio
Oriente: 17.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 4201);
Paesi dell'Africa Sub
Sahariana: 18.1.1.0
"Funzionamento" (cap.
4301); Paesi dell'Asia,
dell'Oceania, del Pacifico
e l'Antartide: 19.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 4401);
Integrazione europea:
20.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 4501). - Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 "Uffici all'estero" (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 "Istituzioni scolastiche e culturali all'estero" (cap. 2502 e 2503). |
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Tabella B
Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. |
Tabella B
Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. |
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Stato di previsione del
Ministero dell'economia
e delle finanze: - Tesoro: 3.2.4.4 "Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo" (cap. 7415). |
Stato di previsione del
Ministero dell'economia
e delle finanze: - Tesoro: 3.2.4.4 "Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo" (cap. 7415). |
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Stato di previsione del
Ministero dell'ambiente
e della tutela del
territorio: - Difesa del suolo: 4.2.1.3 "Calamità naturali e danni bellici" (cap. 7941). |
Stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio: - Assetto dei valori ambientali del territorio: 4.2.3.6 "Calamità naturali e danni bellici" (cap. 7941). |
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Stato di previsione del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti: - Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 8054 e 8055); 5.2.3.4 "Trasporti in gestione diretta ed in concessione" (cap. 8090). - Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 "Opere marittime e portuali" (cap.7841); - Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7941); - Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 "Calamità naturali e danni bellici" (cap. 7527). |
Stato di previsione del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti: - Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 8054 e 8055); 5.2.3.4 "Trasporti in gestione diretta ed in concessione" (cap. 8090). - Navigazione e trasporto marittimo e aereo: 4.2.3.3 "Opere marittime e portuali" (cap. 7841); - Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7341); - Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 "Calamità naturali e danni bellici" (cap. 7527). |
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Stato di previsione del
Ministero della difesa: - Armamenti navali: 10.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7100); - Armamenti aeronautici: 11.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7151); - Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7200); - Sanità militare: 16.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7301); - Armamenti terrestri: 26.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7500); - Commissariato e servizi generali: 27.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7600). |
Stato di previsione del
Ministero della difesa: - Armamenti navali: 10.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7100); - Armamenti aeronautici: 11.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7151); - Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7200); - Sanità militare: 16.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7301); - Armamenti terrestri: 26.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7500); - Commissariato e servizi generali: 27.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7600). |
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