XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1980




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

        "134-bis.- L'autorizzazione a raccogliere allarmi a distanza per l'inoltro di richiesta di intervento alle competenti autorità nell'ambito del territorio nazionale, è rilasciata dal Ministro dell'interno a enti pubblici o a privati o a società, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 134.
        Salve le altre disposizioni del presente titolo, l'autorizzazione è concessa a condizione che i soggetti richiedenti operino con sistemi di ricezione di provata affidabilità e con mezzi tecnicamente idonei".


Art. 2.

        1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le caratteristiche minime delle apparecchiature utilizzabili. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità e le procedure per il conseguimento della autorizzazione, che è rilasciata previo parere favorevole di apposito organo tecnico del Ministero delle comunicazioni.
        2. Previa verifica delle caratteristiche minime delle apparecchiature utilizzate, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino titolari di licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 134-bis del medesimo testo unico, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.



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