XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1980
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 134 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, è inserito il seguente:
"134-bis.- L'autorizzazione a raccogliere allarmi a
distanza per l'inoltro di richiesta di intervento alle
competenti autorità nell'ambito del territorio nazionale, è
rilasciata dal Ministro dell'interno a enti pubblici o a
privati o a società, ivi compresi i soggetti di cui
all'articolo 134.
Salve le altre disposizioni del presente titolo,
l'autorizzazione è concessa a condizione che i soggetti
richiedenti operino con sistemi di ricezione di provata
affidabilità e con mezzi tecnicamente idonei".
Art. 2.
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro delle comunicazioni, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
indicate le caratteristiche minime delle apparecchiature
utilizzabili. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
modalità e le procedure per il conseguimento della
autorizzazione, che è rilasciata previo parere favorevole di
apposito organo tecnico del Ministero delle comunicazioni.
2. Previa verifica delle caratteristiche minime delle
apparecchiature utilizzate, ai soggetti che alla data di
entrata in vigore della presente legge risultino titolari di
licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, è rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo
134-bis del medesimo testo unico, introdotto
dall'articolo 1 della presente legge.