XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1970




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai fini dell'applicazione, da parte italiana, dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario derivanti dal Trattato di pace e dagli Accordi successivi e relativi Scambi di Note, reso esecutivo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 210, i periodi assicurativi, contributivi e di lavoro svolti prima del 1^ maggio 1945, sotto la legislazione italiana, comprendono tutti i periodi di assicurazione, sia effettivi che figurativi, versati o accreditati in favore degli ex abitanti dei territori ceduti dall'Italia alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace, indipendentemente dal luogo in cui č stata esercitata l'attivitā lavorativa ovvero si č svolto l'evento che ha dato diritto all'accreditamento alla contribuzione figurativa.


Art. 2.

        1. Ai fini dell'applicazione, da parte italiana, della Convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, resa esecutiva dalla legge 11 giugno 1960, n. 885, in conformitā alla corretta interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 3, della Convenzione medesima, non sono applicabili alla Convenzione le modifiche apportate dal regolamento (CEE) 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, e successive modificazioni, alle legislazioni richiamate al paragrafo 1 del citato articolo 2.



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