XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1970
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini dell'applicazione, da parte italiana,
dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento
definitivo di tutte le obbligazioni reciproche di carattere
economico e finanziario derivanti dal Trattato di pace e dagli
Accordi successivi e relativi Scambi di Note, reso esecutivo
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo
1955, n. 210, i periodi assicurativi, contributivi e di lavoro
svolti prima del 1^ maggio 1945, sotto la legislazione
italiana, comprendono tutti i periodi di assicurazione, sia
effettivi che figurativi, versati o accreditati in favore
degli ex abitanti dei territori ceduti dall'Italia alla
Jugoslavia in forza del Trattato di pace, indipendentemente
dal luogo in cui č stata esercitata l'attivitā lavorativa
ovvero si č svolto l'evento che ha dato diritto
all'accreditamento alla contribuzione figurativa.
Art. 2.
1. Ai fini dell'applicazione, da parte italiana, della
Convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica
popolare federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni
sociali, resa esecutiva dalla legge 11 giugno 1960, n. 885, in
conformitā alla corretta interpretazione dell'articolo 2,
paragrafo 3, della Convenzione medesima, non sono applicabili
alla Convenzione le modifiche apportate dal regolamento (CEE)
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, e successive
modificazioni, alle legislazioni richiamate al paragrafo 1 del
citato articolo 2.