XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1968




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e funzioni).

        1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività dei consorzi di bonifica, di seguito denominata "Commissione", con il compito di:

                a) verificare l'attuazione della normativa vigente, anche in relazione alla intervenuta giurisprudenza ed alle pronunce della Corte costituzionale, nonché le eventuali inadempienze e i travisamenti da parte dei soggetti gestori pubblici e privati destinatari delle normativa stessa;

                b) esaminare le modalità di gestione dei consorzi;

                c) accertare la corretta corrispondenza dell'attività dei consorzi di bonifica con la legislazione vigente, che ne disciplina compiti e funzioni, anche in relazione alla giurisprudenza in materia;

                d) verificare la corrispondenza tra l'entità dei tributi acquisiti dai consorzi di bonifica e le opere realizzate o avviate;

                e) accertare se siano verificati abusi nella imposizione o riscossione a danno dei consorziati contribuenti, anche alla luce delle pronunce in materia della Corte di cassazione e della Corte costituzionale;

                f) monitorare vicende specifiche che abbiano fatto emergere situazioni di evidente anomalia, al precipuo scopo di accertare la destinazione e l'impiego dei tributi acquisiti e la regolarità della gestione dei fondi;

                g) proporre le soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere efficacemente più coordinata e trasparente l'attività dei consorzi di bonifica e per rimuovere le disfunzioni accertate;
                h) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

        2. La Commissione conclude i propri lavori entro nove mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi due mesi.
        3. La Commissione procede alle indagini, agli esami ed ai riscontri con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.


Art. 2.

(Composizione).

        1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.


Art. 3.

(Testimonianze).

        1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.


Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti).

        1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
        2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.


Art. 5.

(Obbligo del segreto).

        1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre alla formalizzazione di atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
        2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.


Art. 6.

(Organizzazione interna).

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, a maggioranza dei due terzi dei componenti, prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
        2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi del regolamento di cui al comma 1.
        3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
        4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
        5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
        6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.



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