XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1968
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e funzioni).
1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'attività dei consorzi di bonifica, di seguito denominata
"Commissione", con il compito di:
a) verificare l'attuazione della normativa
vigente, anche in relazione alla intervenuta giurisprudenza ed
alle pronunce della Corte costituzionale, nonché le eventuali
inadempienze e i travisamenti da parte dei soggetti gestori
pubblici e privati destinatari delle normativa stessa;
b) esaminare le modalità di gestione dei
consorzi;
c) accertare la corretta corrispondenza
dell'attività dei consorzi di bonifica con la legislazione
vigente, che ne disciplina compiti e funzioni, anche in
relazione alla giurisprudenza in materia;
d) verificare la corrispondenza tra l'entità
dei tributi acquisiti dai consorzi di bonifica e le opere
realizzate o avviate;
e) accertare se siano verificati abusi nella
imposizione o riscossione a danno dei consorziati
contribuenti, anche alla luce delle pronunce in materia della
Corte di cassazione e della Corte costituzionale;
f) monitorare vicende specifiche che abbiano
fatto emergere situazioni di evidente anomalia, al precipuo
scopo di accertare la destinazione e l'impiego dei tributi
acquisiti e la regolarità della gestione dei fondi;
g) proporre le soluzioni legislative e
amministrative ritenute necessarie per rendere efficacemente
più coordinata e trasparente l'attività dei consorzi di
bonifica e per rimuovere le disfunzioni accertate;
h) riferire al Parlamento al termine dei suoi
lavori e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.
2. La Commissione conclude i propri lavori entro nove mesi
dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento la
relazione finale entro i successivi due mesi.
3. La Commissione procede alle indagini, agli esami ed ai
riscontri con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
Art. 2.
(Composizione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati, scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il
presidente, due vicepresidenti e due segretari.
Art. 3.
(Testimonianze).
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).
1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti
e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari,
anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la
Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
Art. 5.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre alla formalizzazione di atti di inchiesta,
oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di
servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda
gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la
violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di
atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia
stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 6.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa, a maggioranza dei due terzi dei
componenti, prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente
può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche
attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi del
regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra
loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei
deputati.