XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1963
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).
1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta con il compito di accertare le
responsabilità per i gravi danni alla salute dei lavoratori ed
all'ambiente derivanti dalla presenza delle industrie chimiche
sul territorio nazionale anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175 e, in particolare, di:
a) accertare la reale entità dei danni alla salute
dei cittadini ed all'ambiente in ognuno dei siti
caratterizzati dalla significativa presenza di impianti legati
all'industria chimica;
b) verificare se siano state adottate tutte le
misure compatibili con le migliori tecnologie dell'epoca per
limitare il rischio ambientale e quello per la salute dei
lavoratori e delle persone residenti nelle aree caratterizzate
dalla presenza di industrie chimiche;
c) verificare la connessione tra i decessi e le
malattie professionali e l'esposizione alle lavorazioni degli
impianti chimici;
d) verificare l'attuazione delle normative vigenti
e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e
privati destinatari delle stesse;
e) verificare i comportamenti della pubblica
amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la
congruità degli atti e la coerenza con la normativa
vigente;
f) individuare i criteri che portarono alla
localizzazione degli impianti a rischio;
g) proporre le soluzioni legislative e
amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata
e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli
enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate;
2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente
ovvero ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al
termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
Art. 2.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e venti
deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il
presidente, due vicepresidenti e due segretari.
Art. 3.
(Testimonianze).
1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384
del codice penale.
Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).
1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti
e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari,
anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la
Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura
istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui
all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette
decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno,
l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere
quanto richiesto.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
Art. 5.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di
atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia
stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 6.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica delle norme
regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche
attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le
disposizioni di cui al regolamento interno.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra
loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.