XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1961




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Connotazioni geografico-territoriali).

        1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale, artistico e paesaggistico e di promozione dello sviluppo socio-economico del Paese, riconosce l'antico percorso della Via Francigena quale risorsa culturale ed ambientale di notevole interesse pubblico. A tale scopo, lo Stato promuove la tutela, la valorizzazione e il recupero della funzione originaria di cammino di pellegrinaggio del territorio attraversato dalla Via Francigena come opportunità per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate, attraverso interventi di recupero, rifunzionalizzazione e riuso del patrimonio storico-culturale, ambientale e riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente.
        2. Ai fini della presente legge, è denominata "Via Francigena" la grande direttrice viaria che, tra l'VIII e il XII secolo, ha costituito la principale via di comunicazione tra il Mare del Nord e Roma. Il tratto è altresì parte integrante della Via Francigena riconosciuta dal Consiglio d'Europa come "Itinerario culturale del Consiglio d'Europa". La presente legge si applica al tratto italiano della Via Francigena che attraversa il territorio dalle Alpi fino a Roma.


Art. 2.

(Finalità).

        1. Ai fini di cui all'articolo 1 sono individuati i seguenti interventi prioritari idonei per la valorizzazione economica dell'area territoriale interessata dalla Via Francigena:

                a) restauro scientifico e di risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà pubblica e privata ai fini di tutela del paesaggio e di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;

                b) acquisizione di immobili di valore storico-artistico al patrimonio degli enti pubblici;

                c) manutenzione, conservazione, integrità, sicurezza e possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, artistico od ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati cittadini ed enti morali;

                d) recupero di tratti originali dell'antico tracciato o loro ricostruzione od interconnessione con le infrastrutture per la mobilità esistenti al fine di migliorarne la percorribilità anche a fini escursionistici;

                e) adeguamento della ricettività turistica con priorità agli interventi di recupero dei manufatti di interesse storico-architettonico ed ai beni storico testimoniali esistenti;

                f) creazione di servizi di accoglienza, ivi compresa la ristorazione, e complementari alla ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero per manufatti esistenti di interesse storico-architettonico, storico testimoniale od ambientale;

                g) iniziative in parchi naturali, oasi ed aree protette, finalizzate alla valorizzazione delle zone che possono essere utilizzate per la fruizione turistica;

                h) tutela e salvaguardia del paesaggio, anche mediante interventi di architettura del paesaggio che prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici, l'inserimento di appropriati apparati di vegetazione utili alla riconoscibilità del percorso, la ricomposizione dell'intorno delle emergenze architettoniche e storico testimoniali a questo connesse e il recupero di aree degradate collegate al percorso o alla viabilità ad esso afferente;

                i) attività di informazione e promozione del prodotto turistico-culturale ed ambientale rappresentato dalla Via Francigena;
                l) attività di formazione, ricerca e documentazione sul tema;

                m) sviluppo della sentieristica lungo l'itinerario;

                n) installazione di cartellonistica e segnaletica sull'itinerario riportante il logo di identificazione dell'itinerario di cui all'articolo 5.


Art. 3.

(Fasi procedimentali).

        1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, le province interessate provvedono, con il concorso degli enti locali, a redigere programmi integrati di scala interprovinciale, nei quali individuano il quadro degli interventi anche di tutela del territorio come riferimento per la valorizzazione dell'itinerario a scala locale.
        2. I programmi integrati dovranno essere redatti secondo le seguenti modalità:

                a) lettura e definizione degli indirizzi di pianificazione territoriale, tutela e salvaguardia ambientale di scala comunale e sovracomunale insistenti sull'area interessata dal tracciato;

                b) censimento puntuale delle risorse storico-architettoniche, ambientali e del patrimonio ricettivo e di accoglienza insistenti lungo il tracciato e nell'ambito dell'asse territoriale interessato dal percorso;

                c) verifica dei livelli di tutela, salvaguardia e possibilità di recupero lungo l'intero tracciato, con particolare riferimento alle emergenze censite, previste dagli strumenti di pianificazione territoriale di scala comunale in vigore, e la formulazione di eventuali indirizzi per omogeneizzare i contenuti e qualificare le prescrizioni urbanistiche in termini di valorizzazione del percorso;

                d) lettura paesaggistica degli ambiti territoriali attraversati lungo il tracciato secondo le modalità di trasporto proponibili per la sua rivisitazione;
                e) selezione degli interventi proposti per la strutturazione dell'offerta turistica, culturale ed ambientale nell'area interessata dal tracciato, corredata dal piano finanziario per l'attuazione e l'individuazione degli enti e dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'iniziativa.

        3. La redazione dei programmi integrati è presupposto per l'ottenimento dei finanziamenti ai sensi della presente legge.
        4. I programmi integrati presentati dalle province e gli specifici interventi in essi proposti sono esaminati dal comitato tecnico di coordinamento regionale per la valorizzazione della Via Francigena, di cui all'articolo 4, che formula un parere vincolante in ordine all'ammissibilità degli interventi.


Art. 4.

(Organizzazione).

        1. Al fine di assicurare lo sviluppo omogeneo e coordinato degli interventi nel rispetto dei criteri e delle finalità della presente legge, sono costituiti i seguenti Comitati:

                a) Comitato nazionale di pilotaggio, composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle amministrazioni centrali per i beni e delle attività culturali, dell'economia e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive e delle amministrazioni regionali interessate. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e coordinamento; sorveglia in merito all'omogeneità ed unitarietà degli interventi; fornisce indicazioni in ordine ai raccordi con le istituzioni sovranazionali e le organizzazioni internazionali; promuove gli accordi di programma ed i protocolli di intesa, ai sensi della normativa vigente, ai fini della sottoposizione alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'adozione degli strumenti finanziari necessari; studia la possibilità di costituire una fondazione per la valorizzazione della Via Francigena; esamina la possibilità di proporre al Consiglio d'Europa varianti aggiuntive e prolungamenti del tracciato. I membri del Comitato nazionale di pilotaggio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

                b) comitati tecnici regionali di coordinamento, composti da rappresentanti degli assessorati competenti in materia di cultura, ambiente, turismo, trasporti, programmazione economica, urbanistica e edilizia, agricoltura e formazione dei competenti organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali. I comitati regionali verificano la compatibilità dei programmi integrati provinciali di cui all'articolo 3 con le finalità della presente legge; esprimono parere sulle proposte di intervento contenute nei programmi integrati; forniscono alla regione i necessari elementi di valutazione per l'adozione delle delibere conseguenti; promuovono lo sviluppo degli interventi di valorizzazione lungo la Via Francigena; coordinano le iniziative promozionali;

                c) comitati tecnici provinciali di coordinamento, composti da rappresentanti degli assessorati competenti in materia di: cultura, ambiente, turismo, trasporti, urbanistica e pianificazione territoriale, agricoltura e formazione. I comitati tecnici provinciali di coordinamento sono responsabili della gestione e dello sviluppo sul territorio dei programmi integrati; curano i rapporti con i comuni e gli altri enti locali presenti sul territorio per lo sviluppo e l'attuazione delle iniziative di valorizzazione dell'itinerario; promuovono e coordinano la fruibilità ed accessibilità ai beni che si pongono come elementi di attrazione puntuale per il flusso turistico.


Art. 5.

(Logo).

        1. Per le iniziative di comunicazione, informazione e promopubblicitarie degli interventi di sviluppo della Via Francigena deve essere utilizzato il logo di cui all'allegato A alla presente legge, previa autorizzazione delle autorità competenti.

Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante ricorso, in via prioritaria, agli stanziamenti di bilancio concernenti l'utilizzo dei fondi comunitari per le zone obiettivo 2 e 5b, e quindi alle disponibilità del fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, dell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Allegato A.
(Articolo 5).


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