XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1961
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Connotazioni geografico-territoriali).
1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di tutela e
valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale,
artistico e paesaggistico e di promozione dello sviluppo
socio-economico del Paese, riconosce l'antico percorso della
Via Francigena quale risorsa culturale ed ambientale di
notevole interesse pubblico. A tale scopo, lo Stato promuove
la tutela, la valorizzazione e il recupero della funzione
originaria di cammino di pellegrinaggio del territorio
attraversato dalla Via Francigena come opportunità per il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione
residente nelle aree interessate, attraverso interventi di
recupero, rifunzionalizzazione e riuso del patrimonio
storico-culturale, ambientale e riqualificazione del
patrimonio ricettivo esistente.
2. Ai fini della presente legge, è denominata "Via
Francigena" la grande direttrice viaria che, tra l'VIII e il
XII secolo, ha costituito la principale via di comunicazione
tra il Mare del Nord e Roma. Il tratto è altresì parte
integrante della Via Francigena riconosciuta dal Consiglio
d'Europa come "Itinerario culturale del Consiglio d'Europa".
La presente legge si applica al tratto italiano della Via
Francigena che attraversa il territorio dalle Alpi fino a
Roma.
Art. 2.
(Finalità).
1. Ai fini di cui all'articolo 1 sono individuati i
seguenti interventi prioritari idonei per la valorizzazione
economica dell'area territoriale interessata dalla Via
Francigena:
a) restauro scientifico e di risanamento
conservativo di immobili di interesse storico-artistico di
proprietà pubblica e privata ai fini di tutela del paesaggio e
di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica
fruizione;
b) acquisizione di immobili di valore
storico-artistico al patrimonio degli enti pubblici;
c) manutenzione, conservazione, integrità,
sicurezza e possibilità di fruizione pubblica dei beni di
interesse storico, artistico od ambientale esistenti sul
territorio interessato dall'antico tracciato, di proprietà di
enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati cittadini
ed enti morali;
d) recupero di tratti originali dell'antico
tracciato o loro ricostruzione od interconnessione con le
infrastrutture per la mobilità esistenti al fine di
migliorarne la percorribilità anche a fini escursionistici;
e) adeguamento della ricettività turistica con
priorità agli interventi di recupero dei manufatti di
interesse storico-architettonico ed ai beni storico
testimoniali esistenti;
f) creazione di servizi di accoglienza, ivi
compresa la ristorazione, e complementari alla ricettività
turistica, con priorità per gli interventi di recupero per
manufatti esistenti di interesse storico-architettonico,
storico testimoniale od ambientale;
g) iniziative in parchi naturali, oasi ed aree
protette, finalizzate alla valorizzazione delle zone che
possono essere utilizzate per la fruizione turistica;
h) tutela e salvaguardia del paesaggio, anche
mediante interventi di architettura del paesaggio che
prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici,
l'inserimento di appropriati apparati di vegetazione utili
alla riconoscibilità del percorso, la ricomposizione
dell'intorno delle emergenze architettoniche e storico
testimoniali a questo connesse e il recupero di aree degradate
collegate al percorso o alla viabilità ad esso afferente;
i) attività di informazione e promozione del
prodotto turistico-culturale ed ambientale rappresentato dalla
Via Francigena;
l) attività di formazione, ricerca e
documentazione sul tema;
m) sviluppo della sentieristica lungo
l'itinerario;
n) installazione di cartellonistica e segnaletica
sull'itinerario riportante il logo di identificazione
dell'itinerario di cui all'articolo 5.
Art. 3.
(Fasi procedimentali).
1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 2, le province interessate provvedono, con il
concorso degli enti locali, a redigere programmi integrati di
scala interprovinciale, nei quali individuano il quadro degli
interventi anche di tutela del territorio come riferimento per
la valorizzazione dell'itinerario a scala locale.
2. I programmi integrati dovranno essere redatti secondo
le seguenti modalità:
a) lettura e definizione degli indirizzi di
pianificazione territoriale, tutela e salvaguardia ambientale
di scala comunale e sovracomunale insistenti sull'area
interessata dal tracciato;
b) censimento puntuale delle risorse
storico-architettoniche, ambientali e del patrimonio ricettivo
e di accoglienza insistenti lungo il tracciato e nell'ambito
dell'asse territoriale interessato dal percorso;
c) verifica dei livelli di tutela, salvaguardia e
possibilità di recupero lungo l'intero tracciato, con
particolare riferimento alle emergenze censite, previste dagli
strumenti di pianificazione territoriale di scala comunale in
vigore, e la formulazione di eventuali indirizzi per
omogeneizzare i contenuti e qualificare le prescrizioni
urbanistiche in termini di valorizzazione del percorso;
d) lettura paesaggistica degli ambiti territoriali
attraversati lungo il tracciato secondo le modalità di
trasporto proponibili per la sua rivisitazione;
e) selezione degli interventi proposti per la
strutturazione dell'offerta turistica, culturale ed ambientale
nell'area interessata dal tracciato, corredata dal piano
finanziario per l'attuazione e l'individuazione degli enti e
dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'iniziativa.
3. La redazione dei programmi integrati è presupposto per
l'ottenimento dei finanziamenti ai sensi della presente
legge.
4. I programmi integrati presentati dalle province e gli
specifici interventi in essi proposti sono esaminati dal
comitato tecnico di coordinamento regionale per la
valorizzazione della Via Francigena, di cui all'articolo 4,
che formula un parere vincolante in ordine all'ammissibilità
degli interventi.
Art. 4.
(Organizzazione).
1. Al fine di assicurare lo sviluppo omogeneo e coordinato
degli interventi nel rispetto dei criteri e delle finalità
della presente legge, sono costituiti i seguenti Comitati:
a) Comitato nazionale di pilotaggio, composto da
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
delle amministrazioni centrali per i beni e delle attività
culturali, dell'economia e della tutela del territorio,
dell'economia e delle finanze e delle attività produttive e
delle amministrazioni regionali interessate. Il Comitato
svolge funzioni di indirizzo e coordinamento; sorveglia in
merito all'omogeneità ed unitarietà degli interventi; fornisce
indicazioni in ordine ai raccordi con le istituzioni
sovranazionali e le organizzazioni internazionali; promuove
gli accordi di programma ed i protocolli di intesa, ai sensi
della normativa vigente, ai fini della sottoposizione alla
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica per l'adozione degli strumenti
finanziari necessari; studia la possibilità di costituire una
fondazione per la valorizzazione della Via Francigena; esamina
la possibilità di proporre al Consiglio d'Europa varianti
aggiuntive e prolungamenti del tracciato. I membri del
Comitato nazionale di pilotaggio sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri;
b) comitati tecnici regionali di coordinamento,
composti da rappresentanti degli assessorati competenti in
materia di cultura, ambiente, turismo, trasporti,
programmazione economica, urbanistica e edilizia, agricoltura
e formazione dei competenti organi periferici del Ministero
per i beni e le attività culturali. I comitati regionali
verificano la compatibilità dei programmi integrati
provinciali di cui all'articolo 3 con le finalità della
presente legge; esprimono parere sulle proposte di intervento
contenute nei programmi integrati; forniscono alla regione i
necessari elementi di valutazione per l'adozione delle
delibere conseguenti; promuovono lo sviluppo degli interventi
di valorizzazione lungo la Via Francigena; coordinano le
iniziative promozionali;
c) comitati tecnici provinciali di coordinamento,
composti da rappresentanti degli assessorati competenti in
materia di: cultura, ambiente, turismo, trasporti, urbanistica
e pianificazione territoriale, agricoltura e formazione. I
comitati tecnici provinciali di coordinamento sono
responsabili della gestione e dello sviluppo sul territorio
dei programmi integrati; curano i rapporti con i comuni e gli
altri enti locali presenti sul territorio per lo sviluppo e
l'attuazione delle iniziative di valorizzazione
dell'itinerario; promuovono e coordinano la fruibilità ed
accessibilità ai beni che si pongono come elementi di
attrazione puntuale per il flusso turistico.
Art. 5.
(Logo).
1. Per le iniziative di comunicazione, informazione e
promopubblicitarie degli interventi di sviluppo della Via
Francigena deve essere utilizzato il logo di cui all'allegato
A alla presente legge, previa autorizzazione delle autorità
competenti.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante ricorso, in via prioritaria, agli
stanziamenti di bilancio concernenti l'utilizzo dei fondi
comunitari per le zone obiettivo 2 e 5b, e quindi alle
disponibilità del fondo di cofinanziamento dell'offerta
turistica. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla
attuazione della presente legge si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, dell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Allegato A.
(Articolo 5).
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