XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1959
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica alla durata
delle cambiali finanziarie).
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994,
n. 43, le parole: "ed aventi una scadenza non inferiore a tre
mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione"
sono sostituite dalle seguenti: "ed aventi una scadenza non
inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi dalla
data di emissione".
Art. 2.
(Modifica alla legittimazione soggettiva all'emissione di
cambiali finanziarie).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio
1994, n. 43, è inserito il seguente:
"2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere
emesse da:
a) società ed enti con titoli negoziati in un
mercato regolamentato;
b) società che abbiano acquisito una valutazione
sulla classe di rischio dell'emissione da parte di una società
di rating che corrisponda ai requisiti di
professionalità di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 30
aprile 1999, n. 130, e che siano iscritte all'Albo tenuto
dalla Commissione nazionale per le società e la borsa;
c) società che abbiano avuto l'ultimo bilancio
in utile e certificato da un revisore contabile o da una
società di revisione iscritta al registro dei revisori
contabili; in tale caso i titoli devono essere assistiti da
garanzie in misura non inferiore al 25 per cento del loro
valore di sottoscrizione rilasciate da soggetti
vigilati".
Art. 3.
(Istituzione della cambiale finanziaria
dematerializzata).
1. Le cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio
1994, n. 43, come da ultimo modificata dagli articoli 1 e 2
della presente legge, possono essere emesse anche in forma
dematerializzata; a tale fine l'emittente deve avvalersi
esclusivamente di una banca o di un intermediario finanziario
iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni.
2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma
dematerializzata, l'emittente deve inviare una richiesta ad un
soggetto di cui al comma 1, che deve contenere la promessa
incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute, ed in
cui siano specificati, altresì:
a) l'ammontare totale dell'emissione;
b) l'importo di ogni singola cambiale;
c) il numero delle cambiali;
d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per
singola cambiale;
e) la data di emissione;
f) gli elementi specificati nell'articolo 100,
primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre
1933, n. 1669;
g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione
con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare
della garanzia;
h) l'ammontare del capitale sociale versato ed
esistente alla data dell'emissione;
i) la denominazione, l'oggetto e la sede
dell'emittente;
l) l'ufficio del registro cui l'emittente è
iscritto.
3. Il firmatario della richiesta di cui al comma 2 deve
specificare e documentare i propri poteri di firma, che sono
controllati a cura e responsabilità del soggetto di cui al
comma 1, che controlla, altresì, l'esistenza dei requisiti per
procedere all'emissione.
4. La girata delle cambiali dematerializzate può avvenire
a cura del soggetto di cui al comma 1 previo ordine di vendita
da parte dell'ordinante e di acquisito da parte del nuovo
sottoscrittore con le modalità in uso per gli ordini di
titoli.
5. Per tutti gli effetti giuridici, compresi il possesso
del titolo dematerializzato, l'impegno condizionato al
pagamento della somma relativa alle cambiali e i relativi
diritti, fanno fede le scritture contabili del soggetto di cui
al comma 1.
6. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono
esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni.
Art. 4.
(Modifica del trattamento fiscale
delle cambiali finanziarie emesse
dalle società quotate).
1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1^
aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, le parole:
"con esclusione delle cambiali finanziarie" sono sostituite
dalle seguenti: "comprese le cambiali finanziarie".
Art. 5.
(Modifiche al tasso antielusione).
1. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
"Tuttavia, se i titoli indicati nel secondo periodo sono
emessi da società od enti diversi dalle banche, il cui
capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati
regolamentati di Paesi aderenti all'Unione europea, la
ritenuta del 12,5 per cento si applica a condizione che, al
momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo delle
obbligazioni e dei titoli similari non sia superiore al tasso
Interest Rate Swap della durata pari a quella del titolo
emesso aumentato del 50 per cento. Il limite massimo del
rendimento non si applica alle emissioni di titoli
sottoscritti da investitori istituzionali e nel caso di
collocamento mediante l'offerta al pubblico".
2. Per la determinazione del tasso Interest Rate Swap
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 10 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in 62.000 euro annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.