XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1959




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica alla durata
delle cambiali finanziarie).

        1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: "ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione" sono sostituite dalle seguenti: "ed aventi una scadenza non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi dalla data di emissione".


Art. 2.

(Modifica alla legittimazione soggettiva all'emissione di
cambiali finanziarie).

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, è inserito il seguente:

        "2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da:

                a) società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;

                b) società che abbiano acquisito una valutazione sulla classe di rischio dell'emissione da parte di una società di rating che corrisponda ai requisiti di professionalità di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e che siano iscritte all'Albo tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa;

                c) società che abbiano avuto l'ultimo bilancio in utile e certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili; in tale caso i titoli devono essere assistiti da garanzie in misura non inferiore al 25 per cento del loro valore di sottoscrizione rilasciate da soggetti vigilati".

Art. 3.

(Istituzione della cambiale finanziaria
dematerializzata).

        1. Le cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, come da ultimo modificata dagli articoli 1 e 2 della presente legge, possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tale fine l'emittente deve avvalersi esclusivamente di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
        2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente deve inviare una richiesta ad un soggetto di cui al comma 1, che deve contenere la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute, ed in cui siano specificati, altresì:

            a) l'ammontare totale dell'emissione;

            b) l'importo di ogni singola cambiale;

            c) il numero delle cambiali;

            d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;

            e) la data di emissione;

            f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;

            g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia;

            h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;

            i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;

            l) l'ufficio del registro cui l'emittente è iscritto.
        3. Il firmatario della richiesta di cui al comma 2 deve specificare e documentare i propri poteri di firma, che sono controllati a cura e responsabilità del soggetto di cui al comma 1, che controlla, altresì, l'esistenza dei requisiti per procedere all'emissione.
        4. La girata delle cambiali dematerializzate può avvenire a cura del soggetto di cui al comma 1 previo ordine di vendita da parte dell'ordinante e di acquisito da parte del nuovo sottoscrittore con le modalità in uso per gli ordini di titoli.
        5. Per tutti gli effetti giuridici, compresi il possesso del titolo dematerializzato, l'impegno condizionato al pagamento della somma relativa alle cambiali e i relativi diritti, fanno fede le scritture contabili del soggetto di cui al comma 1.
        6. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.


Art. 4.

(Modifica del trattamento fiscale
delle cambiali finanziarie emesse
dalle società quotate).

        1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1^ aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, le parole: "con esclusione delle cambiali finanziarie" sono sostituite dalle seguenti: "comprese le cambiali finanziarie".


Art. 5.

(Modifiche al tasso antielusione).

        1. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: "Tuttavia, se i titoli indicati nel secondo periodo sono emessi da società od enti diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati di Paesi aderenti all'Unione europea, la ritenuta del 12,5 per cento si applica a condizione che, al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo delle obbligazioni e dei titoli similari non sia superiore al tasso Interest Rate Swap della durata pari a quella del titolo emesso aumentato del 50 per cento. Il limite massimo del rendimento non si applica alle emissioni di titoli sottoscritti da investitori istituzionali e nel caso di collocamento mediante l'offerta al pubblico".
        2. Per la determinazione del tasso Interest Rate Swap si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 10 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999.


Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 62.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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