XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1953




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione dell'Autorità italiana
per l'aviazione civile).

        1. E' istituita l'Autorità italiana per l'aviazione civile (AIAC), ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.
        2. L'AIAC è sottoposta alla vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 2.

(Funzioni).

        1. L'AIAC esercita le funzioni amministrative e tecniche già attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), alla Direzione generale della navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, nonché le funzioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione dei contratti di programma e di servizio dell'Ente nazionale di assistenza al volo Spa (ENAV).
        2. Con una o più delibere dell'AIAC, sottoposte al parere vincolante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le funzioni già attribuite all'ENAV il cui esercizio viene assunto dall'AIAC, con particolare riferimento alle funzioni di regolamentazione tecnica, certificazione e controllo relative agli impianti e ai sistemi per l'assistenza al volo, ivi compresi quelli per la navigazione satellitare, alle funzioni di regolamentazione tecnica, certificazione e controllo relative alle organizzazioni interessate alla costruzione, gestione ed operatività dei suddetti impianti e sistemi, nonché alle funzioni di certificazione del personale addetto ai medesimi impianti e sistemi.
        3. Con una o più delibere dell'AIAC, sottoposte al parere vincolante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono altresì individuate le funzioni riguardanti l'ENAV, già attribuite ad altre amministrazioni pubbliche, il cui esercizio viene assunto dall'AIAC.
        4. Al fine di esercitare le funzioni di controllo e di monitoraggio di cui al comma 1, l'AIAC designa un componente del consiglio di amministrazione e un componente effettivo del collegio sindacale dell'ENAV per l'adozione di provvedimenti di nomina da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.


Art. 3.

(Organi).

        1. Sono organi dell'AIAC:

            a) il presidente;

            b) il consiglio di amministrazione;

            c) il collegio dei revisori dei conti;

            d) il direttore generale.

        2. Il presidente, scelto tra soggetti esperti nei settori di attività dell'AIAC, o di comprovata cultura giuridico-amministrativa, tecnica od economica, ha la rappresentanza legale dell'AIAC, presiede il consiglio di amministrazione e svolge le funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo strategico ai sensi di quanto stabilito dallo statuto. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni. Rimane in carica quattro anni e la nomina è rinnovabile una sola volta. Il presidente è coadiuvato da un vice presidente, nominato dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti.
        3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'AIAC e da otto membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica od economica nel settore aeronautico. Il consiglio rimane in carica quattro anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Esso esercita le competenze ad esso attribuita dallo statuto.
        4. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sull'attività dell'AIAC ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Il collegio è nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rimane in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e gli altri due scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Con lo stesso decreto sono nominati due membri supplenti.
        5. Il direttore generale, scelto tra soggetti di comprovata capacità tecnico-giuridica ed amministrativa, è nominato con delibera del consiglio di amministrazione che ne definisce contestualmente anche gli emolumenti su proposta del presidente dell'AIAC, per la durata di quattro anni con possibilità di conferma per non più di una volta. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione; cura, avvalendosi delle competenti strutture dell'AIAC, l'istruttoria e l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; assicura il coordinamento della struttura e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo dell'AIAC; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto. Il direttore generale, in caso di urgenza, adotta, informandone il presidente, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità dell'azione dell'AIAC, che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale, si provvede alla nomina ed alla fissazione degli emolumenti del vice direttore generale.
        6. Per tutta la durata del mandato, i titolari degli organi di cui al presente articolo, se appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono, a domanda, collocati fuori ruolo o in aspettativa con assegni, secondo i rispettivi ordinamenti.
        7. I provvedimenti di nomina degli organi dell'AIAC sono adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati, a valere sul bilancio dell'AIAC, gli emolumenti spettanti al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti.


Art. 4.

(Controllo della Corte dei conti
e patrocinio dell'Avvocatura di Stato).

        1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'AIAC con le modalità stabilite dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n.259.
        2. L'AIAC può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato, sulla base di una apposita convenzione.


Art. 5.

(Statuto e regolamento
di organizzazione).

        1. Lo statuto dell'AIAC, deliberato dal consiglio di amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
        2. Lo statuto prevede, tra l'altro, l'istituzione di un comitato consultivo tecnico-economico e giuridico, per la valutazione tecnica delle questioni afferenti le materie di competenza dell'AIAC e l'istituzione di un comitato consultivo degli operatori e degli utenti, per l'espressione di pareri e la formulazione di proposte in materia di sicurezza del trasporto aereo, di pianificazione del sistema aeroportuale e di tutela dell'ambiente, di determinazione della misura di tariffe, canoni, tasse e diritti aeroportuali, nonché sulla definizione dei livelli di qualità dei servizi resi agli utenti del trasporto aereo e sulla tutela dei diritti del passeggero.
        3. Il regolamento di organizzazione è deliberato dall'AIAC ed è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; esso prevede, tra l'altro, l'istituzione di un ufficio di controllo interno, secondo i princìpi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        4. Lo statuto e il regolamento di organizzazione sono adottati in conformità ai princìpi stabiliti dal titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Art. 6.

(Fonti di finanziamento).

        1. Le entrate dell'AIAC sono costituite da:

                a) i proventi previsti dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 44;

                b) le tariffe per le prestazioni dei servizi, ivi comprese quelle dovute per lo svolgimento dell'attività di certificazione, monitoraggio e controllo sull'ENAV e quelle dovute per il servizio di coordinamento nell'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993, stabilite con apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                c) i trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, individuati nelle apposite voci della tabella C allegata alla legge finanziaria annuale;

                d) i proventi derivanti da entrate non comprese nell'elencazione di cui al presente comma.


Art. 7.

(Patrimonio).

        1. L'AIAC subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'ENAC e della Direzione generale della navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativi anche ai beni del demanio aeroportuale, nonché nella titolarità dei beni mobili e immobili per l'esercizio delle attività istituzionali.
        2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è effettuata la ricognizione del patrimonio dell'AIAC.


Art. 8.

(Ordinamento contabile).

        1. Con il regolamento di contabilità deliberato dall'AIAC ed approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i princìpi e le modalità della gestione contabile dell'AIAC, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
        2. I bilanci preventivi e consuntivi sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data della deliberazione, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, ai fini dell'approvazione.
        3. All'AIAC si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
        4. L'AIAC è inserita nella tabella, parte IV, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.


Art. 9.

(Personale).

        1. L'AIAC succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'ENAC e, su richiesta degli interessati, con i dipendenti della Direzione generale della navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        2. Con delibera dell'AIAC, sottoposta al parere vincolante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede all'inquadramento del personale proveniente dai soggetti pubblici e privati le cui competenze sono attribuite all'AIAC, ai sensi dell'articolo 2, alle condizioni previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'ENAC, le cui disposizioni si applicano sino alla definizione del contratto collettiva nazionale di lavoro dell'AIAC, di cui al comma 3, fatto salvo l'eventuale riconoscimento ad personam dei trattamenti economici più vantaggiosi.
        3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AIAC è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro definito ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        4. Ai fini della costituzione del trattamento di fine rapporto del personale già in servizio presso la Direzione generale della navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'inquadramento definitivo, si applica la legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, e il maturato dell'indennità di buonuscita costituisce la quota iniziale da trasferire all'AIAC.


Art. 10.

(Compiti e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti).

        1. Compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

                a) stabilire gli indirizzi generali in materia di politica tariffaria nel settore dell'aviazione civile;

                b) vigilare, garantendone l'effettiva autonomia, affinché l'attività dell'AIAC corrisponda ai fini pubblico-istituzionali e sia attuata con criteri di efficacia, efficienza, economia e sicurezza;

                c) sciogliere gli organi di amministrazione e proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di un commissario straordinario, eventualmente coadiuvato da vice commissari, incaricato della gestione provvisoria dell'AIAC, in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza del Ministro stesso.

        2. Le delibere del consiglio di amministrazione dell'AIAC aventi un rilevante contenuto strategico o programmatico, i provvedimenti concernenti la definizione delle piante organiche, i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare divengono efficaci se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ne chiede il riesame entro venti giorni dalla loro ricezione, ovvero, in tale ipotesi, qualora il consiglio di amministrazione stesso confermi la deliberazione a maggioranza assoluta. In ogni caso, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può annullare le delibere in contrasto con gli indirizzi di politica generale del Governo.

Art. 11.

(Esenzioni fiscali).

        1. L'acquisizione del patrimonio della Direzione generale della navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli altri atti connessi con l'istituzione dell'AIAC sono esenti da imposte e da tasse.


Art. 12.

(Norme transitorie e finali).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'effettivo insediamento degli organi dell'AIAC, la Direzione generale della navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ENAC, continuano ad operare secondo le rispettive competenze.
        2. A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'AIAC, fermo restando quanto previsto al comma 3, sono soppressi l'ENAC e la Direzione generale della navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        3. Nelle more della definizione dello statuto, del regolamento contabile e del regolamento di organizzazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'AIAC esercita le proprie funzioni con l'assetto ordinamentale, direzionale e organizzativo dell'ENAC, resta altresì operativa l'organizzazione del servizio di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 95/93.
        4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al rinnovo degli organi dell'ENAV Spa e, nelle more della definizione del contratto di programma e di servizio, sui quali esprimono parere le Commissioni parlamentari competenti per materia, è prorogata la vigenza del contratto di programma definito ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665.
        5. Le disposizioni vigenti di legge, di regolamento e i conseguenti provvedimenti amministrativi concernenti attività gestionali nel settore del trasporto aereo e attività di determinazione delle tariffe, delle tasse e dei diritti aeroportuali, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono da intendere riferite all'AIAC.



Frontespizio Relazione