XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1953
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell'Autorità italiana
per l'aviazione civile).
1. E' istituita l'Autorità italiana per l'aviazione civile
(AIAC), ente pubblico non economico dotato di autonomia
regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile e finanziaria.
2. L'AIAC è sottoposta alla vigilanza del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 2.
(Funzioni).
1. L'AIAC esercita le funzioni amministrative e tecniche
già attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC), alla Direzione generale della navigazione aerea del
Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo aereo
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
funzioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 95/93
del Consiglio, del 18 gennaio 1993, nonché le funzioni di
controllo e di monitoraggio dell'attuazione dei contratti di
programma e di servizio dell'Ente nazionale di assistenza al
volo Spa (ENAV).
2. Con una o più delibere dell'AIAC, sottoposte al parere
vincolante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sono individuate le funzioni già attribuite all'ENAV il cui
esercizio viene assunto dall'AIAC, con particolare riferimento
alle funzioni di regolamentazione tecnica, certificazione e
controllo relative agli impianti e ai sistemi per l'assistenza
al volo, ivi compresi quelli per la navigazione satellitare,
alle funzioni di regolamentazione tecnica, certificazione e
controllo relative alle organizzazioni interessate alla
costruzione, gestione ed operatività dei suddetti impianti e
sistemi, nonché alle funzioni di certificazione del personale
addetto ai medesimi impianti e sistemi.
3. Con una o più delibere dell'AIAC, sottoposte al parere
vincolante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sono altresì individuate le funzioni riguardanti l'ENAV, già
attribuite ad altre amministrazioni pubbliche, il cui
esercizio viene assunto dall'AIAC.
4. Al fine di esercitare le funzioni di controllo e di
monitoraggio di cui al comma 1, l'AIAC designa un componente
del consiglio di amministrazione e un componente effettivo del
collegio sindacale dell'ENAV per l'adozione di provvedimenti
di nomina da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze.
Art. 3.
(Organi).
1. Sono organi dell'AIAC:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il direttore generale.
2. Il presidente, scelto tra soggetti esperti nei settori
di attività dell'AIAC, o di comprovata cultura
giuridico-amministrativa, tecnica od economica, ha la
rappresentanza legale dell'AIAC, presiede il consiglio di
amministrazione e svolge le funzioni di programmazione, di
indirizzo e di controllo strategico ai sensi di quanto
stabilito dallo statuto. E' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24
gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni. Rimane in
carica quattro anni e la nomina è rinnovabile una sola volta.
Il presidente è coadiuvato da un vice presidente, nominato dal
consiglio di amministrazione tra i propri componenti.
3. Il consiglio di amministrazione è composto dal
presidente dell'AIAC e da otto membri nominati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra soggetti di
comprovata cultura giuridica, tecnica od economica nel settore
aeronautico. Il consiglio rimane in carica quattro anni e la
nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta.
Esso esercita le competenze ad esso attribuita dallo
statuto.
4. Il collegio dei revisori dei conti esercita il
controllo sull'attività dell'AIAC ai sensi degli articoli 2403
e seguenti del codice civile. Il collegio è nominato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
rimane in carica quattro anni ed è composto da tre membri
effettivi, dei quali uno con funzioni di presidente, designato
dal Ministro dell'economia e delle finanze, e gli altri due
scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o
tra persone in possesso di specifica professionalità. Con lo
stesso decreto sono nominati due membri supplenti.
5. Il direttore generale, scelto tra soggetti di
comprovata capacità tecnico-giuridica ed amministrativa, è
nominato con delibera del consiglio di amministrazione che ne
definisce contestualmente anche gli emolumenti su proposta del
presidente dell'AIAC, per la durata di quattro anni con
possibilità di conferma per non più di una volta. Il direttore
generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del
consiglio di amministrazione; cura, avvalendosi delle
competenti strutture dell'AIAC, l'istruttoria e l'esecuzione
delle deliberazioni del consiglio stesso; assicura il
coordinamento della struttura e l'unità di indirizzo
tecnico-amministrativo dell'AIAC; esegue ogni altro compito
che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto. Il
direttore generale, in caso di urgenza, adotta, informandone
il presidente, i provvedimenti indifferibili necessari a
garantire la continuità dell'azione dell'AIAC, che devono
essere sottoposti alla ratifica del consiglio di
amministrazione. Il direttore generale è coadiuvato da un vice
direttore generale. Con delibera del consiglio di
amministrazione, su proposta del presidente, sentito il
direttore generale, si provvede alla nomina ed alla fissazione
degli emolumenti del vice direttore generale.
6. Per tutta la durata del mandato, i titolari degli
organi di cui al presente articolo, se appartenenti alle
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono, a
domanda, collocati fuori ruolo o in aspettativa con assegni,
secondo i rispettivi ordinamenti.
7. I provvedimenti di nomina degli organi dell'AIAC sono
adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con uno o più decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono fissati, a valere sul
bilancio dell'AIAC, gli emolumenti spettanti al presidente, ai
membri del consiglio di amministrazione ed ai componenti del
collegio dei revisori dei conti.
Art. 4.
(Controllo della Corte dei conti
e patrocinio dell'Avvocatura di Stato).
1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione
finanziaria dell'AIAC con le modalità stabilite dall'articolo
12 della legge 21 marzo 1958, n.259.
2. L'AIAC può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di
Stato, sulla base di una apposita convenzione.
Art. 5.
(Statuto e regolamento
di organizzazione).
1. Lo statuto dell'AIAC, deliberato dal consiglio di
amministrazione in conformità alle disposizioni di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
2. Lo statuto prevede, tra l'altro, l'istituzione di un
comitato consultivo tecnico-economico e giuridico, per la
valutazione tecnica delle questioni afferenti le materie di
competenza dell'AIAC e l'istituzione di un comitato consultivo
degli operatori e degli utenti, per l'espressione di pareri e
la formulazione di proposte in materia di sicurezza del
trasporto aereo, di pianificazione del sistema aeroportuale e
di tutela dell'ambiente, di determinazione della misura di
tariffe, canoni, tasse e diritti aeroportuali, nonché sulla
definizione dei livelli di qualità dei servizi resi agli
utenti del trasporto aereo e sulla tutela dei diritti del
passeggero.
3. Il regolamento di organizzazione è deliberato dall'AIAC
ed è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; esso
prevede, tra l'altro, l'istituzione di un ufficio di controllo
interno, secondo i princìpi fissati dal decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, nonché di un ufficio per le relazioni con
il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
4. Lo statuto e il regolamento di organizzazione sono
adottati in conformità ai princìpi stabiliti dal titolo I del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6.
(Fonti di finanziamento).
1. Le entrate dell'AIAC sono costituite da:
a) i proventi previsti dall'articolo 7 della legge
22 agosto 1985, n. 44;
b) le tariffe per le prestazioni dei servizi, ivi
comprese quelle dovute per lo svolgimento dell'attività di
certificazione, monitoraggio e controllo sull'ENAV e quelle
dovute per il servizio di coordinamento nell'assegnazione
delle bande orarie negli aeroporti ai sensi del regolamento
(CEE) n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993, stabilite
con apposito regolamento deliberato dal consiglio di
amministrazione ed approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
c) i trasferimenti da parte dello Stato connessi
all'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge,
individuati nelle apposite voci della tabella C allegata alla
legge finanziaria annuale;
d) i proventi derivanti da entrate non comprese
nell'elencazione di cui al presente comma.
Art. 7.
(Patrimonio).
1. L'AIAC subentra nella titolarità dei rapporti attivi e
passivi dell'ENAC e della Direzione generale della navigazione
aerea del Dipartimento per la navigazione e il trasporto
marittimo e aereo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, relativi anche ai beni del demanio aeroportuale,
nonché nella titolarità dei beni mobili e immobili per
l'esercizio delle attività istituzionali.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, è effettuata la ricognizione
del patrimonio dell'AIAC.
Art. 8.
(Ordinamento contabile).
1. Con il regolamento di contabilità deliberato dall'AIAC
ed approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i princìpi e le modalità della
gestione contabile dell'AIAC, in conformità alle disposizioni
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
2. I bilanci preventivi e consuntivi sono trasmessi, entro
dieci giorni dalla data della deliberazione, ai Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze, ai fini dell'approvazione.
3. All'AIAC si applicano gli articoli 25 e 30 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. L'AIAC è inserita nella tabella, parte IV, allegata
alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e nella tabella A allegata
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni.
Art. 9.
(Personale).
1. L'AIAC succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti
dell'ENAC e, su richiesta degli interessati, con i dipendenti
della Direzione generale della navigazione aerea del
Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e
aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con delibera dell'AIAC, sottoposta al parere vincolante
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede
all'inquadramento del personale proveniente dai soggetti
pubblici e privati le cui competenze sono attribuite all'AIAC,
ai sensi dell'articolo 2, alle condizioni previste nel
contratto collettivo nazionale di lavoro dell'ENAC, le cui
disposizioni si applicano sino alla definizione del contratto
collettiva nazionale di lavoro dell'AIAC, di cui al comma 3,
fatto salvo l'eventuale riconoscimento ad personam dei
trattamenti economici più vantaggiosi.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AIAC è
regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro definito
ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Ai fini della costituzione del trattamento di fine
rapporto del personale già in servizio presso la Direzione
generale della navigazione aerea del Dipartimento per la
navigazione e il trasporto marittimo e aereo del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere
dall'inquadramento definitivo, si applica la legge 29 maggio
1982, n. 297, e successive modificazioni, e il maturato
dell'indennità di buonuscita costituisce la quota iniziale da
trasferire all'AIAC.
Art. 10.
(Compiti e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti).
1. Compete al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti:
a) stabilire gli indirizzi generali in materia di
politica tariffaria nel settore dell'aviazione civile;
b) vigilare, garantendone l'effettiva autonomia,
affinché l'attività dell'AIAC corrisponda ai fini
pubblico-istituzionali e sia attuata con criteri di efficacia,
efficienza, economia e sicurezza;
c) sciogliere gli organi di amministrazione e
proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di
un commissario straordinario, eventualmente coadiuvato da vice
commissari, incaricato della gestione provvisoria dell'AIAC,
in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate
nell'espletamento dei compiti di vigilanza del Ministro
stesso.
2. Le delibere del consiglio di amministrazione dell'AIAC
aventi un rilevante contenuto strategico o programmatico, i
provvedimenti concernenti la definizione delle piante
organiche, i provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare divengono efficaci se il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti non ne chiede il riesame entro
venti giorni dalla loro ricezione, ovvero, in tale ipotesi,
qualora il consiglio di amministrazione stesso confermi la
deliberazione a maggioranza assoluta. In ogni caso, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può annullare le
delibere in contrasto con gli indirizzi di politica generale
del Governo.
Art. 11.
(Esenzioni fiscali).
1. L'acquisizione del patrimonio della Direzione generale
della navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione e
il trasporto marittimo e aereo del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e gli altri atti connessi con
l'istituzione dell'AIAC sono esenti da imposte e da tasse.
Art. 12.
(Norme transitorie e finali).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino all'effettivo insediamento degli organi
dell'AIAC, la Direzione generale della navigazione aerea del
Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e
aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
l'ENAC, continuano ad operare secondo le rispettive
competenze.
2. A decorrere dalla data di insediamento degli organi
dell'AIAC, fermo restando quanto previsto al comma 3, sono
soppressi l'ENAC e la Direzione generale della navigazione
aerea del Dipartimento per la navigazione e il trasporto
marittimo e aereo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Nelle more della definizione dello statuto, del
regolamento contabile e del regolamento di organizzazione ai
sensi delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, l'AIAC esercita le proprie funzioni con
l'assetto ordinamentale, direzionale e organizzativo
dell'ENAC, resta altresì operativa l'organizzazione del
servizio di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE)
n. 95/93.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede al rinnovo degli organi dell'ENAV
Spa e, nelle more della definizione del contratto di programma
e di servizio, sui quali esprimono parere le Commissioni
parlamentari competenti per materia, è prorogata la vigenza
del contratto di programma definito ai sensi delle
disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre
1996, n. 665.
5. Le disposizioni vigenti di legge, di regolamento e i
conseguenti provvedimenti amministrativi concernenti attività
gestionali nel settore del trasporto aereo e attività di
determinazione delle tariffe, delle tasse e dei diritti
aeroportuali, di competenza del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, sono da intendere riferite all'AIAC.