XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1952
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare il Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre
1997.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 del
Protocollo stesso.
2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del
Protocollo, l'Italia si impegna a rispettare gli obblighi
previsti dall'articolo 3 del Protocollo congiuntamente con
l'Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le modalità di
cui alla proposta di decisione del Consiglio COM(2001)579 del
23 ottobre 2001.
3. Eventuali atti di modifica al Protocollo i quali non
incidano sulla normativa vigente e non comportino oneri
finanziari a carico del bilancio dello Stato, sono recepiti
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
Art. 3.
1. Ai fini dell'attuazione del Protocollo di cui
all'articolo 1, vengono perseguiti gli obiettivi e le azioni
di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per
la programmazione economica n. 137 del 19 novembre 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10
febbraio 1999.
2. In funzione delle decisioni assunte dalla sesta e dalla
settima Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, provvede ad integrare e modificare la
deliberazione di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui al presente articolo:
a) il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio predispone le linee di attuazione del Protocollo di
Kyoto relativamente alla riduzione delle emissioni degli
impianti di produzione di energia elettrica e industriali e
all'impiego obbligatorio del metano e del GPL negli
autoveicoli destinati al trasporto pubblico;
b) il Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, predispone un programma per la
riforestazione e le problematiche relative
all'assorbimento;
c) il Ministro delle attività produttive
predispone le azioni per la valorizzazione energetica delle
fonti rinnovabili, in particolare energia eolica, solare,
idrica, geotermica; stabilisce gli standard e le linee
guida per l'uso di dispositivi energetici più efficienti e per
la riduzione dei consumi; individua i criteri e le misure per
aumentare l'efficienza del parco termoelettrico, a partire
dagli impianti di produzione di energia che comportano alti
consumi e basse rese; promuove, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e degli affari
esteri, il trasferimento di tecnologie pulite ai Paesi in via
di sviluppo;
d) il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti predispone le linee di azione per la mobilità
sostenibile; adotta i provvedimenti relativi alla riduzione
delle emissioni di anidride carbonica nel settore dei
trasporti, ed al trasferimento di una quota progressivamente
maggioritaria del trasporto merci da strada a ferrovia e
cabotaggio;
e) il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, adotta provvedimenti relativi alla riduzione delle
emissioni di protossido di azoto derivanti dai processi
industriali, alla promozione del riciclaggio dei rifiuti, al
rafforzamento delle misure di controllo e riduzione delle
emissioni di metano e alla limitazione dell'impiego di
idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoruro di zolfo, nei
processi industriali e negli usi delle apparecchiature
contenenti tali sostanze.
Art. 4.
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione al
Parlamento sull'attuazione delle misure adottate ai sensi
della presente legge e sui risultati conseguiti.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.