XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1952




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.


Art. 2.

        1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 del Protocollo stesso.
        2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo, l'Italia si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 3 del Protocollo congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le modalità di cui alla proposta di decisione del Consiglio COM(2001)579 del 23 ottobre 2001.
        3. Eventuali atti di modifica al Protocollo i quali non incidano sulla normativa vigente e non comportino oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.


Art. 3.

        1. Ai fini dell'attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1, vengono perseguiti gli obiettivi e le azioni di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999.
        2. In funzione delle decisioni assunte dalla sesta e dalla settima Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, provvede ad integrare e modificare la deliberazione di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Per le finalità di cui al presente articolo:

                a) il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio predispone le linee di attuazione del Protocollo di Kyoto relativamente alla riduzione delle emissioni degli impianti di produzione di energia elettrica e industriali e all'impiego obbligatorio del metano e del GPL negli autoveicoli destinati al trasporto pubblico;

                b) il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, predispone un programma per la riforestazione e le problematiche relative all'assorbimento;

                c) il Ministro delle attività produttive predispone le azioni per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, in particolare energia eolica, solare, idrica, geotermica; stabilisce gli standard e le linee guida per l'uso di dispositivi energetici più efficienti e per la riduzione dei consumi; individua i criteri e le misure per aumentare l'efficienza del parco termoelettrico, a partire dagli impianti di produzione di energia che comportano alti consumi e basse rese; promuove, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e degli affari esteri, il trasferimento di tecnologie pulite ai Paesi in via di sviluppo;

                d) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone le linee di azione per la mobilità sostenibile; adotta i provvedimenti relativi alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel settore dei trasporti, ed al trasferimento di una quota progressivamente maggioritaria del trasporto merci da strada a ferrovia e cabotaggio;
                e) il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta provvedimenti relativi alla riduzione delle emissioni di protossido di azoto derivanti dai processi industriali, alla promozione del riciclaggio dei rifiuti, al rafforzamento delle misure di controllo e riduzione delle emissioni di metano e alla limitazione dell'impiego di idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoruro di zolfo, nei processi industriali e negli usi delle apparecchiature contenenti tali sostanze.


Art. 4.

        1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate ai sensi della presente legge e sui risultati conseguiti.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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