XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1950




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Fascicolo di fabbricato).

        1. E' istituito, relativamente a ciascun fabbricato, il fascicolo di fabbricato. Il fascicolo è redatto e aggiornato con cadenza non superiore a dieci anni, ed è tenuto a cura del responsabile di fabbricato, come definito dalla normativa vigente. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e agroforestale, con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, impiantistiche, geologiche e agroforestali.
        2. La produzione del fascicolo di fabbricato, debitamente aggiornato, è presupposto del rilascio del titolo idoneo, relativo all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso, per la realizzazione degli interventi edilizi e delle certificazioni di competenza comunale, nonché per gli allacci ai pubblici servizi. Al momento della stipula o del rinnovo dei contratti di locazione, nonché in caso di alienazione del fabbricato o di singole unità immobiliari, è resa, da parte del responsabile di fabbricato, apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, pena la nullità degli atti di cui al presente comma.
        3. Alla compilazione del fascicolo di fabbricato provvede un professionista abilitato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dal proprietario o dall'amministratore del condominio, ovvero, qualora necessario, sulla base di eventuali rilievi.
        4. L'acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo di fabbricato, avviene con la corresponsione ridotta del 70 per cento delle spese amministrative da parte del richiedente.
        5. Gli uffici pubblici, al fine di agevolare la ricerca della suddetta documentazione, attivano progetti di informatizzazione degli archivi.


Art. 2.

(Sicurezza del patrimonio edilizio).

        1. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deliberano lo schema del fascicolo di fabbricato redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 7. I comuni devono assoggettare tutto il patrimonio edilizio presente sul proprio territorio alla realizzazione del fascicolo di fabbricato.
        2. I comuni possono graduare l'obbligo di sottoporre a verifica gli edifici, tenuto conto di uno o più dei seguenti caratteri:

                a) epoca di costruzione;

                b) sistema costruttivo;

                c) rilevanza di interventi di risanamento o ristrutturazione edilizia che abbiano comportato mutamento nella destinazione d'uso ovvero incremento di volumetria, superiore al 20 per cento, rispetto a quella originaria;

                d) particolare consistenza in termini volumetrici o dimensionali.

        3. I comuni possono, successivamente agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, individuare aree al cui interno sono compresi i fabbricati da assoggettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza del patrimonio edilizio.
        4. L'individuazione delle aree di cui al comma 3 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

                a) particolari caratteristiche del sottosuolo;
                b) manifesta presenza di abusivismo edilizio;

                c) presenza di vincoli derivanti da condizioni di fragilità;

                d) presenza di insediamenti definibili come centri storici;

                e) condizioni particolari per fattori sismici o idrogeologici;

                f) esposizione a volume di traffico intenso e o realizzazione di rilevanti infrastrutture nel sottosuolo.

        5. In relazione a particolari situazioni territoriali, i comuni, al fine della individuazione delle aree di cui al comma 3, possono indicare criteri aggiuntivi rispetto a quelli elencati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 4.
        6. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli edifici ricadenti nel territorio nazionale, qualunque sia la destinazione funzionale.


Art. 3.

(Termini di predisposizione del fascicolo
di fabbricato).

        1. Per gli edifici ricadenti in aree esondabili a rischio di frana e nei comuni classificati a rischio sismico, il fascicolo di fabbricato è comunque predisposto entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i comuni definiscono altresì, anche con riferimento alla data di ultimazione del fabbricato e ai caratteri di cui all'articolo 2, comma 2, le modalità di graduazione della predisposizione del fascicolo di fabbricato in modo che l'obbligo dell'adempimento sia esteso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla totalità degli edifici ricadenti nell'ambito territoriale competente e comunque non oltre il termine di otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. In caso di mancata adozione, da parte dei singoli comuni, dei provvedimenti indicati all'articolo 2, per ciascun edificio ricadente all'interno dei comuni inadempienti il fascicolo di fabbricato è comunque predisposto entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4.

(Redazione del fascicolo di fabbricato).

        1. Il professionista incaricato in occasione della redazione del fascicolo di fabbricato e di ogni suo aggiornamento, a conclusione della fase di accertamento e tenuto conto dell'indagine visiva effettuata a livello statico-impiantistico e geologico-agroforestale nonché della documentazione di carattere particolare a livello strumentale acquisita, formula un giudizio sintetico relativamente alla certificazione storica, allo stato dell'immobile ed al livello di degrado.
        2. Il professionista incaricato della redazione del fascicolo di fabbricato, se necessario, propone l'urgenza ed i termini per lo svolgimento di indagini aggiuntive di carattere specialistico, ferma restando la responsabilità della proprietà nell'adempimento di quanto indicato dal tecnico.
        3. Copia del fascicolo di fabbricato è trasmessa a cura del responsabile di fabbricato al competente ufficio comunale.


Art. 5.

(Requisiti del professionista incaricato).

        1. Il professionista incaricato dello svolgimento delle attività professionali derivanti dalla presente legge deve avere una anzianità di iscrizione, nel rispettivo albo professionale, non inferiore a dieci anni.


Art. 6.

(Convenzioni nazionali).

        1. In considerazione delle particolari finalità sociali della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca i rappresentanti degli ordini e dei collegi dei professionisti abilitati alla redazione del fascicolo di fabbricato al fine di promuovere una convenzione nazionale per la definizione agevolata dei relativi compensi.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca i rappresentanti delle organizzazioni delle società di assicurazione e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di promuovere una convenzione nazionale che definisca premi assicurativi agevolati per i fabbricati dotati del fascicolo di cui all'articolo 1.


Art. 7.

(Schema tipo del fascicolo di fabbricato).

        1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato e sono indicati, altresì, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso.


Art. 8.

(Controllo).

        1. E' demandato ai comuni il controllo sugli adempimenti di cui alla presente legge e, a tal fine, gli stessi devono istituire l'anagrafe del patrimonio edilizio su supporto informatico.


Art. 9.

(Agevolazioni).

        1. I soggetti in regola con gli adempimenti previsti dalla presente legge possono usufruire, per le spese sostenute per la redazione del fascicolo di fabbricato, della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che è prorogata al 31 dicembre 2002, e sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) con l'aliquota del 10 per cento, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sino alla data del 31 dicembre 2002.
        2. I comuni possono prevedere per i proprietari di immobili dotati del fascicolo di fabbricato:

                a) una detrazione specifica dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

                b) un contributo relativo al costo del fascicolo;

                c) un contributo relativo al costo per interventi tesi al recupero del patrimonio edilizio ed in particolare per la sicurezza degli edifici.

        3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili.


Art. 10.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fascicolo di fabbricato i comuni provvedono mediante utilizzo della quota dei fondi destinata al recupero del patrimonio edilizio, ai sensi degli articoli 1 e 4, primo comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.


Art. 11.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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