XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1950
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Fascicolo di fabbricato).
1. E' istituito, relativamente a ciascun fabbricato, il
fascicolo di fabbricato. Il fascicolo è redatto e aggiornato
con cadenza non superiore a dieci anni, ed è tenuto a cura del
responsabile di fabbricato, come definito dalla normativa
vigente. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative
all'edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale,
impiantistico, geologico e agroforestale, con l'obiettivo di
pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove
possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso, e sono
registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione
originaria, con particolare riferimento alle componenti
statiche, impiantistiche, geologiche e agroforestali.
2. La produzione del fascicolo di fabbricato, debitamente
aggiornato, è presupposto del rilascio del titolo idoneo,
relativo all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso,
per la realizzazione degli interventi edilizi e delle
certificazioni di competenza comunale, nonché per gli allacci
ai pubblici servizi. Al momento della stipula o del rinnovo
dei contratti di locazione, nonché in caso di alienazione del
fabbricato o di singole unità immobiliari, è resa, da parte
del responsabile di fabbricato, apposita dichiarazione circa
l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente
legge, pena la nullità degli atti di cui al presente comma.
3. Alla compilazione del fascicolo di fabbricato provvede
un professionista abilitato sulla base della documentazione
tecnico-amministrativa fornita dal proprietario o
dall'amministratore del condominio, ovvero, qualora
necessario, sulla base di eventuali rilievi.
4. L'acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello
centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa
necessaria alla predisposizione del fascicolo di fabbricato,
avviene con la corresponsione ridotta del 70 per cento delle
spese amministrative da parte del richiedente.
5. Gli uffici pubblici, al fine di agevolare la ricerca
della suddetta documentazione, attivano progetti di
informatizzazione degli archivi.
Art. 2.
(Sicurezza del patrimonio edilizio).
1. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, deliberano lo schema del
fascicolo di fabbricato redatto sulla base dello schema-tipo
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
ai sensi dell'articolo 7. I comuni devono assoggettare tutto
il patrimonio edilizio presente sul proprio territorio alla
realizzazione del fascicolo di fabbricato.
2. I comuni possono graduare l'obbligo di sottoporre a
verifica gli edifici, tenuto conto di uno o più dei seguenti
caratteri:
a) epoca di costruzione;
b) sistema costruttivo;
c) rilevanza di interventi di risanamento o
ristrutturazione edilizia che abbiano comportato mutamento
nella destinazione d'uso ovvero incremento di volumetria,
superiore al 20 per cento, rispetto a quella originaria;
d) particolare consistenza in termini volumetrici
o dimensionali.
3. I comuni possono, successivamente agli adempimenti di
cui ai commi 1 e 2, individuare aree al cui interno sono
compresi i fabbricati da assoggettare prioritariamente al
programma di messa in sicurezza del patrimonio edilizio.
4. L'individuazione delle aree di cui al comma 3 è
effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) particolari caratteristiche del sottosuolo;
b) manifesta presenza di abusivismo edilizio;
c) presenza di vincoli derivanti da condizioni di
fragilità;
d) presenza di insediamenti definibili come centri
storici;
e) condizioni particolari per fattori sismici o
idrogeologici;
f) esposizione a volume di traffico intenso e o
realizzazione di rilevanti infrastrutture nel sottosuolo.
5. In relazione a particolari situazioni territoriali, i
comuni, al fine della individuazione delle aree di cui al
comma 3, possono indicare criteri aggiuntivi rispetto a quelli
elencati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del
comma 4.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano a
tutti gli edifici ricadenti nel territorio nazionale,
qualunque sia la destinazione funzionale.
Art. 3.
(Termini di predisposizione del fascicolo
di fabbricato).
1. Per gli edifici ricadenti in aree esondabili a rischio
di frana e nei comuni classificati a rischio sismico, il
fascicolo di fabbricato è comunque predisposto entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i comuni
definiscono altresì, anche con riferimento alla data di
ultimazione del fabbricato e ai caratteri di cui all'articolo
2, comma 2, le modalità di graduazione della predisposizione
del fascicolo di fabbricato in modo che l'obbligo
dell'adempimento sia esteso, dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla totalità degli edifici ricadenti
nell'ambito territoriale competente e comunque non oltre il
termine di otto anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. In caso di mancata adozione, da parte dei singoli
comuni, dei provvedimenti indicati all'articolo 2, per ciascun
edificio ricadente all'interno dei comuni inadempienti il
fascicolo di fabbricato è comunque predisposto entro trenta
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Redazione del fascicolo di fabbricato).
1. Il professionista incaricato in occasione della
redazione del fascicolo di fabbricato e di ogni suo
aggiornamento, a conclusione della fase di accertamento e
tenuto conto dell'indagine visiva effettuata a livello
statico-impiantistico e geologico-agroforestale nonché della
documentazione di carattere particolare a livello strumentale
acquisita, formula un giudizio sintetico relativamente alla
certificazione storica, allo stato dell'immobile ed al livello
di degrado.
2. Il professionista incaricato della redazione del
fascicolo di fabbricato, se necessario, propone l'urgenza ed i
termini per lo svolgimento di indagini aggiuntive di carattere
specialistico, ferma restando la responsabilità della
proprietà nell'adempimento di quanto indicato dal tecnico.
3. Copia del fascicolo di fabbricato è trasmessa a cura
del responsabile di fabbricato al competente ufficio
comunale.
Art. 5.
(Requisiti del professionista incaricato).
1. Il professionista incaricato dello svolgimento delle
attività professionali derivanti dalla presente legge deve
avere una anzianità di iscrizione, nel rispettivo albo
professionale, non inferiore a dieci anni.
Art. 6.
(Convenzioni nazionali).
1. In considerazione delle particolari finalità sociali
della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, convoca i rappresentanti degli ordini e dei
collegi dei professionisti abilitati alla redazione del
fascicolo di fabbricato al fine di promuovere una convenzione
nazionale per la definizione agevolata dei relativi
compensi.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge, convoca i
rappresentanti delle organizzazioni delle società di
assicurazione e della proprietà edilizia maggiormente
rappresentative a livello nazionale al fine di promuovere una
convenzione nazionale che definisca premi assicurativi
agevolati per i fabbricati dotati del fascicolo di cui
all'articolo 1.
Art. 7.
(Schema tipo del fascicolo di fabbricato).
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è approvato lo schema tipo del
fascicolo di fabbricato e sono indicati, altresì, i contenuti
e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso.
Art. 8.
(Controllo).
1. E' demandato ai comuni il controllo sugli adempimenti
di cui alla presente legge e, a tal fine, gli stessi devono
istituire l'anagrafe del patrimonio edilizio su supporto
informatico.
Art. 9.
(Agevolazioni).
1. I soggetti in regola con gli adempimenti previsti dalla
presente legge possono usufruire, per le spese sostenute per
la redazione del fascicolo di fabbricato, della detrazione di
cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, che è prorogata al 31 dicembre 2002,
e sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA) con l'aliquota del 10 per cento, di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, sino alla data del 31 dicembre 2002.
2. I comuni possono prevedere per i proprietari di
immobili dotati del fascicolo di fabbricato:
a) una detrazione specifica dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI);
b) un contributo relativo al costo del
fascicolo;
c) un contributo relativo al costo per interventi
tesi al recupero del patrimonio edilizio ed in particolare per
la sicurezza degli edifici.
3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
cumulabili.
Art. 10.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fascicolo di
fabbricato i comuni provvedono mediante utilizzo della quota
dei fondi destinata al recupero del patrimonio edilizio, ai
sensi degli articoli 1 e 4, primo comma, lettera c),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni.
Art. 11.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.