XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1949




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 8. - 1. I magistrati che accettano la candidatura alle elezioni per la Camera dei deputati devono presentare formale richiesta di dimissioni al Consiglio superiore della magistratura entro i sette giorni successivi. Al momento della presentazione della richiesta di dimissioni i magistrati cessano dalle funzioni e si devono astenere da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
            2. In ogni caso i magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei dodici mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura".

        2. Le disposizioni dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle elezioni per il Parlamento europeo, nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.
        3. I magistrati che sono stati candidati e non eletti, sono assegnati di diritto ai ruoli amministrativi del Ministero della giustizia, secondo disposizioni emanate dal Ministro della giustizia, conservando il trattamento economico e previdenziale raggiunto al momento delle dimissioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche, all'atto della cessazione del mandato elettorale, ai magistrati che siano stati eletti.
        4. Al primo comma dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "di senatore, di consigliere nazionale o" sono soppresse.



Frontespizio Relazione