XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1949
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. I magistrati che accettano la
candidatura alle elezioni per la Camera dei deputati devono
presentare formale richiesta di dimissioni al Consiglio
superiore della magistratura entro i sette giorni successivi.
Al momento della presentazione della richiesta di dimissioni i
magistrati cessano dalle funzioni e si devono astenere da ogni
atto inerente all'ufficio rivestito.
2. In ogni caso i magistrati, esclusi quelli in
servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di
scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di
elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni
sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli
uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali
hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei
dodici mesi antecedenti la data di accettazione della
candidatura".
2. Le disposizioni dell'articolo 8 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 1957, n.
361, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si
applicano anche alle elezioni per il Parlamento europeo,
nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali.
3. I magistrati che sono stati candidati e non eletti,
sono assegnati di diritto ai ruoli amministrativi del
Ministero della giustizia, secondo disposizioni emanate dal
Ministro della giustizia, conservando il trattamento economico
e previdenziale raggiunto al momento delle dimissioni. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche, all'atto
della cessazione del mandato elettorale, ai magistrati che
siano stati eletti.
4. Al primo comma dell'articolo 16 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, le parole: "di senatore, di consigliere nazionale o" sono
soppresse.