XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1941
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nel distretto della corte di appello di Napoli sono
istituiti il tribunale di Caserta e la procura della
Repubblica presso il tribunale di Caserta.
2. Il tribunale di Caserta ha giurisdizione sui comuni di
Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Caiazzo, Capodrise,
Capriati al Volturno, Casagiove, Caserta, Castel Campagnano,
Castello del Matese, Castel Morrone, Cervino, Ciorlano,
Dragoni, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica,
Letino, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Piana di
Monteverna, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella,
Raviscanina, Recale, Ruviano, San Felice a Cancello, Santa
Maria a Vico, San Gregorio Matese, San Marco Evangelista, San
Nicola la Strada, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife,
Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Piedimonte Matese.
Art. 2.
1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a
determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle
dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia, gli
organici del personale del tribunale di Caserta e della
procura della Repubblica presso il tribunale di Caserta,
avendo riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel
quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario
di cui all'articolo 1, comma 2, ed a fissare la data di inizio
del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.
2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare
le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse
all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
Art. 3.
1. Alla data di inizio del funzionamento dell'ufficio
giudiziario previsto all'articolo 1, gli affari civili e
penali pendenti davanti al tribunale ordinario di Santa Maria
Capua Vetere ed appartenenti, ai sensi della presente legge,
alla competenza per territorio del tribunale di Caserta,
continuano ad essere trattati dal tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato in 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.250.000 euro,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e,
quanto a 3.750.000 euro, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.