XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1941




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nel distretto della corte di appello di Napoli sono istituiti il tribunale di Caserta e la procura della Repubblica presso il tribunale di Caserta.
        2. Il tribunale di Caserta ha giurisdizione sui comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Caiazzo, Capodrise, Capriati al Volturno, Casagiove, Caserta, Castel Campagnano, Castello del Matese, Castel Morrone, Cervino, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica,
Letino, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Piana di Monteverna, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Recale, Ruviano, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, San Gregorio Matese, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Piedimonte Matese.


Art. 2.

        1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia, gli organici del personale del tribunale di Caserta e della procura della Repubblica presso il tribunale di Caserta, avendo riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, comma 2, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.
        2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 3.

        1. Alla data di inizio del funzionamento dell'ufficio giudiziario previsto all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio del tribunale di Caserta, continuano ad essere trattati dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.250.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 3.750.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione