XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1939
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, con proprio decreto, sentite le regioni,
individua e delimita il patrimonio boschivo riconosciuto di
interesse pubblico.
2. I redditi catastali relativi al patrimonio di cui al
comma 1 non concorrono alla formazione del reddito delle
persone fisiche e giuridiche ai fini del pagamento delle
relative imposte.
Art. 2.
1. Le spese sostenute dai proprietari dei terreni,
catastalmente classificati boschivi, per operazioni di
manutenzione selvicolturale e per la realizzazione di
strutture antincendio, adeguatamente documentate,
costituiscono oneri deducibili dal reddito delle persone
fisiche e giuridiche, nella misura effettivamente rimasta a
carico.
2. Le spese di cui al comma 1 devono essere
preventivamente autorizzate dai competenti uffici del Corpo
forestale dello Stato, nelle regioni a statuto ordinario, e
dagli uffici regionali competenti nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Tali uffici provvedono alla relativa certificazione.
3. Le erogazioni liberali a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti locali, di enti pubblici, di associazioni
ambientaliste o di protezione civile, senza scopo di lucro,
aventi finalità di recupero, conservazione e manutenzione di
aree boschive o destinate alla realizzazione di opere e
strutture antincendio, sono oneri interamente deducibili dal
reddito delle persone fisiche e giuridiche nella misura
effettivamente rimasta a carico.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante l'aumento dell'1 per cento della
quota di concessione delle aree demaniali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.