XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1939




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, sentite le regioni, individua e delimita il patrimonio boschivo riconosciuto di interesse pubblico.
        2. I redditi catastali relativi al patrimonio di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche e giuridiche ai fini del pagamento delle relative imposte.


Art. 2.

        1. Le spese sostenute dai proprietari dei terreni, catastalmente classificati boschivi, per operazioni di manutenzione selvicolturale e per la realizzazione di strutture antincendio, adeguatamente documentate, costituiscono oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche, nella misura effettivamente rimasta a carico.
        2. Le spese di cui al comma 1 devono essere preventivamente autorizzate dai competenti uffici del Corpo forestale dello Stato, nelle regioni a statuto ordinario, e dagli uffici regionali competenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali uffici provvedono alla relativa certificazione.
        3. Le erogazioni liberali a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici, di associazioni ambientaliste o di protezione civile, senza scopo di lucro, aventi finalità di recupero, conservazione e manutenzione di aree boschive o destinate alla realizzazione di opere e strutture antincendio, sono oneri interamente deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche nella misura effettivamente rimasta a carico.

Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'aumento dell'1 per cento della quota di concessione delle aree demaniali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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