XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1934
DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I.
RATIFICA ED ESECUZIONE
Art. 1.
(Ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana ed il Regno
di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il
superamento dell'estradizione in uno spazio di giustizia
comune, fatto a Roma il 28 novembre 2000, di seguito
denominato "Trattato".
Art. 2.
(Esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del
Trattato stesso.
TITOLO II.
NORME DI ADEGUAMENTO INTERNO
Capo I.
Procedura passiva di consegna.
Art. 3.
(Arresto preliminare).
1. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del Trattato,
la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona
ricercata. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del
reato e delle cose pertinenti al reato.
2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa
immediatamente il Ministero della giustizia ed al più presto,
e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a
disposizione del presidente della corte d'appello nel cui
distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del
relativo verbale.
3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato
per mancanza di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1 e
4, comma 1, del Trattato, il presidente della corte d'appello,
entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale di arresto,
lo convalida con ordinanza disponendo l'applicazione di misura
coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il
Ministero della giustizia.
4. Copia dell'ordinanza viene notificata alla persona
arrestata con l'invito a nominare un difensore di fiducia
designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio
ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del codice di procedura
penale. L'eventuale nomina del difensore deve essere
comunicata immediatamente al presidente della corte d'appello,
anche a mezzo telefax, dalla direzione della casa di
reclusione o depositata senza ritardo presso la cancelleria
della corte d'appello.
5. Al fine di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3,
del Trattato, il Ministero della giustizia comunica, anche a
mezzo telefax, al presidente della corte d'appello l'avvenuto
arrivo della richiesta di consegna.
6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
del titolo I del libro IV del codice di procedura penale,
riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione degli
articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo
III del libro III del medesimo codice. Nell'applicazione delle
misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza
di garantire che la persona della quale è richiesta la
consegna non si sottragga alla stessa in caso di decisione
favorevole.
Art. 4.
(Procedimento per la decisione
sulla richiesta di consegna).
1. Il Ministero della giustizia trasmette ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del Trattato, e comunque non oltre
il termine di venti giorni dal ricevimento, la richiesta di
consegna al presidente della corte d'appello nel cui distretto
è stata arrestata preliminarmente la persona richiesta o dove
la stessa vi ha la propria residenza o dimora.
2. Ricevuta la richiesta di consegna il presidente della
corte d'appello decide immediatamente con ordinanza
sull'applicazione di misura coercitiva alla persona di cui è
richiesta la consegna, qualora non abbia già provveduto, e
fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di
venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma
1, con decreto da comunicare al procuratore generale e da
notificare alla persona della quale è richiesta la consegna,
nonché al suo difensore, almeno cinque giorni prima, a pena di
nullità.
3. La richiesta di consegna, con i documenti allegati
previsti dall'articolo 3, comma 3, del Trattato, è depositata
al momento dell'emissione del decreto di fissazione
dell'udienza di cui al comma 2. Le parti hanno diritto ad
ottenerne copia.
4. Se la persona della quale è richiesta la consegna non
ha ancora nominato un difensore il presidente della corte
d'appello, con il decreto di fissazione dell'udienza per la
decisione, nomina un difensore di ufficio ai sensi
dell'articolo 97, comma 3, del codice di procedura penale, e
avvisa la persona della facoltà di nominare un difensore di
fiducia.
5. Il presidente della corte d'appello procede in camera
di consiglio e decide con ordinanza sulla richiesta di
consegna, dopo avere assunto le eventuali ulteriori
informazioni ritenute necessarie e dopo avere sentito il
pubblico ministero, il difensore e, se compare, la persona
della quale è richiesta la consegna.
6. Il presidente della corte d'appello dà immediata
lettura dell'ordinanza. La lettura equivale a notificazione
per le parti. Le parti hanno diritto ad ottenerne copia.
7. L'ordinanza è immediatamente comunicata, anche a mezzo
telefax, al Ministero della giustizia.
8. L'avviso di deposito del provvedimento è immediatamente
notificato al difensore e alla persona di cui è richiesta la
consegna e comunicato al pubblico ministero.
9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la
custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tale
fine. Con la decisione contraria alla consegna è disposta la
liberazione della persona richiesta in consegna se detenuta a
tale fine.
Art. 5.
(Identificazione e consenso della persona
richiesta in consegna).
1. Immediatamente dopo l'arresto preliminare e comunque
entro cinque giorni dalla convalida prevista dall'articolo 3,
comma 3, o dall'esecuzione della misura coercitiva di cui
all'articolo 4, comma 2, il presidente della corte d'appello
provvede all'identificazione della persona arrestata, o
sottoposta a misura coercitiva, e ne raccoglie l'eventuale
consenso alla consegna. La persona arrestata o sottoposta a
misura coercitiva è preventivamente informata dei dati
comunicati dal Regno di Spagna ai sensi dell'articolo 4, comma
1, del Trattato.
2. Il difensore designato ai sensi dell'articolo 4, comma
4, deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della
data fissata per gli adempimenti di cui al comma 1 del
presente articolo e ha diritto ad assistervi.
3. La persona della quale è richiesta la consegna può,
prima della conclusione dell'udienza in camera di consiglio di
cui all'articolo 4, comma 5, dichiarare a verbale, nel corso
dell'udienza o con dichiarazione sottoscritta indirizzata al
direttore della casa di reclusione, che consente ad essere
consegnata. Immediatamente dopo avere ricevuto tale
dichiarazione di consenso il direttore della casa di
reclusione la trasmette, anche a mezzo telefax, al presidente
della corte d'appello.
4. Il consenso prestato è irrevocabile.
5. In caso di dichiarazione di consenso di cui ai commi 1
e 3, il presidente della corte d'appello provvede senza
ritardo alla decisione sulla richiesta di consegna.
6. Quando la decisione è assunta senza che si sia svolta
l'udienza di cui all'articolo 4, comma 5, l'ordinanza è
depositata senza ritardo in cancelleria, l'avviso di deposito
è immediatamente notificato al difensore e alla persona di cui
è richiesta la consegna e comunicato al pubblico ministero. Si
applica l'articolo 4, comma 7.
Art. 6.
(Ricorso per cassazione).
1. Contro le ordinanze che hanno deciso sulla consegna e
contro quelle che hanno deciso sull'applicazione di misura
coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, per
violazione di legge, dal procuratore generale,
dall'interessato e dal suo difensore entro cinque giorni dalla
comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
Tuttavia il Ministero della giustizia, qualora sia prossima la
scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del
Trattato, può disporre l'esecuzione della consegna prima della
decisione sul ricorso, se il Regno di Spagna dichiara di
impegnarsi a riconsegnare la persona estradata in caso di
annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. La Corte di cassazione decide entro venti giorni dalla
ricezione degli atti osservando le forme previste
dall'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso
dell'udienza è comunicato o notificato almeno cinque giorni
prima dell'udienza. La decisione è immediatamente depositata
con la contestuale motivazione.
4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione
immediata dei motivi della decisione, la Corte di cassazione
vi provvede non oltre il quinto giorno da quello della
pronuncia.
5. Copia del provvedimento contenente la decisione è
trasmessa al Ministero della giustizia, anche a mezzo telefax,
immediatamente dopo il deposito.
6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il
presidente della corte d'appello fissa l'udienza per la
decisione entro il termine massimo di venti giorni dal
ricevimento degli atti.
Art. 7.
(Informazioni complementari).
1. Le eventuali informazioni complementari vengono
richieste senza ritardo direttamente all'autorità giudiziaria
del Regno di Spagna dal presidente della corte d'appello
competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione
internazionale di polizia.
Art. 8.
(Comunicazione della decisione.
Consegna e rinvio della consegna).
1. Il Ministero della giustizia comunica immediatamente al
Regno di Spagna la decisione sulla richiesta di consegna. Se
questa è positiva comunica al servizio per la cooperazione
internazionale di polizia che la persona richiesta in consegna
può essere consegnata.
2. Nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, del
Trattato, il Ministero della giustizia comunica altresì che
l'esecuzione della consegna è rinviata e indica, se possibile,
il termine finale del rinvio.
Art. 9.
(Trasferimento temporaneo).
1. Il Ministero della giustizia assume la decisione sul
trasferimento temporaneo di cui all'articolo 6, comma 2, del
Trattato, sentita l'autorità giudiziaria competente per il
procedimento penale in corso nello Stato o per l'esecuzione
della pena.
2. Il Ministero della giustizia concorda, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del Trattato, con la competente
autorità del Regno di Spagna la durata e le condizioni del
trasferimento temporaneo ed, eventualmente, sentita l'autorità
giudiziaria che procede penalmente nello Stato, l'utilizzo, in
alternativa, del sistema della videoconferenza.
Capo II.
Procedura attiva di consegna.
Art. 10.
(Richiesta di consegna).
1. La richiesta di consegna ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del Trattato, è avanzata al Ministero della giustizia
del Regno di Spagna, nelle forme previste dal Trattato, dal
procuratore generale presso la corte d'appello nel cui
distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di
condanna. Della richiesta è data immediata comunicazione al
Ministero della giustizia ed al servizio per la cooperazione
internazionale di polizia.
2. Quando riceve comunicazione della decisione sulla
richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Trattato,
dalla competente autorità del Regno di Spagna, il procuratore
generale presso la corte d'appello ne dà immediata
comunicazione al Ministero della giustizia.
Art. 11.
(Richiesta di arresto preliminare).
1. Qualora sia necessario avanzare una richiesta di
arresto preliminare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
Trattato, il procuratore generale presso la corte d'appello
nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza
di condanna richiede, anche tramite il servizio per la
cooperazione internazionale di polizia alla competente
autorità del Regno di Spagna, con le forme previste dal
Trattato, l'arresto preliminare urgente. Della richiesta è
data immediata comunicazione al Ministero della giustizia ed
al servizio per la cooperazione internazionale di polizia.
Capo III.
Concorso di richieste di consegna.
Art. 12.
(Decisione sul concorso fra richieste
di consegna).
1. Il Ministero della giustizia procede a consultazioni
con la competente autorità del Regno di Spagna, al fine di
assumere la decisione sulla priorità nella consegna, in caso
di concorso di richieste di cui all'articolo 8, comma 2, del
Trattato.