XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1931
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ciascuna regione provvede all'istituzione di un
Osservatorio per la tutela della salute e dell'ambiente, di
seguito denominato "Osservatorio", al quale sono attribuiti i
seguenti compiti:
a) effettuare periodicamente il monitoraggio dei
fenomeni connessi al degrado ambientale, all'inquinamento e ad
ogni altra forma di modificazione dello stato ambientale in
grado di incidere direttamente o indirettamente sulla salute
dei cittadini;
b) promuovere iniziative finalizzate alla
sensibilizzazione delle problematiche legate al degrado
ambientale, ai rischi di inquinamento maggiormente avvertiti
sul territorio;
c) coordinare iniziative di educazione al rispetto
ed alla salvaguardia dell'ambiente da concertare con le
organizzazioni scolastiche istituzionalmente preposte alla
programmazione della attività didattica;
d) pubblicare un rapporto annuale sulle condizioni
ambientali nell'ambito territoriale di competenza che evidenzi
l'incidenza dei fenomeni studiati sulla salute dei
cittadini;
e) presentare una relazione annuale al consiglio
regionale sulla attività svolta, comprensiva di rilievi ed
osservazioni afferenti le problematiche affrontate e le
eventuali proposte di intervento; la relazione è altresì
trasmessa al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
f) offrire sostegno alle iniziative promosse da
enti, associazioni, movimenti e da singoli cittadini tutte
finalizzate alla tutela ambientale ed alla salvaguardia del
territorio;
g) offrire consulenza tecnica, anche attraverso la
redazione di pareri, ad enti, associazioni, movimenti e
singoli cittadini che abbiano necessità di approfondire
tematiche connesse alla tutela ambientale ed alla salvaguardia
del territorio;
h) elaborare pareri da sottoporre alle competenti
autorità allo scopo di evidenziare rilievi, eventualmente
critici, relativi ad ogni provvedimento ritenuto meritevole di
attenzione nell'ambito del programma di salvaguardia del
territorio e di tutela dell'ambiente.
Art. 2.
1. La legge regionale disciplina la composizione ed il
funzionamento dell'Osservatorio.
2. I componenti dell'Osservatorio non possono rivestire
cariche all'interno della giunta o del consiglio regionale e
sono scelti in considerazione della riconosciuta propensione e
competenza a trattare tematiche in materia di ambiente e
salute.
3. L'Osservatorio elegge al suo interno il presidente, a
maggioranza assoluta dei propri componenti.