XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1931




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ciascuna regione provvede all'istituzione di un Osservatorio per la tutela della salute e dell'ambiente, di seguito denominato "Osservatorio", al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

            a) effettuare periodicamente il monitoraggio dei fenomeni connessi al degrado ambientale, all'inquinamento e ad ogni altra forma di modificazione dello stato ambientale in grado di incidere direttamente o indirettamente sulla salute dei cittadini;

            b) promuovere iniziative finalizzate alla sensibilizzazione delle problematiche legate al degrado ambientale, ai rischi di inquinamento maggiormente avvertiti sul territorio;

            c) coordinare iniziative di educazione al rispetto ed alla salvaguardia dell'ambiente da concertare con le organizzazioni scolastiche istituzionalmente preposte alla programmazione della attività didattica;

            d) pubblicare un rapporto annuale sulle condizioni ambientali nell'ambito territoriale di competenza che evidenzi l'incidenza dei fenomeni studiati sulla salute dei cittadini;

            e) presentare una relazione annuale al consiglio regionale sulla attività svolta, comprensiva di rilievi ed osservazioni afferenti le problematiche affrontate e le eventuali proposte di intervento; la relazione è altresì trasmessa al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

            f) offrire sostegno alle iniziative promosse da enti, associazioni, movimenti e da singoli cittadini tutte finalizzate alla tutela ambientale ed alla salvaguardia del territorio;
            g) offrire consulenza tecnica, anche attraverso la redazione di pareri, ad enti, associazioni, movimenti e singoli cittadini che abbiano necessità di approfondire tematiche connesse alla tutela ambientale ed alla salvaguardia del territorio;

            h) elaborare pareri da sottoporre alle competenti autorità allo scopo di evidenziare rilievi, eventualmente critici, relativi ad ogni provvedimento ritenuto meritevole di attenzione nell'ambito del programma di salvaguardia del territorio e di tutela dell'ambiente.


Art. 2.

        1. La legge regionale disciplina la composizione ed il funzionamento dell'Osservatorio.
        2. I componenti dell'Osservatorio non possono rivestire cariche all'interno della giunta o del consiglio regionale e sono scelti in considerazione della riconosciuta propensione e competenza a trattare tematiche in materia di ambiente e salute.
        3. L'Osservatorio elegge al suo interno il presidente, a maggioranza assoluta dei propri componenti.



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