XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1929




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La Repubblica promuove la diffusione della bandiera nazionale nell'ambito delle famiglie italiane.


Art. 2.

(Consegna della bandiera
alle nuove famiglie).

        1. Ad ogni coppia di coniugi, all'atto del matrimonio viene consegnata dal sindaco, o da un suo delegato, a titolo gratuito, una bandiera italiana, unitamente al testo dell'inno nazionale.


Art. 3.

(Consegna della bandiera ai nuovi nati).

        1. Alla nascita di ogni bambino, il comune consegna a titolo gratuito ai genitori una bandiera italiana, in formato ridotto.


Art. 4.

(Sostegno delle spese).

        1. La spesa per l'acquisto delle bandiere dovrà essere iscritta nei bilanci dei comuni, i quali a tale scopo ricevono da parte del Ministero dell'interno un contributo il cui ammontare è determinato annualmente ed è posto a carico dello stato di previsione dello stesso Ministero.



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