XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1929
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La Repubblica promuove la diffusione della bandiera
nazionale nell'ambito delle famiglie italiane.
Art. 2.
(Consegna della bandiera
alle nuove famiglie).
1. Ad ogni coppia di coniugi, all'atto del matrimonio
viene consegnata dal sindaco, o da un suo delegato, a titolo
gratuito, una bandiera italiana, unitamente al testo dell'inno
nazionale.
Art. 3.
(Consegna della bandiera ai nuovi nati).
1. Alla nascita di ogni bambino, il comune consegna a
titolo gratuito ai genitori una bandiera italiana, in formato
ridotto.
Art. 4.
(Sostegno delle spese).
1. La spesa per l'acquisto delle bandiere dovrà essere
iscritta nei bilanci dei comuni, i quali a tale scopo ricevono
da parte del Ministero dell'interno un contributo il cui
ammontare è determinato annualmente ed è posto a carico dello
stato di previsione dello stesso Ministero.