XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1922




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Ministero per i beni e le attivitā culturali č autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale giā assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2003-2005 del medesimo personale nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, da definire d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 21,351 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivitā culturali.
        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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