XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1922
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Ministero per i beni e le attivitā culturali č
autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del
personale giā assunto a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo
1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge
16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel
triennio 2003-2005 del medesimo personale nei ruoli organici
del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, da
definire d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica,
sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre
all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 21,351 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivitā culturali.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze č
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.