XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1921
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali provvede
alla istituzione, all'interno del Parco nazionale
dell'Aspromonte, del Centro culturale permanente denominato
"Sentiero culturale dell'Aspromonte".
2. Il Centro di cui al comma 1 svolge la funzione di
valorizzare e di conservare le tradizioni culturali
dell'Aspromonte. A tale fine esso promuove:
a) attivitā espositive e culturali;
b) attivitā scientifiche e culturali;
c) organizzazione di mostre, di seminari, di
attivitā teatrali, di convegni, di borse di studio e di
attivitā editoriali.
Art. 2.
1. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad emanare i decreti necessari per la
realizzazione e la gestione del Centro di cui all'articolo
1.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 15.493.707 euro a decorrere dal 2001, si
provvede mediante utilizzo delle somme ricavate dalla vendita
di beni sequestrati e confiscati agli appartenenti ad
associazioni di tipo mafioso in provincia di Reggio Calabria
ai sensi del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, č
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.