XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1921




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali provvede alla istituzione, all'interno del Parco nazionale dell'Aspromonte, del Centro culturale permanente denominato "Sentiero culturale dell'Aspromonte".
        2. Il Centro di cui al comma 1 svolge la funzione di valorizzare e di conservare le tradizioni culturali dell'Aspromonte. A tale fine esso promuove:

                a) attivitā espositive e culturali;

                b) attivitā scientifiche e culturali;

                c) organizzazione di mostre, di seminari, di attivitā teatrali, di convegni, di borse di studio e di attivitā editoriali.


Art. 2.

        1. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare i decreti necessari per la realizzazione e la gestione del Centro di cui all'articolo 1.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15.493.707 euro a decorrere dal 2001, si provvede mediante utilizzo delle somme ricavate dalla vendita di beni sequestrati e confiscati agli appartenenti ad associazioni di tipo mafioso in provincia di Reggio Calabria ai sensi del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione