XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1920




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito il parco archeologico di Locri Epizefiri, di seguito denominato "parco".
        2. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali, sentiti la regione Calabria e gli enti locali interessati, provvede, con proprio decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla delimitazione dell'area del parco.


Art. 2.

        1. E' istituito, con decreto del Ministro per i beni e le attivitā culturali, sentita la regione Calabria, l'ente parco, avente personalitā giuridica di diritto pubblico, con sede nel comune di Locri, in provincia di Reggio Calabria, e soggetto alla vigilanza della Soprintendenza archeologica della Calabria.
        2. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali, sentiti la regione Calabria e gli enti locali interessati, emana, con proprio decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'ente di cui al comma 1.


Art. 3.

        1. L'ente parco di cui all'articolo 2 persegue le seguenti finalitā:

                a) tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e archeologico dell'antica Locri Epizefiri con l'annesso centro termale "Acque sante" di Antonimina;

                b) rendere fruibile al pubblico i siti portati alla luce dagli scavi archeologici e intensificare la campagna di scavi e di ricerche all'interno del parco;
                c) apprestare strutture culturali, sociali e ricreative compatibili con le caratteristiche del parco;

                d) istituire un laboratorio didattico per la lavorazione dei pinakes e degli oggetti di terracotta tipici della tradizione locridea.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivitā culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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