XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1920
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito il parco archeologico di Locri Epizefiri,
di seguito denominato "parco".
2. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali, sentiti
la regione Calabria e gli enti locali interessati, provvede,
con proprio decreto, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alla delimitazione dell'area del
parco.
Art. 2.
1. E' istituito, con decreto del Ministro per i beni e le
attivitā culturali, sentita la regione Calabria, l'ente parco,
avente personalitā giuridica di diritto pubblico, con sede nel
comune di Locri, in provincia di Reggio Calabria, e soggetto
alla vigilanza della Soprintendenza archeologica della
Calabria.
2. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali, sentiti
la regione Calabria e gli enti locali interessati, emana, con
proprio decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, lo statuto dell'ente di cui al
comma 1.
Art. 3.
1. L'ente parco di cui all'articolo 2 persegue le seguenti
finalitā:
a) tutelare e valorizzare il patrimonio storico,
artistico e archeologico dell'antica Locri Epizefiri con
l'annesso centro termale "Acque sante" di Antonimina;
b) rendere fruibile al pubblico i siti portati
alla luce dagli scavi archeologici e intensificare la campagna
di scavi e di ricerche all'interno del parco;
c) apprestare strutture culturali, sociali e
ricreative compatibili con le caratteristiche del parco;
d) istituire un laboratorio didattico per la
lavorazione dei pinakes e degli oggetti di terracotta
tipici della tradizione locridea.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per il 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivitā culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.