XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1916




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La Repubblica promuove l'uso, la diffusione e l'esposizione della bandiera italiana come simbolo dell'identità e dell'unità nazionale.


Art. 2.

(Modifica all'articolo 2
della legge 5 febbraio 1998, n. 22).

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, è aggiunto il seguente:

            "1-bis. La bandiera della Repubblica italiana è altresì esposta presso le sedi di tutte la amministrazioni e gli uffici pubblici nonché degli enti privati, compresi i partiti politici e le organizzazioni sindacali, che a qualunque titolo ricevono provvidenze da parte dello Stato o di enti pubblici".


Art. 3.

(Responsabilità della cura, manutenzione
ed esposizione della bandiera).

        1. Nelle sedi che espongono la bandiera nazionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, come modificato dalla presente legge, la cura, la manutenzione e l'esposizione della bandiera sono affidate alla responsabilità del dirigente apicale. La mancata osservanza di tale obbligo costituisce, ad ogni effetto, violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 4.

(Celebrazione della giornata nazionale
della bandiera).

        1. Il 7 gennaio di ogni anno, giornata nazionale della bandiera istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 671, ha luogo in Roma una celebrazione nazionale, alla presenza delle massime autorità dello Stato.
        2. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dedica adeguati spazi informativi alla celebrazione di cui al comma 1.


Art. 5.

(Partecipazione dei discendenti
di Casa Savoia).

        1. Nel segno della continuità dello Stato unitario, il Governo della Repubblica promuove la partecipazione alle celebrazioni e manifestazioni di cui alla presente legge dei discendenti di Casa Savoia che non siano compresi tra quelli indicati nel secondo comma della XIII disposizione transitoria della Costituzione.


Art. 6.

(Esposizione permanente della bandiera
nei comuni).

        1. Tutti i comuni della Repubblica sono tenuti ad esporre in modo permanente la bandiera nazionale con sistemazione fissa in luogo pubblico scelto dal consiglio comunale con propria deliberazione.
        2. I sindaci, nell'esercizio delle funzioni di ufficiali di governo, sono responsabili dell'esposizione della bandiera ai sensi del comma 1.


Art. 7.

(Consegna della bandiera nei comuni).

        1. Nella giornata nazionale della bandiera, i sindaci indicono e organizzano una manifestazione pubblica nel corso della quale consegnano la bandiera alle famiglie, alle imprese e alle rappresentanze sociali che ne facciano richiesta e si impegnino a tenerla esposta all'esterno rispettivamente delle proprie abitazioni, uffici e sedi almeno nei giorni domenicali e festivi oltre che nella giornata nazionale di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 671. I consegnatari si impegnano, altresì, alla cura e manutenzione della bandiera.
        2. Le manifestazioni di cui al comma 1 sono programmate d'intesa con le rappresentanze politiche, sindacali, sociali e produttive presenti nel territorio, con tempi e modalità che favoriscano la partecipazione dei cittadini.
        3. Nei comuni con più di 30.000 abitanti, che abbiano previsto la divisione del territorio comunale in circoscrizioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco può delegare la distribuzione delle bandiere ai presidenti di circoscrizione.
        4. La consegna delle bandiere ai richiedenti è a titolo gratuito. La spesa per l'acquisto delle bandiere dovrà essere iscritta nei bilanci dei comuni, i quali a tale fine ricevono da parte del Ministero dell'interno un contributo il cui ammontare è determinato annualmente.


Art. 8.

(Attività educative e culturali nelle scuole).

        1. Nella giornata della bandiera e nel corso dell'anno scolastico, nelle scuole di ogni ordine e grado, sotto la responsabilità del personale docente, vengono organizzate attività educative e culturali aventi come tema il valore e il significato della bandiera nazionale.
        2. Nella giornata nazionale della bandiera sono distribuite ad alunni e studenti riproduzioni in formato ridotto della bandiera nazionale.
        3. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è posta a carico dei bilanci delle competenti istituzioni scolastiche, le quali ricevono a tale fine un contributo da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il cui ammontare è determinato annualmente.


Art. 9.

(Celebrazioni e manifestazioni all'estero).

        1. Nella giornata nazionale della bandiera sono indette celebrazioni e manifestazioni a cura delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché delle istituzioni italiane all'estero, alla cui programmazione e realizzazione prenderanno parte i comitati degli italiani all'estero.


Art. 10.

(Ricorrenza dell'11 settembre).

        1. Al fine di commemorare le vittime degli attentati terroristici di New York e Washington, in segno di solidarietà e di amicizia con il popolo americano, l'11 settembre di ogni anno, nelle sedi di cui all'articolo 22, commi 1 e 1-bis, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, accanto alla bandiera italiana sarà esposta la bandiera degli Stati Uniti d'America.


Art. 11.

(Trasmissioni radiofoniche e televisive).

        1. La programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e delle emittenti radiofoniche e televisive deve comprendere trasmissioni e brevi messaggi per illustrare il significato ed il valore della bandiera nazionale.



Frontespizio Relazione