XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1916
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La Repubblica promuove l'uso, la diffusione e
l'esposizione della bandiera italiana come simbolo
dell'identità e dell'unità nazionale.
Art. 2.
(Modifica all'articolo 2
della legge 5 febbraio 1998, n. 22).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio
1998, n. 22, è aggiunto il seguente:
"1-bis. La bandiera della Repubblica italiana è
altresì esposta presso le sedi di tutte la amministrazioni e
gli uffici pubblici nonché degli enti privati, compresi i
partiti politici e le organizzazioni sindacali, che a
qualunque titolo ricevono provvidenze da parte dello Stato o
di enti pubblici".
Art. 3.
(Responsabilità della cura, manutenzione
ed esposizione della bandiera).
1. Nelle sedi che espongono la bandiera nazionale ai sensi
dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, come
modificato dalla presente legge, la cura, la manutenzione e
l'esposizione della bandiera sono affidate alla responsabilità
del dirigente apicale. La mancata osservanza di tale obbligo
costituisce, ad ogni effetto, violazione dei doveri
d'ufficio.
Art. 4.
(Celebrazione della giornata nazionale
della bandiera).
1. Il 7 gennaio di ogni anno, giornata nazionale della
bandiera istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.
671, ha luogo in Roma una celebrazione nazionale, alla
presenza delle massime autorità dello Stato.
2. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
dedica adeguati spazi informativi alla celebrazione di cui al
comma 1.
Art. 5.
(Partecipazione dei discendenti
di Casa Savoia).
1. Nel segno della continuità dello Stato unitario, il
Governo della Repubblica promuove la partecipazione alle
celebrazioni e manifestazioni di cui alla presente legge dei
discendenti di Casa Savoia che non siano compresi tra quelli
indicati nel secondo comma della XIII disposizione transitoria
della Costituzione.
Art. 6.
(Esposizione permanente della bandiera
nei comuni).
1. Tutti i comuni della Repubblica sono tenuti ad esporre
in modo permanente la bandiera nazionale con sistemazione
fissa in luogo pubblico scelto dal consiglio comunale con
propria deliberazione.
2. I sindaci, nell'esercizio delle funzioni di ufficiali
di governo, sono responsabili dell'esposizione della bandiera
ai sensi del comma 1.
Art. 7.
(Consegna della bandiera nei comuni).
1. Nella giornata nazionale della bandiera, i sindaci
indicono e organizzano una manifestazione pubblica nel corso
della quale consegnano la bandiera alle famiglie, alle imprese
e alle rappresentanze sociali che ne facciano richiesta e si
impegnino a tenerla esposta all'esterno rispettivamente delle
proprie abitazioni, uffici e sedi almeno nei giorni domenicali
e festivi oltre che nella giornata nazionale di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 671. I consegnatari si impegnano,
altresì, alla cura e manutenzione della bandiera.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1 sono programmate
d'intesa con le rappresentanze politiche, sindacali, sociali e
produttive presenti nel territorio, con tempi e modalità che
favoriscano la partecipazione dei cittadini.
3. Nei comuni con più di 30.000 abitanti, che abbiano
previsto la divisione del territorio comunale in
circoscrizioni, ai sensi del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco può delegare la
distribuzione delle bandiere ai presidenti di
circoscrizione.
4. La consegna delle bandiere ai richiedenti è a titolo
gratuito. La spesa per l'acquisto delle bandiere dovrà essere
iscritta nei bilanci dei comuni, i quali a tale fine ricevono
da parte del Ministero dell'interno un contributo il cui
ammontare è determinato annualmente.
Art. 8.
(Attività educative e culturali nelle scuole).
1. Nella giornata della bandiera e nel corso dell'anno
scolastico, nelle scuole di ogni ordine e grado, sotto la
responsabilità del personale docente, vengono organizzate
attività educative e culturali aventi come tema il valore e il
significato della bandiera nazionale.
2. Nella giornata nazionale della bandiera sono
distribuite ad alunni e studenti riproduzioni in formato
ridotto della bandiera nazionale.
3. La spesa derivante dall'attuazione del presente
articolo è posta a carico dei bilanci delle competenti
istituzioni scolastiche, le quali ricevono a tale fine un
contributo da parte del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il cui ammontare è determinato
annualmente.
Art. 9.
(Celebrazioni e manifestazioni all'estero).
1. Nella giornata nazionale della bandiera sono indette
celebrazioni e manifestazioni a cura delle rappresentanze
diplomatiche e consolari nonché delle istituzioni italiane
all'estero, alla cui programmazione e realizzazione
prenderanno parte i comitati degli italiani all'estero.
Art. 10.
(Ricorrenza dell'11 settembre).
1. Al fine di commemorare le vittime degli attentati
terroristici di New York e Washington, in segno di solidarietà
e di amicizia con il popolo americano, l'11 settembre di ogni
anno, nelle sedi di cui all'articolo 22, commi 1 e
1-bis, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, accanto alla
bandiera italiana sarà esposta la bandiera degli Stati Uniti
d'America.
Art. 11.
(Trasmissioni radiofoniche e televisive).
1. La programmazione della concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo e delle emittenti radiofoniche e
televisive deve comprendere trasmissioni e brevi messaggi per
illustrare il significato ed il valore della bandiera
nazionale.