XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1909
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Natura e personalità giuridica).
1. La società per azioni "Sistema Italia Spa", con sede
legale in Roma, ha personalità giuridica di diritto privato ed
è regolata dallo statuto deliberato dal suo consiglio di
amministrazione, nel rispetto ed in attuazione della presente
legge, ed approvato dall'assemblea secondo le norme del codice
civile e della legislazione in materia di società di
capitali.
Art. 2.
(Modalità di costituzione).
1. La società Sistema Italia Spa, di seguito denominata
"società", che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi già facenti capo all'Ente nazionale italiano per il
turismo (ENIT), ivi inclusa la quota del contributo statale a
favore dell'ENIT stanziato nel bilancio dello Stato e non
ancora impegnato, viene costituita entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle
attività produttive, mediante sottoscrizione da parte dello
Stato dell'intero capitale sociale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 il Presidente del
Consiglio dei ministri provvede a:
a) determinare l'entità iniziale del capitale
sociale e le modalità di partecipazione allo stesso delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) determinare le modalità di successiva
partecipazione al capitale sociale di altri soggetti pubblici
e privati, fermo restando il mantenimento in mano pubblica
della maggioranza assoluta delle azioni;
c) fissare i casi di incompatibilità con
l'assunzione di cariche sociali, rimanendo comunque preclusa
la possibilità di accedervi per chi svolge attività di impresa
nelle materie di competenza societaria;
d) stabilire le procedure della stipulazione di un
contratto di programma con lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione del
piano nazionale di marketing di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera b), determinandone le modalità di
finanziamento;
e) definire le procedure di designazione dei
componenti del consiglio di amministrazione;
f) nominare, su designazione del Ministro delle
attività produttive, un commissario straordinario per
assicurare la continuità nello svolgimento delle attività già
di competenza dell'ENIT che rimane in carica fino alla
riunione di insediamento dell'assemblea della società.
Art. 3.
(Compiti e funzioni).
1. La società provvede alla proiezione unitaria
dell'immagine nazionale sui mercati mondiali, in tutti i suoi
aspetti, sostenendo a tal fine le politiche e le iniziative di
promozione dello Stato, delle regioni, delle altre autorità
territoriali ed in genere di ogni soggetto pubblico e privato,
e favorendo l'accoglimento dei prodotti nazionali tra il
pubblico internazionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la società cura, secondo
rigorosi princìpi di efficienza aziendale e di norma dietro
prestazione di corrispettivo e contributi, la promozione
estera dell'Italia intesa come un sistema integrato di risorse
finanziarie, commerciali, culturali e turistiche e sostenendo
a tal fine la comunità imprenditoriale italiana.
3. In particolare la società provvede a:
a) monitorare l'andamento dei mercati esteri, con
particolare riguardo ai prodotti e ai beni turistici,
culturali e del made in Italy, sia con proprie strutture
che tramite convenzioni ed accordi con soggetti esterni
pubblici e privati, fornendo al Governo elementi conoscitivi e
di supporto decisionale ed orientando l'attività delle imprese
italiane;
b) elaborare, tenuto conto delle linee
programmatiche fissate dallo Stato e dalle regioni, un piano
nazionale di marketing, di durata triennale e da essi
finanziato, per il sostegno dell'immagine nazionale e del
made in Italy, allo scopo di favorire la formazione e
l'accrescimento di flussi di visitatori stranieri verso
l'Italia ed il rafforzamento del turismo domestico;
c) assicurare il coordinamento all'estero di tutte
le iniziative, organizzate da soggetti pubblici, dirette a
promuovere l'immagine dell'Italia, delle sue attrattive e
delle sue risorse produttive;
d) realizzare, gestire e potenziare un portale
INTERNET, denominato "Portale Italia", a sostegno della
promozione dell'Italia come sistema produttivo e della
commercializzazione del made in Italy, per la
sensibilizzazione permanente dei consumatori internazionali
nella veste di intermediario tecnologico tra l'offerta
nazionale e la domanda globale;
e) organizzare e gestire un sistema di banche-dati
nazionali in funzione della promozione e commercializzazione
delle risorse e delle attrattive del territorio nazionale,
organizzando una rete informatica a livello regionale,
provinciale e comunale ed operando come un centro di
eccellenza e di riferimento nella applicazione e gestione
delle tecnologie avanzate;
f) attuare, nell'ambito del Portale Italia, la
borsa informatica permanente del turismo e del made in
Italy, promuovendo altresì, tramite il portale, le proposte
commerciali delle imprese nazionali, indirizzate sia al
mercato professionale che a quello dei consumatori finali;
g) curare, su delega del Ministro delle attività
produttive e con oneri finanziari a carico del delegante:
1) l'organizzazione della Conferenza nazionale del
turismo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n.
135;
2) gli adempimenti previsti a carico dello Stato per
la gestione della legge 29 marzo 2001, n. 135;
3) la partecipazione ad organismi nazionali ed
internazionali per le materie di competenza;
h) fornire le seguenti attività e servizi a
soggetti pubblici e privati:
1) rapporti, studi e ricerche sull'andamento dei
mercati esteri del turismo e del made in Italy per
l'orientamento delle attività produttive e di impresa;
2) assistenza agli operatori italiani del turismo e
alle imprese di prodotti made in Italy nei contatti con
la domanda internazionale, elaborando appositi studi e piani
di marketing per il miglior collocamento della loro
produzione;
3) assistenza e consulenza in favore di soggetti
pubblici e privati, nel rispetto del principio di parità di
trattamento;
4) beni e servizi, prodotti e venduti in Italia e
all'estero, in forma diretta ed indiretta, finalizzati alla
divulgazione delle attrattive nazionali e al collocamento dei
prodotti turistici, culturali e del made in Italy e, in
genere, ogni tipo di servizio relativo al supporto
promozionale;
i) promuovere l'informazione e fornire assistenza
per l'utilizzo di fondi comunitari ed internazionali
finalizzati alla qualificazione e allo sviluppo dell'offerta
turistica italiana;
l) progettare e realizzare campagne ed azioni
promozionali e pubblicitarie, sia generali che per segmento di
offerta, a sostegno delle varie categorie produttive del
Paese, con speciale attenzione al settore congressuale;
m) svolgere azioni mirate per sostenere il turismo
di ritorno, in collaborazione con il Ministro per gli italiani
nel mondo;
n) stipulare accordi con enti ed organismi
dell'Unione europea per la promozione di progetti di comune
interesse sui mercati dei Paesi terzi;
o) assumere ogni altra iniziativa utile a
promuovere nel mondo l'immagine nazionale e a sviluppare le
sinergie con le attività promozionali svolte direttamente
dalle regioni e da altre organizzazioni, pubbliche e private,
anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni e la
stipulazione di appositi contratti.
Art. 4.
(Struttura e strumenti operativi).
1. La società ha una sede centrale in Roma ed una rete di
uffici all'estero e può costituire uffici decentrati in
Italia, nei modi previsti e regolamentati dal proprio
statuto.
2. Per il perseguimento dello scopo sociale, la società
può avvalersi sia delle proprie strutture che,
alternativamente, di altre organizzazioni anche di diritto
privato e di servizi esterni, utilizzando questi ultimi
qualora attraverso di essi sia possibile ottenere, nel
medesimo tempo, una migliore efficienza gestionale ed un
miglior uso delle risorse finanziarie disponibili.
3. La società, per il raggiungimento e l'ottimale
perseguimento dei compiti ad essa affidati, può inoltre:
a) costituire società di capitali, destinate ad
operare sia in Italia che all'estero, ovvero partecipare anche
con quote di minoranza a società di capitali, fondazioni,
associazioni o enti già costituiti;
b) realizzare progetti imprenditoriali comuni con
soggetti pubblici o privati, nelle forme delle joint
ventures, delle sponsorizzazioni attive o passive, mediante
apporti di capitale finanziario esterno per la realizzazione
di specifici piani di attività e, in genere, con ogni modalità
conforme alla sua natura giuridica e al suo scopo sociale.
Art. 5.
(Contratto di programma).
1. La società, per l'attuazione dei propri fini
istituzionali, provvede alla redazione di un piano nazionale
di marketing, avente di norma durata triennale, soggetto
ad aggiornamento annuale e predisposto in coerenza con gli
obiettivi della politica economica del Governo e in armonia
con le risultanze della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto sulla base
delle direttive emanate dal Ministro delle attività
produttive, con particolare riguardo alla individuazione delle
priorità dei segmenti di mercato e degli strumenti di sostegno
e promozione del sistema turistico italiano e del made in
Italy anche avvalendosi delle analisi e delle ricerche di
mercato svolte dalla società.
3. Il piano costituisce l'oggetto del contratto di
programma delle attività che sono svolte dalla società a
servizio degli interessi pubblici rappresentati dallo Stato,
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, che provvedono a stipularlo. La stipulazione avviene
da parte del Ministro delle attività produttive che opera in
rappresentanza dello Stato e delle regioni, che provvedono ad
approvarlo preventivamente ed a conferire delega in
un'apposita riunione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
4. Le attività oggetto del contratto di programma non
esauriscono l'insieme delle attività di promozione di
competenza della società che, nei limiti dell'articolo 6, può
operare in forma ulteriore ed integrata utilizzando le entrate
derivanti dalla prestazione di attività e servizi resi a
pagamento.
Art. 6.
(Poteri di verifica e controllo).
1. La società è tenuta ad informare il Ministro delle
attività produttive, almeno trimestralmente e comunque ad ogni
richiesta, sullo stato complessivo dell'attività societaria,
sull'andamento finanziario della gestione, sullo stato di
attuazione del contratto di programma e, in genere, sui
risultati delle analisi, del monitoraggio e delle ricerche
svolte dalla società sui mercati internazionali.
2. Il conto consuntivo, approvato dall'assemblea della
società, è inviato al Ministro delle attività produttiva
accompagnato da una relazione dettagliata sull'andamento
sociale, sullo stato e qualità dell'organizzazione, sulle
modalità di autofinanziamento e, in genere, sulla efficienza,
efficacia e produttività degli interventi di promozione e
commercializzazione svolti nel corso dell'esercizio
finanziario.
Art. 7.
(Organi della società).
1. Sono organi della società:
a) l'assemblea dei soci;
b) il presidente;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio sindacale;
e) l'amministratore delegato.
Art. 8.
(Assemblea dei soci).
1. L'assemblea dei soci è composta dai rappresentanti dei
soggetti, pubblici e privati, che hanno sottoscritto il
capitale sociale in forma di azioni.
2. L'assemblea nomina il presidente su designazione del
Ministro delle attività produttive e ratifica la nomina
dell'amministratore delegato della società, del quale
stabilisce il trattamento economico e giuridico.
3. E' di competenza dell'assemblea deliberare il bilancio
preventivo e il collegato piano di attività, le sue variazioni
e il conto consuntivo. E' altresì di competenza
dell'assemblea:
a) l'adozione dello statuto, che è soggetto ad
approvazione da parte del Ministro delle attività produttive
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) l'autorizzazione alla stipulazione dei
contratti di costituzione di società di capitali o di
partecipazione, anche minoritaria, a società di capitali,
fondazioni, associazioni o enti già costituiti;
c) ogni modifica del capitale sociale e
l'ammissione di nuovi soci;
d) la ratifica del provvedimento di nomina
dell'amministratore delegato, adottata dal consiglio di
amministrazione, per il successivo invio, per l'approvazione,
al Ministro delle attività produttive.
Art. 9.
(Presidente).
1. Il presidente, scelto tra esponenti del mondo
imprenditoriale, economico e scientifico con specifica
competenza nel campo della promozione all'estero dell'immagine
dell'Italia e del made in Italy, presiede e convoca
l'assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione.
2. Il presidente, che è nominato dall'assemblea su
designazione vincolante del Ministro delle attività
produttive, dura in carica tre anni e può essere rinominato
una sola volta.
Art. 10.
(Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione è composto dal
presidente, che lo convoca e lo presiede, e da otto
componenti, di cui tre designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento di Bolzano, tre designati dalle associazioni
imprenditoriali più rappresentative e due esperti nominati
rispettivamente dal Ministro delle attività produttive e dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I componenti del consiglio di amministrazione rimangono
in carica per tre anni dalla loro nomina e non possono essere
rinnovati per più di una volta.
3. Spetta al consiglio di amministrazione:
a) l'adozione dei regolamenti generali di
amministrazione;
b) la deliberazione del piano nazionale di
marketing;
c) la nomina, per un triennio, dell'amministratore
delegato;
d) la ratifica delle assunzioni disposte
dall'amministratore delegato, se a tempo indeterminato;
e) la definizione del trattamento economico e
giuridico del personale della società;
f) la costituzione, modificazione e soppressione
di uffici in Italia e all'estero;
g) l'approvazione dei piani organizzativi
presentati dall'amministratore delegato;
h) ogni altra funzione ed attività ad esso
riservata dallo statuto.
Art. 11.
(Collegio sindacale).
1. Il collegio sindacale, cui è affidato il controllo
sulla regolarità e l'efficienza della gestione sociale ed il
buon andamento finanziario della società, è composto da tre
membri effettivi e tre supplenti, nominati rispettivamente dal
Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle
attività produttive e dalla conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Il collegio sindacale, le cui funzioni di presidenza
sono svolte dal rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze, rimane in carica per tre anni e l'incarico dei
suoi componenti non può essere rinnovato.
Art. 12.
(Amministratore delegato).
1. L'amministratore delegato, nominato dal consiglio di
amministrazione, viene scelto tra persone di comprovata
esperienza manageriale nel settore pubblico o privato. Egli è
responsabile della gestione della società, esercitando tutti i
poteri non riservati ad altri organi sociali, e risponde
personalmente della gestione nei confronti del presidente,
dell'assemblea e del Ministero che esercita il controllo sulla
società.
2. L'amministratore delegato è nominato per la durata di
tre anni, e la conferma del suo mandato è ratificata di anno
in anno dall'assemblea al momento dell'approvazione del
bilancio consuntivo e dei risultati della gestione.
3. L'incarico di amministratore delegato può essere
rinnovato per non più di due volte.
Art. 13.
(Entrate).
1. Costituiscono entrate della società:
a) il finanziamento, a carico dello Stato, delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del
contratto di programma di cui all'articolo 5, secondo le
modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro delle attività
produttive;
b) il finanziamento, da parte del Ministero delle
attività produttive, delle attività di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera g);
c) i finanziamenti di azioni o piani speciali di
promozione, da parte del Ministero delle attività produttive,
delle regioni, o di altri soggetti pubblici o privati;
d) gli apporti finanziari dei soci;
e) i proventi delle attività e dei servizi di cui
all'articolo 3.
Art. 14.
(Personale).
1. Il trattamento economico e giuridico del personale e
dei dirigenti della società è disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro del settore dell'industria,
anche per quanto riguarda il trattamento accessorio per il
personale in servizio all'estero.
2. La società si avvale del personale proveniente dal
soppresso ENIT i cui profili e le cui esperienza professionali
siano compatibili con il piano organizzativo che la società
dovrà approvare entro quattro mesi dalla sua costituzione.
Art. 15.
(Soppressione dell'ENIT e norme transitorie).
1. E' abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, e
successive modificazioni.
2. Le attività già di competenza dell'ENIT continuano ad
essere svolte, nei limiti dell'ordinaria amministrazione,
dalla precedente struttura organizzativa che farà capo al
commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, lettera f), e che procederà alla nomina di un
direttore generale pro tempore, con scadenza alla data
di insediamento dell'assemblea della società.