XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1909




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Natura e personalità giuridica).

        1. La società per azioni "Sistema Italia Spa", con sede legale in Roma, ha personalità giuridica di diritto privato ed è regolata dallo statuto deliberato dal suo consiglio di amministrazione, nel rispetto ed in attuazione della presente legge, ed approvato dall'assemblea secondo le norme del codice civile e della legislazione in materia di società di capitali.


Art. 2.

(Modalità di costituzione).

        1. La società Sistema Italia Spa, di seguito denominata "società", che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), ivi inclusa la quota del contributo statale a favore dell'ENIT stanziato nel bilancio dello Stato e non ancora impegnato, viene costituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle attività produttive, mediante sottoscrizione da parte dello Stato dell'intero capitale sociale.
        2. Con il decreto di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a:

                a) determinare l'entità iniziale del capitale sociale e le modalità di partecipazione allo stesso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

                b) determinare le modalità di successiva partecipazione al capitale sociale di altri soggetti pubblici e privati, fermo restando il mantenimento in mano pubblica della maggioranza assoluta delle azioni;

                c) fissare i casi di incompatibilità con l'assunzione di cariche sociali, rimanendo comunque preclusa la possibilità di accedervi per chi svolge attività di impresa nelle materie di competenza societaria;

                d) stabilire le procedure della stipulazione di un contratto di programma con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione del piano nazionale di marketing di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), determinandone le modalità di finanziamento;

                e) definire le procedure di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione;

                f) nominare, su designazione del Ministro delle attività produttive, un commissario straordinario per assicurare la continuità nello svolgimento delle attività già di competenza dell'ENIT che rimane in carica fino alla riunione di insediamento dell'assemblea della società.


Art. 3.

(Compiti e funzioni).

        1. La società provvede alla proiezione unitaria dell'immagine nazionale sui mercati mondiali, in tutti i suoi aspetti, sostenendo a tal fine le politiche e le iniziative di promozione dello Stato, delle regioni, delle altre autorità territoriali ed in genere di ogni soggetto pubblico e privato, e favorendo l'accoglimento dei prodotti nazionali tra il pubblico internazionale.
        2. Ai fini di cui al comma 1, la società cura, secondo rigorosi princìpi di efficienza aziendale e di norma dietro prestazione di corrispettivo e contributi, la promozione estera dell'Italia intesa come un sistema integrato di risorse finanziarie, commerciali, culturali e turistiche e sostenendo a tal fine la comunità imprenditoriale italiana.
        3. In particolare la società provvede a:

                a) monitorare l'andamento dei mercati esteri, con particolare riguardo ai prodotti e ai beni turistici, culturali e del made in Italy, sia con proprie strutture che tramite convenzioni ed accordi con soggetti esterni pubblici e privati, fornendo al Governo elementi conoscitivi e di supporto decisionale ed orientando l'attività delle imprese italiane;

                b) elaborare, tenuto conto delle linee programmatiche fissate dallo Stato e dalle regioni, un piano nazionale di marketing, di durata triennale e da essi finanziato, per il sostegno dell'immagine nazionale e del made in Italy, allo scopo di favorire la formazione e l'accrescimento di flussi di visitatori stranieri verso l'Italia ed il rafforzamento del turismo domestico;

                c) assicurare il coordinamento all'estero di tutte le iniziative, organizzate da soggetti pubblici, dirette a promuovere l'immagine dell'Italia, delle sue attrattive e delle sue risorse produttive;

                d) realizzare, gestire e potenziare un portale INTERNET, denominato "Portale Italia", a sostegno della promozione dell'Italia come sistema produttivo e della commercializzazione del made in Italy, per la sensibilizzazione permanente dei consumatori internazionali nella veste di intermediario tecnologico tra l'offerta nazionale e la domanda globale;

                e) organizzare e gestire un sistema di banche-dati nazionali in funzione della promozione e commercializzazione delle risorse e delle attrattive del territorio nazionale, organizzando una rete informatica a livello regionale, provinciale e comunale ed operando come un centro di eccellenza e di riferimento nella applicazione e gestione delle tecnologie avanzate;

                f) attuare, nell'ambito del Portale Italia, la borsa informatica permanente del turismo e del made in Italy, promuovendo altresì, tramite il portale, le proposte commerciali delle imprese nazionali, indirizzate sia al mercato professionale che a quello dei consumatori finali;

                g) curare, su delega del Ministro delle attività produttive e con oneri finanziari a carico del delegante:

                1) l'organizzazione della Conferenza nazionale del turismo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135;

                2) gli adempimenti previsti a carico dello Stato per la gestione della legge 29 marzo 2001, n. 135;

                3) la partecipazione ad organismi nazionali ed internazionali per le materie di competenza;

                h) fornire le seguenti attività e servizi a soggetti pubblici e privati:

                1) rapporti, studi e ricerche sull'andamento dei mercati esteri del turismo e del made in Italy per l'orientamento delle attività produttive e di impresa;

                2) assistenza agli operatori italiani del turismo e alle imprese di prodotti made in Italy nei contatti con la domanda internazionale, elaborando appositi studi e piani di marketing per il miglior collocamento della loro produzione;

                3) assistenza e consulenza in favore di soggetti pubblici e privati, nel rispetto del principio di parità di trattamento;

                4) beni e servizi, prodotti e venduti in Italia e all'estero, in forma diretta ed indiretta, finalizzati alla divulgazione delle attrattive nazionali e al collocamento dei prodotti turistici, culturali e del made in Italy e, in genere, ogni tipo di servizio relativo al supporto promozionale;

                i) promuovere l'informazione e fornire assistenza per l'utilizzo di fondi comunitari ed internazionali finalizzati alla qualificazione e allo sviluppo dell'offerta turistica italiana;

                l) progettare e realizzare campagne ed azioni promozionali e pubblicitarie, sia generali che per segmento di offerta, a sostegno delle varie categorie produttive del Paese, con speciale attenzione al settore congressuale;

                m) svolgere azioni mirate per sostenere il turismo di ritorno, in collaborazione con il Ministro per gli italiani nel mondo;

                n) stipulare accordi con enti ed organismi dell'Unione europea per la promozione di progetti di comune interesse sui mercati dei Paesi terzi;

                o) assumere ogni altra iniziativa utile a promuovere nel mondo l'immagine nazionale e a sviluppare le sinergie con le attività promozionali svolte direttamente dalle regioni e da altre organizzazioni, pubbliche e private, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni e la stipulazione di appositi contratti.


Art. 4.

(Struttura e strumenti operativi).

        1. La società ha una sede centrale in Roma ed una rete di uffici all'estero e può costituire uffici decentrati in Italia, nei modi previsti e regolamentati dal proprio statuto.
        2. Per il perseguimento dello scopo sociale, la società può avvalersi sia delle proprie strutture che, alternativamente, di altre organizzazioni anche di diritto privato e di servizi esterni, utilizzando questi ultimi qualora attraverso di essi sia possibile ottenere, nel medesimo tempo, una migliore efficienza gestionale ed un miglior uso delle risorse finanziarie disponibili.
        3. La società, per il raggiungimento e l'ottimale perseguimento dei compiti ad essa affidati, può inoltre:

                a) costituire società di capitali, destinate ad operare sia in Italia che all'estero, ovvero partecipare anche con quote di minoranza a società di capitali, fondazioni, associazioni o enti già costituiti;

                b) realizzare progetti imprenditoriali comuni con soggetti pubblici o privati, nelle forme delle joint ventures, delle sponsorizzazioni attive o passive, mediante apporti di capitale finanziario esterno per la realizzazione di specifici piani di attività e, in genere, con ogni modalità conforme alla sua natura giuridica e al suo scopo sociale.


Art. 5.

(Contratto di programma).

        1. La società, per l'attuazione dei propri fini istituzionali, provvede alla redazione di un piano nazionale di marketing, avente di norma durata triennale, soggetto ad aggiornamento annuale e predisposto in coerenza con gli obiettivi della politica economica del Governo e in armonia con le risultanze della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto sulla base delle direttive emanate dal Ministro delle attività produttive, con particolare riguardo alla individuazione delle priorità dei segmenti di mercato e degli strumenti di sostegno e promozione del sistema turistico italiano e del made in Italy anche avvalendosi delle analisi e delle ricerche di mercato svolte dalla società.
        3. Il piano costituisce l'oggetto del contratto di programma delle attività che sono svolte dalla società a servizio degli interessi pubblici rappresentati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a stipularlo. La stipulazione avviene da parte del Ministro delle attività produttive che opera in rappresentanza dello Stato e delle regioni, che provvedono ad approvarlo preventivamente ed a conferire delega in un'apposita riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        4. Le attività oggetto del contratto di programma non esauriscono l'insieme delle attività di promozione di competenza della società che, nei limiti dell'articolo 6, può operare in forma ulteriore ed integrata utilizzando le entrate derivanti dalla prestazione di attività e servizi resi a pagamento.


Art. 6.

(Poteri di verifica e controllo).

        1. La società è tenuta ad informare il Ministro delle attività produttive, almeno trimestralmente e comunque ad ogni richiesta, sullo stato complessivo dell'attività societaria, sull'andamento finanziario della gestione, sullo stato di attuazione del contratto di programma e, in genere, sui risultati delle analisi, del monitoraggio e delle ricerche svolte dalla società sui mercati internazionali.
        2. Il conto consuntivo, approvato dall'assemblea della società, è inviato al Ministro delle attività produttiva accompagnato da una relazione dettagliata sull'andamento sociale, sullo stato e qualità dell'organizzazione, sulle modalità di autofinanziamento e, in genere, sulla efficienza, efficacia e produttività degli interventi di promozione e commercializzazione svolti nel corso dell'esercizio finanziario.


Art. 7.

(Organi della società).

        1. Sono organi della società:

                a) l'assemblea dei soci;

                b) il presidente;

                c) il consiglio di amministrazione;

                d) il collegio sindacale;

                e) l'amministratore delegato.


Art. 8.

(Assemblea dei soci).

        1. L'assemblea dei soci è composta dai rappresentanti dei soggetti, pubblici e privati, che hanno sottoscritto il capitale sociale in forma di azioni.
        2. L'assemblea nomina il presidente su designazione del Ministro delle attività produttive e ratifica la nomina dell'amministratore delegato della società, del quale stabilisce il trattamento economico e giuridico.
        3. E' di competenza dell'assemblea deliberare il bilancio preventivo e il collegato piano di attività, le sue variazioni e il conto consuntivo. E' altresì di competenza dell'assemblea:

                a) l'adozione dello statuto, che è soggetto ad approvazione da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                b) l'autorizzazione alla stipulazione dei contratti di costituzione di società di capitali o di partecipazione, anche minoritaria, a società di capitali, fondazioni, associazioni o enti già costituiti;

                c) ogni modifica del capitale sociale e l'ammissione di nuovi soci;

                d) la ratifica del provvedimento di nomina dell'amministratore delegato, adottata dal consiglio di amministrazione, per il successivo invio, per l'approvazione, al Ministro delle attività produttive.


Art. 9.

(Presidente).

        1. Il presidente, scelto tra esponenti del mondo imprenditoriale, economico e scientifico con specifica competenza nel campo della promozione all'estero dell'immagine dell'Italia e del made in Italy, presiede e convoca l'assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione.
        2. Il presidente, che è nominato dall'assemblea su designazione vincolante del Ministro delle attività produttive, dura in carica tre anni e può essere rinominato una sola volta.

Art. 10.

(Consiglio di amministrazione).

        1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, che lo convoca e lo presiede, e da otto componenti, di cui tre designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento di Bolzano, tre designati dalle associazioni imprenditoriali più rappresentative e due esperti nominati rispettivamente dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
        2. I componenti del consiglio di amministrazione rimangono in carica per tre anni dalla loro nomina e non possono essere rinnovati per più di una volta.
        3. Spetta al consiglio di amministrazione:

                a) l'adozione dei regolamenti generali di amministrazione;

                b) la deliberazione del piano nazionale di marketing;

                c) la nomina, per un triennio, dell'amministratore delegato;

                d) la ratifica delle assunzioni disposte dall'amministratore delegato, se a tempo indeterminato;

                e) la definizione del trattamento economico e giuridico del personale della società;

                f) la costituzione, modificazione e soppressione di uffici in Italia e all'estero;

                g) l'approvazione dei piani organizzativi presentati dall'amministratore delegato;

                h) ogni altra funzione ed attività ad esso riservata dallo statuto.


Art. 11.

(Collegio sindacale).

        1. Il collegio sindacale, cui è affidato il controllo sulla regolarità e l'efficienza della gestione sociale ed il buon andamento finanziario della società, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attività produttive e dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        2. Il collegio sindacale, le cui funzioni di presidenza sono svolte dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, rimane in carica per tre anni e l'incarico dei suoi componenti non può essere rinnovato.


Art. 12.

(Amministratore delegato).

        1. L'amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, viene scelto tra persone di comprovata esperienza manageriale nel settore pubblico o privato. Egli è responsabile della gestione della società, esercitando tutti i poteri non riservati ad altri organi sociali, e risponde personalmente della gestione nei confronti del presidente, dell'assemblea e del Ministero che esercita il controllo sulla società.
        2. L'amministratore delegato è nominato per la durata di tre anni, e la conferma del suo mandato è ratificata di anno in anno dall'assemblea al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo e dei risultati della gestione.
        3. L'incarico di amministratore delegato può essere rinnovato per non più di due volte.


Art. 13.

(Entrate).

        1. Costituiscono entrate della società:

                a) il finanziamento, a carico dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del contratto di programma di cui all'articolo 5, secondo le modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro delle attività produttive;

                b) il finanziamento, da parte del Ministero delle attività produttive, delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g);

                c) i finanziamenti di azioni o piani speciali di promozione, da parte del Ministero delle attività produttive, delle regioni, o di altri soggetti pubblici o privati;

                d) gli apporti finanziari dei soci;

                e) i proventi delle attività e dei servizi di cui all'articolo 3.


Art. 14.

(Personale).

        1. Il trattamento economico e giuridico del personale e dei dirigenti della società è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore dell'industria, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio per il personale in servizio all'estero.
        2. La società si avvale del personale proveniente dal soppresso ENIT i cui profili e le cui esperienza professionali siano compatibili con il piano organizzativo che la società dovrà approvare entro quattro mesi dalla sua costituzione.


Art. 15.

(Soppressione dell'ENIT e norme transitorie).

        1. E' abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, e successive modificazioni.
        2. Le attività già di competenza dell'ENIT continuano ad essere svolte, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, dalla precedente struttura organizzativa che farà capo al commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), e che procederà alla nomina di un direttore generale pro tempore, con scadenza alla data di insediamento dell'assemblea della società.



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