XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1903
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e
civili deceduti e sepolti in mare, è istituita la "Giornata
della memoria dei marinai scomparsi in mare", da commemorare
annualmente il 12 del mese di novembre presso il monumento al
Marinaio d'Italia situato nella città di Brindisi.
Art. 2.
1. La ricorrenza istituita dall'articolo 1 della presente
legge è considerata solennità civile, ai sensi dell'articolo 3
della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzioni
dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada
nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o può
comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e
grado, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.