XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1903




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare, è istituita la "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare", da commemorare annualmente il 12 del mese di novembre presso il monumento al Marinaio d'Italia situato nella città di Brindisi.


Art. 2.

        1. La ricorrenza istituita dall'articolo 1 della presente legge è considerata solennità civile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o può comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54.


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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