XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1899
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nell'ambito della regione Calabria è istituita la
provincia Sibaritide-Pollino, con capoluogo Sibari di Cassano
allo Jonio.
2. La provincia Sibaritide-Pollino è costituita dai comuni
di Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara,
Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati,
Cassano allo Jonio, Castroregio, Cerchiara di Calabria,
Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima,
Longobucco, Mandatorìccio, Montegiordano, Nocara, Oriolo,
Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo
Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San
Giorgio Albanese, San Lorenzo del Vallo, Scala Coeli, Spezzano
Albanese, Terranova da Sìbari, Terravecchia, Trebisacce,
Vaccarizzo Albanese, Villapiana.
Art. 2.
1. Le prime elezioni del presidente della provincia e del
consiglio provinciale della provincia Sibaritide-Pollino hanno
luogo in concomitanza con il rinnovo degli organi provinciali
del restante territorio nazionale.
Art. 3.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i Ministri competenti, sentita la regione
Calabria, emanano, con propri decreti, i provvedimenti
necessari alla istituzione nella provincia Sibaritide-Pollino
degli uffici periferici dello Stato nonché, alla separazione
patrimoniale e al riparto delle attività e delle passività tra
la provincia di Cosenza e la nuova provincia.
Art. 4.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, presso
l'ufficio territoriale del governo e gli altri organi dello
Stato costituiti nell'ambito della provincia di Cosenza
relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei
comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti alla
competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia
Sibaritide-Pollino.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.