XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1899




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nell'ambito della regione Calabria è istituita la provincia Sibaritide-Pollino, con capoluogo Sibari di Cassano allo Jonio.
        2. La provincia Sibaritide-Pollino è costituita dai comuni di Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano allo Jonio, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima, Longobucco, Mandatorìccio, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Lorenzo del Vallo, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Terranova da Sìbari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.


Art. 2.

        1. Le prime elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale della provincia Sibaritide-Pollino hanno luogo in concomitanza con il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio nazionale.


Art. 3.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, sentita la regione Calabria, emanano, con propri decreti, i provvedimenti necessari alla istituzione nella provincia Sibaritide-Pollino degli uffici periferici dello Stato nonché, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e delle passività tra la provincia di Cosenza e la nuova provincia.

Art. 4.

        1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Cosenza relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia Sibaritide-Pollino.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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