XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1896
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge disciplina la gestione dei beni
civici, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per
quanto riguarda il censimento, la conservazione, la
cancellazione e l'usufrutto dei beni civici.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono beni civici comunque
denominati quelli appartenenti a qualunque titolo ad una
comunità di abitanti e, in particolare, i beni provenienti
dall'attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del
relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 26
febbraio 1928, n. 332.
Art. 2.
(Competenze).
1. La gestione dei beni civici esistenti nel proprio
territorio è di competenza dei comuni per quanto riguarda il
censimento, la cancellazione, la conservazione e l'usufrutto
degli stessi.
2. Restano ferme le attribuzioni in materia di usi civici
delle regioni e delle province a statuto speciale.
Art. 3.
(Censimento).
1. Chiunque abbia esercitato con atto riconosciuto
legalmente, in data non successiva al 31 luglio 2001, sia
individualmente sia collettivamente, diritti di uso civico su
terreni di proprietà pubblica o privata o collettiva, comunque
denominata, qualora intenda mantenere tale diritto deve farne
richiesta al comune ove è sito il terreno, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le richieste di cui al comma 1 che riguardino la
generalità degli abitanti del comune oppure associazioni di
utenti, sono presentate rispettivamente, dal sindaco o dal
legale rappresentante dell'associazione.
3. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere le
indicazioni relative a: natura, estensione, dati catastali
idonei per identificare il terreno stesso e il suo
proprietario, prove documentali dei diritti esistenti.
4. La richiesta di cui al comma 1 è accettata o respinta
entro un mese dalla ricezione, con delibera motivata del
consiglio comunale. Qualora accettata, la persistenza del
diritto deve essere registrata e trasmessa, entro due mesi
dalla notificazione, a cura dell'usufruttuario del bene
civico, e in esenzione da qualsiasi imposta, all'ufficio
erariale competente per territorio, che deve provvedere a
caricare il terreno in apposita partita, nella quale sia
riportato, oltre al nominativo del proprietario, il nominativo
del titolare del diritto di uso civico.
5. Ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento di
diritti non dichiarati entro il termine di cui al comma 1 è
nulla. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge nessun accertamento degli usi civici o di
qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento può essere
promosso d'ufficio.
Art. 4.
(Legittimazione di usufrutto abusivo).
1. L'usufrutto in atto di terre oggetto di uso civico,
comunque classificate, può essere legittimato, su istanza
degli usufruttuari abusivi, con le modalità di cui
all'articolo 3, qualora l'usufrutto sia in atto al momento
della richiesta e lo sia stato per un periodo di almeno venti
anni antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La legittimazione di cui al comma 1, previa esposizione
per due mesi della richiesta all'albo pretorio, è concessa o
negata entro il mese successivo dal consiglio comunale.
3. L'atto di legittimazione deve essere registrato e
trasmesso, entro due mesi dalla notificazione, a cura
dell'usufruttuario del bene civico e in esenzione da qualsiasi
imposta, all'ufficio erariale competente per territorio, che
deve provvedere a caricare il terreno in apposita partita,
nella quale sia riportato, oltre al nominativo del
proprietario, il nominativo del titolare del diritto di uso
civico.
Art. 5.
(Validità degli atti).
1. I diritti di uso civico, a qualsiasi titolo registrati,
non accertati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2,
3 e 4, decadono.
2. I comuni sono obbligati a indicare l'esistenza di usi
civici nel certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 18
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni. L'omessa indicazione dell'esistenza dell'uso
civico certificato lo rende inopponibile a chi acquisisca
diritti relativi al terreno in forza di titolo cui il medesimo
certificato risulti allegato, nonché ai suoi eredi o aventi
causa.
3. L'usufrutto di beni civici, interessati da attività di
escavazione, dalla presenza di attività minerarie, comprese le
acque, o che siano parte di un comprensorio unitario di
demanio collettivo, è escluso dalla legittimazione.
4. La legittimazione di cui agli articoli 3 e 4 si intende
comunque riconosciuta qualora il consiglio comunale non abbia
deliberato sulle istanze entro il termine previsto negli
stessi articoli.
5. La trascrizione, oltre il termine previsto, di atti di
legittimazione di usufrutto di beni civici, ai sensi degli
articoli 3 e 4, presso l'ufficio tecnico erariale competente
per territorio, è nulla.
Art. 6.
(Canone ed affrancamento).
1. Il canone enfiteutico, dovuto per usufrutto di terre
civiche, è pari al reddito dominicale catastalmente
determinato al momento della richiesta di legittimazione con
riferimento alla data d'inizio della concessione o
legittimazione.
2. La regione può determinare un canone diverso, in
relazione alla destinazione del terreno e alla qualifica di
coltivatore diretto dell'usufruttuario.
3. Il canone può essere affrancato, con delibera del
consiglio comunale, su richiesta del richiedente interessato,
moltiplicandone il valore per quindici.
4. I canoni disciplinati dagli articoli 957 e seguenti del
codice civile e dalle leggi speciali in materia comunque
denominati ed a qualsiasi titolo dovuti per terreni aventi
reddito dominicale per ciascuna particella inferiore a
ventisei euro non hanno natura di diritto reale ma assumono
quella di diritto di credito. Il competente ufficio tecnico
erariale esegue d'ufficio le volture conseguenti alla
trasformazione del diritto dell'enfiteuta in diritto di
proprietà.
Art. 7.
(Norme transitorie).
1. Con effetto immediato dalla data di entrata in vigore
dalla presente legge sono soppressi i commissariati per la
liquidazione degli usi civici. Le pratiche pendenti presso i
commissariati per la liquidazione degli usi civici, alla data
di entrata in vigore della presente legge, sono trasmesse al
giudice competente per territorio, nel quale sono situati i
beni.
2. Le promiscuità tra comuni o tra frazioni di comuni in
materia di usi civici sono sciolte alla data di entrata in
vigore della presente legge e la titolarità dei diritti e dei
beni civici spetta al comune nel quale sono localizzati. Il
comune che acquisisce i diritti è tenuto a corrispondere al
comune o alla frazione cedente una somma di denaro
corrispondente al valore dei diritti ceduti, secondo il
principio dell'affrancamento di cui all'articolo 6, comma
3.
Art. 8.
(Contenzioso).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli atti aventi per oggetto terre civiche sono
di competenza del giudice ordinario e ad essi si applicano le
norme generali del codice civile, in particolare l'articolo
2652, numero 6.
2. Tutti i procedimenti già pendenti, alla data di entrata
in vigore della presente legge, presso gli uffici dei
commissari per la liquidazione degli usi civici devono essere
definiti nel termine perentorio di un anno. Decorso tale
termine, i procedimenti non conclusi sono dichiarati
estinti.
3. Le richieste di cui agli articoli 3 e 4, affisse in
copia all'albo pretorio per la durata di due mesi, possono
essere impugnate dinanzi al giudice competente per territorio
entro i due mesi successivi mediante ricorso notificato al
proprietario e al comune. Il giudice decide entro tre mesi,
decorsi i quali il procedimento è considerato estinto.
4. Contro le decisioni negative sulle istanze di cui agli
articoli 3 e 4 da parte del consiglio comunale è ammessa
impugnazione dinanzi al giudice competente, che decide entro
tre mesi, decorsi i quali il procedimento è considerato
estinto.
5. Per le controversie non espressamente contemplate dalla
presente legge si applicano le norme del codice civile.
6. La trascrizione degli atti di legittimazione di
usufrutto di beni civici di cui agli articoli 3 e 4 ha effetto
sanante di controversie e di inadempienze pregresse.
Art. 9.
(Disposizioni abrogate ed entrata in vigore).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati:
a) la legge 16 giugno 1927, n. 1766;
b) la legge 10 luglio 1930, n. 1078;
c) il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141;
d) la legge 17 aprile 1957, n. 278;
e) l'articolo 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
f) il comma 5 dell'articolo 11 della legge 6
dicembre 1991, n. 394;
g) l'articolo 12 della legge 31 gennaio 1994, n.
97.
2. La presente legge entra in vigore decorsi tre mesi dal
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.