XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1892
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la provincia del Cilento-Vallo di
Diano.
2. La circoscrizione della provincia comprende i comuni di
Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara,
Ascea, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino,
Buonabitacolo, Caggiano, Camerota, Campora, Cannalonga,
Capaccio, Casalbuono, Casaletto Spartano, Casalvelino, Caselle
in Pittari, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento,
Castel San Lorenzo, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso,
Cicerale, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Cuccaro
Vetere, Felitto, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani,
Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere,
Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte
Cilento, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana,
Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria,
Ottati, Padula, Palomonte, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina,
Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione, Prignano
Cilento, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano,
Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina,
Salento, Salvitelle, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno,
San Mauro Cilento, San Mauro La Bruca, San Pietro al Tanagro,
San Rufo, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio,
Sanza, Sapri, Sassano, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento,
Sicignano degli Alburni, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca,
Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo
della Lucania, Vibonati.
Art. 2.
1. La provincia di Salerno, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, procede alla
ricognizione della propria dotazione organica di personale e
delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai
fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con
apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al
territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova
provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un
commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito
di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della
nuova provincia fino all'insediamento degli organi
elettivi.
3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e
per il consiglio provinciale del Cilento-Vallo di Diano hanno
luogo in concomitanza con il primo turno utile delle
consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi
provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo
il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di
Salerno.
4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del
consiglio provinciale del Cilento-Vallo di Diano, i
provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della
nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma
2.
Art. 3.
1. Il capoluogo della provincia del Cilento-Vallo di Diano
è Vallo della Lucania.
Art. 4.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di
Salerno e del Cilento-Vallo di Diano ai sensi dell'articolo 75
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Art. 5.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma
3, lettera f), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti
necessari per l'istituzione nella provincia del Cilento-Vallo
di Diano degli uffici periferici dello Stato entro i limiti
delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo
conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1 del presente articolo sono altresì
individuate le procedure per la gestione da parte del
commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese
disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione
degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle
occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa massima di 2.375.702 euro a decorrere dall'anno 2002. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
Art. 6.
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia del Cilento-Vallo di Diano per il
finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il
primo anno solare successivo alla data di insediamento degli
organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai
contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione
provinciale di Salerno, in via provvisoria, la quota parte da
attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione
alla consistenza delle due popolazione residenti interessate,
come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile
dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10
per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due
enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di
validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo
sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza
dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le
singole quote del contributo stesso si riferiscono.
2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime
elezioni degli organi delle due province ed il 1^ gennaio
dell'anno successivo, gli organi delle due province
concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo
scorporo, dal bilancio della provincia di Salerno, dei fondi
di spettanza della provincia del Cilento-Vallo di Diano.
Art. 7.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, presso
l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello
Stato costituiti nell'ambito della provincia di Salerno e
relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei
comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla
competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia del
Cilento-Vallo di Diano.
2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari
amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed
agli uffici della provincia del Cilento-Vallo di Diano a
decorrere dalla data del loro insediamento.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.