XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1890
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto).
1. La presente legge disciplina le professioni
intellettuali e le rispettive forme organizzative.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi generali dell'ordinamento in materia di professioni
intellettuali e possono essere derogate o modificate solo
espressamente.
Art. 2.
(Finalità).
1. La legge garantisce il libero esercizio delle
professioni intellettuali in qualunque modo e forma
esercitate, anche in forma subordinata o collettiva, al fine
di tutelare gli interessi pubblici generali che la legge ad
esse ricollega, anche in ragione di pubbliche funzioni alle
medesime attribuite, ed allo scopo di garantire ai fruitori
dei servizi professionali la qualità e la correttezza della
prestazione richiesta.
2. La legge provvede affinché le professioni intellettuali
siano svolte secondo modalità che garantiscano il rispetto dei
princìpi della personalità della prestazione, del pluralismo,
dell'indipendenza, della responsabilità diretta ed individuale
del professionista, secondo regole di deontologia
legittimamente stabilite.
3. La legge provvede ad individuare i criteri per
garantire la concorrenza professionale, secondo canoni
compatibili con la natura delle prestazioni professionali e
con l'organizzazione delle professioni intellettuali.
Art. 3.
(Accesso).
1. L'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali
è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica se non
per le professioni cui sono demandate pubbliche funzioni e
fatto salvo l'esame di Stato per l'abilitazione professionale
nei casi previsti dalla legge.
Art. 4.
(Tirocinio).
1. La disciplina del tirocinio, ove richiesto dai singoli
ordinamenti professionali, deve rispondere ai requisiti di
effettività e di flessibilità dell'attività formativa e
contenere la previsione di possibili forme alternative di
durata omogenea che consentano lo svolgimento del tirocinio
anche contemporaneamente agli studi necessari per il
conseguimento del titolo professionale, purché sia garantito
comunque lo studio dei fondamenti teorici e deontologici della
professione.
2. Qualora per il tirocinio sia previsto l'espletamento da
parte del tirocinante di una attività lavorativa, devono
essere previste delle soglie minime di remunerazione e
specifiche detrazioni di imposta per il professionista presso
il quale il tirocinio viene effettuato.
Capo II
DISPOSIZIONI QUADRO SUGLI ORDINI PROFESSIONALI
Art. 5.
(Albi e ordini professionali).
1. La legge individua le attività professionali protette,
disponendo la formazione di appositi albi professionali e la
costituzione di ordini professionali di cui fanno parte gli
iscritti ai rispettivi albi, nonché la verifica periodica
degli albi da parte degli ordini, la certificazione attestante
la qualificazione professionale degli iscritti agli albi e la
qualità delle prestazioni professionali.
2. Gli ordini professionali svolgono le funzioni di tenuta
ed aggiornamento degli albi professionali, di formazione e di
aggiornamento professionale, di monitoraggio del mercato delle
prestazioni e di ricognizione dei contenuti tipici delle
prestazioni, di controllo della qualità e della correttezza
delle prestazioni, anche in relazione alle norme di
deontologia professionale, e di informazione del pubblico
circa i contenuti minimi delle singole prestazioni
professionali, anche mediante la diffusione delle relative
norme tecniche.
3. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati
a livello locale e nazionale, tenuto conto delle specifiche
necessità delle singole professioni, secondo quanto stabilito
dai rispettivi ordinamenti.
4. Gli ordini professionali sono enti pubblici non
economici e sono soggetti alla vigilanza del Ministro della
giustizia. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche
previste dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni, e dall'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. La legge indica in quali casi gli atti e le
deliberazioni degli ordini professionali sono soggetti ad
approvazione del Ministro della giustizia il quale, salvo che
la legge non disponga diversamente, può negarla solo per
motivi di legittimità.
Art. 6.
(Assicurazione professionale).
1. L'esercizio delle professioni protette è subordinato
alla prestazione da parte del professionista di idonea
garanzia assicurativa per la responsabilità civile conseguente
ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale,
tale da assicurare l'effettivo risarcimento del danno anche in
caso di attività professionale svolta da dipendenti e da
collaboratori.
2. Ciascun ordine professionale, tramite il proprio
consiglio nazionale, assume le deliberazioni necessarie per
l'attuazione del comma 1, che sono soggette ad approvazione da
parte del Ministro della giustizia che verifica la congruità
delle coperture assicurative previste dal medesimo comma 1.
Art. 7.
(Consigli nazionali).
1. I consigli nazionali degli ordini professionali:
a) esercitano le funzioni di vigilanza, indirizzo,
coordinamento e rappresentanza istituzionale degli iscritti a
livello nazionale;
b) adottano atti sostitutivi in caso di inerzia
dei consigli locali;
c) adottano misure idonee ad assicurare la
completa informazione in materia di prestazioni
professionali;
d) procedono all'approvazione delle tariffe con
riferimento alla complessità e alla qualità della singola
prestazione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11;
e) esercitano la potestà regolamentare in materia
di organizzazione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo
12;
f) adottano i codici deontologici previsti
dall'articolo 10.
Art. 8.
(Consigli locali).
1. Ai consigli locali degli ordini professionali sono
attribuite le funzioni in materia di formazione e di tutela
degli albi professionali nonché ogni altra funzione non
espressamente attribuita ai consigli nazionali, compreso il
controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione agli
albi.
2. Le deliberazioni degli organi locali devono tenere
conto degli indirizzi e dei princìpi adottati in materia dai
consigli nazionali.
Art. 9.
(Sistemi elettorali).
1. La legge assicura che i meccanismi elettorali stabiliti
per la nomina degli organi degli ordini professionali
garantiscano la trasparenza delle procedure, la tutela delle
minoranze e la disciplina in materia di ineleggibilità, di
incompatibilità e di decadenza.
2. Possono essere stabiliti, con i regolamenti da adottare
ai sensi dell'articolo 12, particolari limiti all'elezione nel
medesimo organo di professionisti associati nella stessa
società professionale.
Art. 10.
(Codici deontologici).
1. Gli ordini professionali sono obbligati ad emanare un
codice deontologico, valido per tutte le articolazioni
territoriali del medesimo ordine, elaborando le regole
ritenute idonee a garantire la correttezza e la qualità della
prestazione professionale, secondo i princìpi dettati dalla
presente legge e dalle leggi che regolano ciascun ordinamento
professionale.
2. Il codice deontologico è adottato dal consiglio
nazionale dell'ordine professionale con deliberazione assunta
previa consultazione degli organi locali ed approvata dal
Ministro della giustizia.
Art. 11.
(Tariffe).
1. Le tariffe per le prestazioni professionali sono
stabilite dai rispettivi ordini professionali secondo le norme
fissate in ciascun ordinamento con riferimento alla
complessità e alla qualità della singola prestazione; salvo
quanto stabilito al comma 2, esse non sono vincolanti ma ad
esse si può fare riferimento in caso di mancata determinazione
consensuale del compenso spettante al professionista.
2. Possono essere fissate tariffe massime inderogabili; le
tariffe minime possono essere dichiarate inderogabili solo nel
caso di prestazioni professionali imposte come obbligatorie o
che costituiscono esercizio di pubblica funzione.
3. Le deliberazioni in materia di tariffe inderogabili
sono approvate dal Ministro della giustizia.
Art. 12.
(Potestà regolamentare).
1. I consigli nazionali degli ordini professionali
adottano il regolamento per l'organizzazione interna degli
organi, in attuazione della disciplina stabilita dalla
normativa nazionale.
2. I regolamenti organizzativi sono soggetti ad
impugnativa davanti agli organi di giustizia amministrativa da
parte del Ministro della giustizia, degli organi locali
dell'ordine professionale e dei rispettivi presidenti.
Art. 13.
(Pubblicità).
1. La pubblicità delle attività professionali è
consentita, purché sia effettuata garantendo la correttezza
dell'informazione pubblicitaria e nel rispetto delle norme
deontologiche stabilite in materia, anche con riferimento al
decoro ed al prestigio della professione.
Art. 14.
(Poteri sostitutivi e di controllo).
1. Il controllo sugli organi locali degli ordini
professionali è attribuito ai consigli nazionali i quali
possono esercitare poteri sostitutivi e, nei casi più gravi,
chiedere al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli
locali.
2. Il Ministro della giustizia esercita i poteri di
controllo sull'attività degli organi nazionali degli ordini
professionali, anche con riferimento all'esercizio dei poteri
di cui al comma 1; in caso di assoluta e rilevante gravità può
esercitare poteri sostitutivi per il tempo strettamente
necessario.
3. In caso di estrema gravità il Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della giustizia, può deliberare lo
scioglimento dei consigli nazionali degli ordini
professionali, previo parere non vincolante delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti.
Art. 15.
(Sistema disciplinare).
1. La funzione disciplinare è attribuita ad organi
nazionali e locali degli ordini professionali, non
giurisdizionali, competenti per legge all'esercizio del potere
disciplinare, distinti dagli organi gestionali degli ordini e
composti con modalità idonee ad assicurare adeguate
rappresentatività, imparzialità e indipendenza.
2. Le norme in materia disciplinare garantiscono lo
svolgimento di un giusto procedimento con specifico
riferimento all'equilibrio delle diverse posizioni
processuali, alle impugnazioni avverso i provvedimenti degli
organi locali presso gli organi nazionali nonché
all'esperibilità del ricorso in Cassazione avverso i
provvedimenti degli organi nazionali esclusivamente per motivi
di diritto; individuano le regole ed i meccanismi processuali
idonei a consentire l'efficace esercizio dell'azione
disciplinare e la celere conclusione del procedimento, con
attribuzione al Ministro della giustizia del potere di
esercizio, in via sostitutiva, dell'azione disciplinare e con
la previsione della sua partecipazione al procedimento nei
casi di inerzia dell'ordine professionale competente.
Capo III
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
Sezione I
Disposizioni comuni
Art. 16.
(Disposizioni generali).
1. E' vietato costituire, esercitare o dirigere società
per l'esercizio delle attività professionali protette in forma
diversa da quanto previsto dalla presente legge, salvo quanto
stabilito ai commi 2 e 3. La violazione del divieto determina
la nullità della società e degli atti da essa compiuti e
costituisce infrazione disciplinare.
2. La presente legge non si applica alle professioni i cui
ordinamenti già disciplinano l'esercizio collettivo
dell'attività professionale.
3. E' fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre
1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione
di associazioni tra professionisti.
Art. 17.
(Incarico e prestazioni professionali).
1. L'incarico professionale può essere conferito
direttamente al singolo associato od alla società; in tale
ultimo caso la società è tenuta a comunicare contestualmente
al cliente il nome del professionista cui è affidato
l'incarico stesso.
2. La prestazione professionale è svolta direttamente dal
singolo professionista, secondo le regole, anche
deontologiche, della professione di appartenenza.
3. Ciascun professionista è personalmente ed
illimitatamente responsabile dell'attività da lui svolta.
4. La società è solidalmente responsabile, con l'intero
suo patrimonio, dei danni subiti dal terzo in conseguenza
dell'espletamento dell'incarico professionale.
Art. 18.
(Responsabilità disciplinare).
1. Qualora l'infrazione disciplinare commessa dal
professionista sia ricollegabile a direttive imposte dalla
società, la società stessa risponde disciplinarmente nello
stesso modo in cui risponde il professionista.
2. La società risponde altresì disciplinarmente delle
infrazioni a norme legislative, regolamentari e deontologiche
ad essa direttamente imputabili.
3. La responsabilità disciplinare della società si estende
anche agli amministratori ed ai soci che, nell'esercizio dei
loro poteri deliberativi e di direzione, hanno determinato il
comportamento illecito della società.
Art. 19.
(Ordini professionali).
1. Gli ordini professionali esercitano nei confronti dei
soci e della società tutte le funzioni ed i poteri previsti
dal capo II e dai singoli ordinamenti professionali.
2. La violazione dei patti sociali può essere assunta come
infrazione disciplinare.
Art. 20.
(Società di persone).
1. Le persone fisiche esercenti una stessa professione
intellettuale protetta possono costituire società di persone
aventi per oggetto l'esercizio in comune della professione.
Art. 21.
(Società di capitali).
1. Le società tra professionisti possono essere costituite
anche in forma di società di capitali.
2. Possono essere soci delle società di capitali anche
persone fisiche o giuridiche non iscritte ad albi
professionali o che, pur essendo iscritte, non svolgono
l'attività oggetto della società. La quota di capitale
appartenente ai soci professionisti iscritti ad albi
professionali che esercitano la propria attività nella società
deve in ogni caso essere superiore ai due terzi del capitale
sociale.
3. Nel caso in cui si verifichi la presenza di soci di cui
al comma 2, la maggioranza degli amministratori deve essere
costituita da soci professionisti iscritti ad albi
professionali che esercitano la propria attività nella
società.
4. La denominazione sociale non può contenere il nome di
soci di cui al comma 2.
Art. 22.
(Partecipazione a più società).
1. Ogni socio può partecipare ad una sola società
professionale e non può esercitare la medesima attività
professionale a titolo individuale salvo il caso che la sua
partecipazione ad altra società avvenga con le modalità di cui
al comma 2 dell'articolo 21.
2. Gli incarichi professionali in corso di svolgimento
alla data di costituzione della società sono trasferiti alla
società stessa; di tale trasferimento deve essere data
immediata comunicazione al cliente. Analoga comunicazione deve
essere fatta al cliente in caso di scioglimento della
società.
3. In entrambi i casi di cui al comma 2, il cliente ha
facoltà di recesso senza oneri a proprio carico, anche se
previsti dalle tariffe professionali.
Art. 23.
(Società multiprofessionali).
1. Possono costituirsi nei modi e con le forme previsti
dalla presente legge società con soci esercenti differenti
professioni intellettuali al fine di effettuare prestazioni
professionali diverse ma coordinate tra loro.
2. Non è consentita la partecipazione di soggetti
esercenti attività ritenute per legge, regolamento o norma
deontologica, incompatibili con quelle proprie della
società.
3. Le società previste dal presente articolo possono
effettuare le prestazioni proprie di una determinata
professione solo attraverso uno o più soci abilitati
all'esercizio di tale professione.
Sezione II
Costituzione della società
Art. 24.
(Forma e condizioni).
1. La costituzione della società di professionisti deve
avvenire, sotto pena di nullità, tramite scrittura privata con
sottoscrizione autenticata o tramite patto pubblico.
2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 37 sono
determinate le condizioni per la costituzione della società e
per la sua iscrizione all'albo professionale, valevoli per le
singole professioni.
3. Le società possono svolgere la propria attività solo a
seguito della iscrizione all'albo professionale.
Art. 25.
(Denominazione sociale).
1. La denominazione sociale è costituita dal nome di tutti
i soci ovvero dal nome di almeno due soci con l'indicazione "e
altri", se presenti.
2. Il nome di uno o più professionisti non più associati
può essere conservato nella denominazione sociale a condizione
che il socio cessato non eserciti più la professione, che vi
sia il suo consenso, espresso anche preventivamente alla
cessazione, o dei suoi eredi, che sia introdotta nella
denominazione un'indicazione idonea relativa alla cessazione
della sua partecipazione e che nella società continui ad
esercitare almeno uno dei professionisti che abbia esercitato
nella società stessa insieme al socio cessato.
Art. 26.
(Conferimenti).
1. Nell'atto costitutivo della società possono essere
previsti conferimenti da parte dei soci sia in denaro che in
natura.
2. Il valore dei conferimenti in natura è determinato dai
soci concordemente.
3. Una quota degli utili della società, non superiore al
50 per cento, può essere attribuita ai soci in ragione dei
conferimenti da essi effettuati.
Art. 27.
(Durata).
1. La durata della società è stabilita nell'atto
costitutivo.
2. E' in ogni caso consentito il recesso dalla società con
preavviso di almeno un anno, salvo che ricorra una giusta
causa.
Art. 28.
(Oggetto).
1. La società tra professionisti può assumere per oggetto
esclusivamente lo svolgimento dell'attività professionale.
2. La società può rendersi acquirente di beni e diritti di
qualsiasi natura che siano strumentali all'esercizio
professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale
scopo.
3. Gli atti compiuti in violazione del presente articolo
sono inefficaci nei confronti della società e spiegano i loro
effetti in capo a coloro che li hanno compiuti in nome della
società e di coloro che comunque li hanno autorizzati.
Art. 29.
(Modifiche statutarie).
1. Le modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto
sociale della società possono essere adottate solo con il
consenso di tutti i soci.
2. Le cessioni delle partecipazioni sociali non sono
consentite, tranne quelle tra professionisti già associati, se
previste dallo statuto sociale.
Sezione III
Norme di funzionamento
Art. 30.
(Organi della società).
1. Sono organi della società l'assemblea dei soci e
l'organo di amministrazione.
2. L'assemblea dei soci nomina e revoca uno o più
amministratori, ai sensi di quanto stabilito dallo statuto
sociale; provvede all'approvazione del bilancio, alla
determinazione degli utili ed alla loro eventuale
distribuzione; esercita tutti i poteri che le sono conferiti
dallo statuto sociale.
3. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia
l'importo della sua partecipazione sociale.
4. Gli amministratori durano in carica per il termine
stabilito nello statuto, che non può essere superiore al
termine stabilito nei regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo 12, e deliberano a maggioranza semplice.
5. La rappresentanza della società spetta agli
amministratori disgiuntamente, salvo diversa disposizione
statutaria.
6. Gli amministratori rispondono solidalmente ed
illimitatamente per gli atti compiuti in nome della
società.
Art. 31.
(Esclusione del socio).
1. L'esclusione del socio è deliberata da almeno i due
terzi degli altri soci; essa avviene di diritto in caso di
cancellazione o di radiazione del socio dall'albo
professionale.
2. La sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale costituisce giusta causa di esclusione da
deliberare con la maggioranza semplice dei soci escludendo dal
computo il socio sospeso.
Art. 32.
(Scioglimento).
1. La società si scioglie, oltre che nei casi previsti
dalla legge e dallo statuto sociale, anche in quelli
eventualmente previsti dai regolamenti di cui all'articolo
12.
2. Ciascun socio, in caso di contestazione sullo
scioglimento della società ovvero nelle more dei relativi
adempimenti formali, ha diritto di svolgere la propria
attività professionale, con il solo obbligo di comunicare tale
intento al proprio ordine professionale.
Sezione IV
Norme finali
Art. 33.
(Rinvio).
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente
legge, dai regolamenti di cui all'articolo 12 e dagli statuti
sociali, si applicano alle società tra professionisti, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nei capi I e II
del titolo V del libro V del codice civile.
2. All'articolo 2249 del codice civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Le società tra professionisti iscritti ad albi sono
disciplinate da leggi speciali".
Art. 34.
(Società in accomandita).
1. Possono essere soci accomandatari solo i soci
professionisti iscritti ad albi professionali.
2. La quota complessiva di capitale sociale spettante ai
soci accomandatari deve superare la metà del capitale
stesso.
Art. 35.
(Società cooperative).
1. Nelle società cooperative il numero dei soci non può
essere inferiore a cinque.
2. Possono essere ammessi quali soci delle società
cooperative solo professionisti iscritti ad albi professionali
e non sono ammessi soci sovventori.
3. Per l'ammissione di nuovi soci e per il trasferimento
delle quote delle società cooperative è necessario il consenso
di tutti i soci.
Sezione V
Disciplina previdenziale e fiscale
Art. 36.
(Norme previdenziali e fiscali).
1. L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a
tutti gli obblighi e ai diritti previsti dalle norme vigenti
in materia di previdenza.
2. I redditi della società sono imputati a ciascun socio,
indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla sua
quota di partecipazione e sono considerati, ai fini fiscali,
soltanto in capo ad esso, come redditi professionali, se
derivanti da specifiche prestazioni professionali della
società, e come redditi da partecipazione in società di
persone, se derivanti da altre fonti reddituali.
3. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro
conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, come redditi
di capitale.
Capo IV
NORME DI ATTUAZIONE
Art. 37.
(Delega al Governo per l'adeguamento
della legislazione).
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti
legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, al fine di adeguare le leggi che
regolamentano le specifiche professioni intellettuali alle
disposizioni della presente legge nell'ambito dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) introdurre esclusivamente le modifiche
strettamente necessarie all'attuazione della presente
legge;
b) valutare e tenere conto delle specificità dei
singoli ordinamenti professionali quali risultanti dalla
normativa in vigore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo sono emanati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentiti il Ministro della giustizia ed i
Ministri competenti in relazione alla natura della
professione.