XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1890




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Oggetto).

        1. La presente legge disciplina le professioni intellettuali e le rispettive forme organizzative.
        2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi generali dell'ordinamento in materia di professioni intellettuali e possono essere derogate o modificate solo espressamente.


Art. 2.

(Finalità).

        1. La legge garantisce il libero esercizio delle professioni intellettuali in qualunque modo e forma esercitate, anche in forma subordinata o collettiva, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la legge ad esse ricollega, anche in ragione di pubbliche funzioni alle medesime attribuite, ed allo scopo di garantire ai fruitori dei servizi professionali la qualità e la correttezza della prestazione richiesta.
        2. La legge provvede affinché le professioni intellettuali siano svolte secondo modalità che garantiscano il rispetto dei princìpi della personalità della prestazione, del pluralismo, dell'indipendenza, della responsabilità diretta ed individuale del professionista, secondo regole di deontologia legittimamente stabilite.
        3. La legge provvede ad individuare i criteri per garantire la concorrenza professionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni professionali e con l'organizzazione delle professioni intellettuali.

Art. 3.

(Accesso).

        1. L'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica se non per le professioni cui sono demandate pubbliche funzioni e fatto salvo l'esame di Stato per l'abilitazione professionale nei casi previsti dalla legge.


Art. 4.

(Tirocinio).

        1. La disciplina del tirocinio, ove richiesto dai singoli ordinamenti professionali, deve rispondere ai requisiti di effettività e di flessibilità dell'attività formativa e contenere la previsione di possibili forme alternative di durata omogenea che consentano lo svolgimento del tirocinio anche contemporaneamente agli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, purché sia garantito comunque lo studio dei fondamenti teorici e deontologici della professione.
        2. Qualora per il tirocinio sia previsto l'espletamento da parte del tirocinante di una attività lavorativa, devono essere previste delle soglie minime di remunerazione e specifiche detrazioni di imposta per il professionista presso il quale il tirocinio viene effettuato.


Capo II

DISPOSIZIONI QUADRO SUGLI ORDINI PROFESSIONALI


Art. 5.

(Albi e ordini professionali).

        1. La legge individua le attività professionali protette, disponendo la formazione di appositi albi professionali e la costituzione di ordini professionali di cui fanno parte gli iscritti ai rispettivi albi, nonché la verifica periodica degli albi da parte degli ordini, la certificazione attestante la qualificazione professionale degli iscritti agli albi e la qualità delle prestazioni professionali.
        2. Gli ordini professionali svolgono le funzioni di tenuta ed aggiornamento degli albi professionali, di formazione e di aggiornamento professionale, di monitoraggio del mercato delle prestazioni e di ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni, di controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni, anche in relazione alle norme di deontologia professionale, e di informazione del pubblico circa i contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche.
        3. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati a livello locale e nazionale, tenuto conto delle specifiche necessità delle singole professioni, secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.
        4. Gli ordini professionali sono enti pubblici non economici e sono soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        5. La legge indica in quali casi gli atti e le deliberazioni degli ordini professionali sono soggetti ad approvazione del Ministro della giustizia il quale, salvo che la legge non disponga diversamente, può negarla solo per motivi di legittimità.


Art. 6.

(Assicurazione professionale).

        1. L'esercizio delle professioni protette è subordinato alla prestazione da parte del professionista di idonea garanzia assicurativa per la responsabilità civile conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, tale da assicurare l'effettivo risarcimento del danno anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti e da collaboratori.
        2. Ciascun ordine professionale, tramite il proprio consiglio nazionale, assume le deliberazioni necessarie per l'attuazione del comma 1, che sono soggette ad approvazione da parte del Ministro della giustizia che verifica la congruità delle coperture assicurative previste dal medesimo comma 1.


Art. 7.

(Consigli nazionali).

        1. I consigli nazionali degli ordini professionali:

            a) esercitano le funzioni di vigilanza, indirizzo, coordinamento e rappresentanza istituzionale degli iscritti a livello nazionale;

            b) adottano atti sostitutivi in caso di inerzia dei consigli locali;

            c) adottano misure idonee ad assicurare la completa informazione in materia di prestazioni professionali;

            d) procedono all'approvazione delle tariffe con riferimento alla complessità e alla qualità della singola prestazione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11;

            e) esercitano la potestà regolamentare in materia di organizzazione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 12;

            f) adottano i codici deontologici previsti dall'articolo 10.


Art. 8.

(Consigli locali).

        1. Ai consigli locali degli ordini professionali sono attribuite le funzioni in materia di formazione e di tutela degli albi professionali nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ai consigli nazionali, compreso il controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione agli albi.
        2. Le deliberazioni degli organi locali devono tenere conto degli indirizzi e dei princìpi adottati in materia dai consigli nazionali.


Art. 9.

(Sistemi elettorali).

        1. La legge assicura che i meccanismi elettorali stabiliti per la nomina degli organi degli ordini professionali garantiscano la trasparenza delle procedure, la tutela delle minoranze e la disciplina in materia di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza.
        2. Possono essere stabiliti, con i regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 12, particolari limiti all'elezione nel medesimo organo di professionisti associati nella stessa società professionale.


Art. 10.

(Codici deontologici).

        1. Gli ordini professionali sono obbligati ad emanare un codice deontologico, valido per tutte le articolazioni territoriali del medesimo ordine, elaborando le regole ritenute idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, secondo i princìpi dettati dalla presente legge e dalle leggi che regolano ciascun ordinamento professionale.
        2. Il codice deontologico è adottato dal consiglio nazionale dell'ordine professionale con deliberazione assunta previa consultazione degli organi locali ed approvata dal Ministro della giustizia.


Art. 11.

(Tariffe).

        1. Le tariffe per le prestazioni professionali sono stabilite dai rispettivi ordini professionali secondo le norme fissate in ciascun ordinamento con riferimento alla complessità e alla qualità della singola prestazione; salvo quanto stabilito al comma 2, esse non sono vincolanti ma ad esse si può fare riferimento in caso di mancata determinazione consensuale del compenso spettante al professionista.
        2. Possono essere fissate tariffe massime inderogabili; le tariffe minime possono essere dichiarate inderogabili solo nel caso di prestazioni professionali imposte come obbligatorie o che costituiscono esercizio di pubblica funzione.
        3. Le deliberazioni in materia di tariffe inderogabili sono approvate dal Ministro della giustizia.


Art. 12.

(Potestà regolamentare).

        1. I consigli nazionali degli ordini professionali adottano il regolamento per l'organizzazione interna degli organi, in attuazione della disciplina stabilita dalla normativa nazionale.
        2. I regolamenti organizzativi sono soggetti ad impugnativa davanti agli organi di giustizia amministrativa da parte del Ministro della giustizia, degli organi locali dell'ordine professionale e dei rispettivi presidenti.


Art. 13.

(Pubblicità).

        1. La pubblicità delle attività professionali è consentita, purché sia effettuata garantendo la correttezza dell'informazione pubblicitaria e nel rispetto delle norme deontologiche stabilite in materia, anche con riferimento al decoro ed al prestigio della professione.


Art. 14.

(Poteri sostitutivi e di controllo).

        1. Il controllo sugli organi locali degli ordini professionali è attribuito ai consigli nazionali i quali possono esercitare poteri sostitutivi e, nei casi più gravi, chiedere al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli locali.
        2. Il Ministro della giustizia esercita i poteri di controllo sull'attività degli organi nazionali degli ordini professionali, anche con riferimento all'esercizio dei poteri di cui al comma 1; in caso di assoluta e rilevante gravità può esercitare poteri sostitutivi per il tempo strettamente necessario.
        3. In caso di estrema gravità il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, può deliberare lo scioglimento dei consigli nazionali degli ordini professionali, previo parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.


Art. 15.

(Sistema disciplinare).

        1. La funzione disciplinare è attribuita ad organi nazionali e locali degli ordini professionali, non giurisdizionali, competenti per legge all'esercizio del potere disciplinare, distinti dagli organi gestionali degli ordini e composti con modalità idonee ad assicurare adeguate rappresentatività, imparzialità e indipendenza.
        2. Le norme in materia disciplinare garantiscono lo svolgimento di un giusto procedimento con specifico riferimento all'equilibrio delle diverse posizioni processuali, alle impugnazioni avverso i provvedimenti degli organi locali presso gli organi nazionali nonché all'esperibilità del ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti degli organi nazionali esclusivamente per motivi di diritto; individuano le regole ed i meccanismi processuali idonei a consentire l'efficace esercizio dell'azione disciplinare e la celere conclusione del procedimento, con attribuzione al Ministro della giustizia del potere di esercizio, in via sostitutiva, dell'azione disciplinare e con la previsione della sua partecipazione al procedimento nei casi di inerzia dell'ordine professionale competente.

Capo III

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI


Sezione I

Disposizioni comuni


Art. 16.

(Disposizioni generali).

        1. E' vietato costituire, esercitare o dirigere società per l'esercizio delle attività professionali protette in forma diversa da quanto previsto dalla presente legge, salvo quanto stabilito ai commi 2 e 3. La violazione del divieto determina la nullità della società e degli atti da essa compiuti e costituisce infrazione disciplinare.
        2. La presente legge non si applica alle professioni i cui ordinamenti già disciplinano l'esercizio collettivo dell'attività professionale.
        3. E' fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.


Art. 17.

(Incarico e prestazioni professionali).

        1. L'incarico professionale può essere conferito direttamente al singolo associato od alla società; in tale ultimo caso la società è tenuta a comunicare contestualmente al cliente il nome del professionista cui è affidato l'incarico stesso.
        2. La prestazione professionale è svolta direttamente dal singolo professionista, secondo le regole, anche deontologiche, della professione di appartenenza.
        3. Ciascun professionista è personalmente ed illimitatamente responsabile dell'attività da lui svolta.
        4. La società è solidalmente responsabile, con l'intero suo patrimonio, dei danni subiti dal terzo in conseguenza dell'espletamento dell'incarico professionale.

Art. 18.

(Responsabilità disciplinare).

        1. Qualora l'infrazione disciplinare commessa dal professionista sia ricollegabile a direttive imposte dalla società, la società stessa risponde disciplinarmente nello stesso modo in cui risponde il professionista.
        2. La società risponde altresì disciplinarmente delle infrazioni a norme legislative, regolamentari e deontologiche ad essa direttamente imputabili.
        3. La responsabilità disciplinare della società si estende anche agli amministratori ed ai soci che, nell'esercizio dei loro poteri deliberativi e di direzione, hanno determinato il comportamento illecito della società.


Art. 19.

(Ordini professionali).

        1. Gli ordini professionali esercitano nei confronti dei soci e della società tutte le funzioni ed i poteri previsti dal capo II e dai singoli ordinamenti professionali.
        2. La violazione dei patti sociali può essere assunta come infrazione disciplinare.


Art. 20.

(Società di persone).

        1. Le persone fisiche esercenti una stessa professione intellettuale protetta possono costituire società di persone aventi per oggetto l'esercizio in comune della professione.


Art. 21.

(Società di capitali).

        1. Le società tra professionisti possono essere costituite anche in forma di società di capitali.
        2. Possono essere soci delle società di capitali anche persone fisiche o giuridiche non iscritte ad albi professionali o che, pur essendo iscritte, non svolgono l'attività oggetto della società. La quota di capitale appartenente ai soci professionisti iscritti ad albi professionali che esercitano la propria attività nella società deve in ogni caso essere superiore ai due terzi del capitale sociale.
        3. Nel caso in cui si verifichi la presenza di soci di cui al comma 2, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci professionisti iscritti ad albi professionali che esercitano la propria attività nella società.
        4. La denominazione sociale non può contenere il nome di soci di cui al comma 2.


Art. 22.

(Partecipazione a più società).

        1. Ogni socio può partecipare ad una sola società professionale e non può esercitare la medesima attività professionale a titolo individuale salvo il caso che la sua partecipazione ad altra società avvenga con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 21.
        2. Gli incarichi professionali in corso di svolgimento alla data di costituzione della società sono trasferiti alla società stessa; di tale trasferimento deve essere data immediata comunicazione al cliente. Analoga comunicazione deve essere fatta al cliente in caso di scioglimento della società.
        3. In entrambi i casi di cui al comma 2, il cliente ha facoltà di recesso senza oneri a proprio carico, anche se previsti dalle tariffe professionali.


Art. 23.

(Società multiprofessionali).

        1. Possono costituirsi nei modi e con le forme previsti dalla presente legge società con soci esercenti differenti professioni intellettuali al fine di effettuare prestazioni professionali diverse ma coordinate tra loro.
        2. Non è consentita la partecipazione di soggetti esercenti attività ritenute per legge, regolamento o norma deontologica, incompatibili con quelle proprie della società.
        3. Le società previste dal presente articolo possono effettuare le prestazioni proprie di una determinata professione solo attraverso uno o più soci abilitati all'esercizio di tale professione.


Sezione II

Costituzione della società


Art. 24.

(Forma e condizioni).

        1. La costituzione della società di professionisti deve avvenire, sotto pena di nullità, tramite scrittura privata con sottoscrizione autenticata o tramite patto pubblico.
        2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 37 sono determinate le condizioni per la costituzione della società e per la sua iscrizione all'albo professionale, valevoli per le singole professioni.
        3. Le società possono svolgere la propria attività solo a seguito della iscrizione all'albo professionale.


Art. 25.

(Denominazione sociale).

        1. La denominazione sociale è costituita dal nome di tutti i soci ovvero dal nome di almeno due soci con l'indicazione "e altri", se presenti.
        2. Il nome di uno o più professionisti non più associati può essere conservato nella denominazione sociale a condizione che il socio cessato non eserciti più la professione, che vi sia il suo consenso, espresso anche preventivamente alla cessazione, o dei suoi eredi, che sia introdotta nella denominazione un'indicazione idonea relativa alla cessazione della sua partecipazione e che nella società continui ad esercitare almeno uno dei professionisti che abbia esercitato nella società stessa insieme al socio cessato.


Art. 26.

(Conferimenti).

        1. Nell'atto costitutivo della società possono essere previsti conferimenti da parte dei soci sia in denaro che in natura.
        2. Il valore dei conferimenti in natura è determinato dai soci concordemente.
        3. Una quota degli utili della società, non superiore al 50 per cento, può essere attribuita ai soci in ragione dei conferimenti da essi effettuati.


Art. 27.

(Durata).

        1. La durata della società è stabilita nell'atto costitutivo.
        2. E' in ogni caso consentito il recesso dalla società con preavviso di almeno un anno, salvo che ricorra una giusta causa.


Art. 28.

(Oggetto).

        1. La società tra professionisti può assumere per oggetto esclusivamente lo svolgimento dell'attività professionale.
        2. La società può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all'esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.
        3. Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono inefficaci nei confronti della società e spiegano i loro effetti in capo a coloro che li hanno compiuti in nome della società e di coloro che comunque li hanno autorizzati.

Art. 29.

(Modifiche statutarie).

        1. Le modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto sociale della società possono essere adottate solo con il consenso di tutti i soci.
        2. Le cessioni delle partecipazioni sociali non sono consentite, tranne quelle tra professionisti già associati, se previste dallo statuto sociale.


Sezione III

Norme di funzionamento


Art. 30.

(Organi della società).

        1. Sono organi della società l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione.
        2. L'assemblea dei soci nomina e revoca uno o più amministratori, ai sensi di quanto stabilito dallo statuto sociale; provvede all'approvazione del bilancio, alla determinazione degli utili ed alla loro eventuale distribuzione; esercita tutti i poteri che le sono conferiti dallo statuto sociale.
        3. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della sua partecipazione sociale.
        4. Gli amministratori durano in carica per il termine stabilito nello statuto, che non può essere superiore al termine stabilito nei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 12, e deliberano a maggioranza semplice.
        5. La rappresentanza della società spetta agli amministratori disgiuntamente, salvo diversa disposizione statutaria.
        6. Gli amministratori rispondono solidalmente ed illimitatamente per gli atti compiuti in nome della società.

Art. 31.

(Esclusione del socio).

        1. L'esclusione del socio è deliberata da almeno i due terzi degli altri soci; essa avviene di diritto in caso di cancellazione o di radiazione del socio dall'albo professionale.
        2. La sospensione dall'esercizio dell'attività professionale costituisce giusta causa di esclusione da deliberare con la maggioranza semplice dei soci escludendo dal computo il socio sospeso.


Art. 32.

(Scioglimento).

        1. La società si scioglie, oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto sociale, anche in quelli eventualmente previsti dai regolamenti di cui all'articolo 12.
        2. Ciascun socio, in caso di contestazione sullo scioglimento della società ovvero nelle more dei relativi adempimenti formali, ha diritto di svolgere la propria attività professionale, con il solo obbligo di comunicare tale intento al proprio ordine professionale.


Sezione IV

Norme finali


Art. 33.

(Rinvio).

        1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, dai regolamenti di cui all'articolo 12 e dagli statuti sociali, si applicano alle società tra professionisti, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei capi I e II del titolo V del libro V del codice civile.
        2. All'articolo 2249 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        "Le società tra professionisti iscritti ad albi sono disciplinate da leggi speciali".


Art. 34.

(Società in accomandita).

        1. Possono essere soci accomandatari solo i soci professionisti iscritti ad albi professionali.
        2. La quota complessiva di capitale sociale spettante ai soci accomandatari deve superare la metà del capitale stesso.


Art. 35.

(Società cooperative).

        1. Nelle società cooperative il numero dei soci non può essere inferiore a cinque.
        2. Possono essere ammessi quali soci delle società cooperative solo professionisti iscritti ad albi professionali e non sono ammessi soci sovventori.
        3. Per l'ammissione di nuovi soci e per il trasferimento delle quote delle società cooperative è necessario il consenso di tutti i soci.


Sezione V

Disciplina previdenziale e fiscale


Art. 36.

(Norme previdenziali e fiscali).

        1. L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e ai diritti previsti dalle norme vigenti in materia di previdenza.
        2. I redditi della società sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla sua quota di partecipazione e sono considerati, ai fini fiscali, soltanto in capo ad esso, come redditi professionali, se derivanti da specifiche prestazioni professionali della società, e come redditi da partecipazione in società di persone, se derivanti da altre fonti reddituali.
        3. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.


Capo IV

NORME DI ATTUAZIONE


Art. 37.

(Delega al Governo per l'adeguamento
della legislazione).

        1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare le leggi che regolamentano le specifiche professioni intellettuali alle disposizioni della presente legge nell'ambito dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) introdurre esclusivamente le modifiche strettamente necessarie all'attuazione della presente legge;

            b) valutare e tenere conto delle specificità dei singoli ordinamenti professionali quali risultanti dalla normativa in vigore.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono emanati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della giustizia ed i Ministri competenti in relazione alla natura della professione.



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