XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1889
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la provincia di Busto Arsizio nell'ambito
della regione Lombardia.
2. La circoscrizione della provincia di Busto Arsizio, con
capoluogo Busto Arsizio, comprende i comuni di: Arconate,
Arsago Seprio, Bernate Ticino, Besnate, Buscate, Busto
Arsizio, Busto Garolfo, Cairate, Canegrate, Cardano al Campo,
Caronno Pertusella, Casorezzo, Casorate Sempione, Cassano
Magnago, Castano Primo, Castellanza, Cavaria con Premezzo,
Cerro Maggiore, Cislago, Cuggiono, Dairago, Fagnano Olona,
Ferno, Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla
Minore, Inveruno, Jerago con Orago, Legnano, Lonate Pozzolo,
Magnago, Marnate, Nerviano, Nosate, Oggiona con Santo Stefano,
Olgiate Olona, Origgio, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con
Induno, Samarate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona,
Saronno, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo,
Turbigo, Uboldo, Vanzaghello, Cortese, Vizzola Ticino.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge la regione Lombardia provvede alla
ridefinizione degli ambiti territoriali, al fine di
conformarli al nuovo assetto provinciale derivante dalla
istituzione della provincia di Busto Arsizio.
Art. 2.
1. La provincia di Busto Arsizio č titolare di funzioni
proprie e di funzioni conferite con leggi statali e regionali,
secondo il principio di sussidiarietā.
Art. 3.
1. Le prime elezioni del presidente della provincia e del
consiglio provinciale di Busto Arsizio hanno luogo entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali di
Busto Arsizio hanno luogo in concomitanza con l'elezione per
il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio
dello Stato.
2. Fino all'elezione del presidente della provincia e del
consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per
consentire il funzionamento della nuova amministrazione sono
adottati da un commissario nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'interno.
Art. 4.
1. Le province di Milano e di Varese, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla
ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e
deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai
fini delle conseguenti ripartizioni con la costituenda
provincia di Busto Arsizio, da effettuare con apposita
delibera della giunta, in proporzione al territorio e alla
popolazione trasferiti alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dal
commissario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 con
il compito di curare ogni adempimento connesso alla
istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli
organi elettivi.
Art. 5.
1. Entro il termine di cui all'articolo 4 sono determinate
le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali della
provincia di Busto Arsizio, ai sensi dell'articolo 75 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 6.
1. I Ministri competenti, con proprio decreto, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adottano i provvedimenti necessari alla istituzione, nella
provincia di Busto Arsizio, degli uffici periferici
dell'amministrazione dello Stato.
2. I Ministri di cui al comma 1 sono autorizzati a
provvedere alle occorrenti variazione dei ruoli del personale,
indicando al Ministero dell'economia e delle finanze le
conseguenti variazioni da apportare nei bilanci di propria
competenza.
Art. 7.
1. Gli affari amministrativi pendenti, alla data di
entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici
territoriali del governo di Milano e di Varese e presso gli
altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle medesime
province e relativi a cittadini ed enti compresi nel
territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono
attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici
della provincia di cui al comma 1 dell' articolo 1.
Art. 8.
1. Le spese per i locali e il funzionamento di nuovi
uffici ed organi provinciali dello Stato sono poste a carico
delle competenti unitā previsionali di base nello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002. Il
Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti delega
la regione Lombardia a provvedere all'arredamento degli
edifici per il funzionamento degli uffici statali occorrenti e
alla loro costruzione nel caso in cui quelli reperibili sul
territorio non siano utilizzabili. Gli uffici necessari per il
funzionamento degli organi provinciali sono ripartiti sul
territorio e hanno la propria sede nella cittā di Busto
Arsizio.
Art. 9.
1. I Ministri competenti procedono alla revisione delle
circoscrizioni finanziarie e giudiziarie dei comuni di cui al
comma 2 dell' articolo 1, al fine di coordinarle ed
armonizzarle con l'ordinamento territoriale della provincia di
Busto Arsizio, sentito il parere della regione Lombardia.
Art. 10.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.