XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1885
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per la riforma della disciplina
relativa ai più gravi reati colposi contro le persone).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data in vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con gli altri Ministri interessati e
nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive dei codici civile e penale e dei codici di
procedura civile e di procedura penale, in conformità ai
princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.
2. Il Governo è altresì delegato ad emanare, anche con più
decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui
al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di
cui all'articolo 2, disposizioni per coordinare ed armonizzare
le norme adottate ai sensi del citato comma 1 con le altre
norme legislative vigenti in materia, nonché eventuali
disposizioni di carattere transitorio.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
essere informati all'obiettivo di sanzionare in modo adeguato
i comportamenti colposi provocanti grave danno alla persona,
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) modifica del disposto del primo e del secondo
comma dell'articolo 589 del codice penale nel senso di
prevedere per il reato di omicidio colposo la pena unica della
reclusione da tre a nove anni nonché, per quanto riguarda
l'omicidio colposo stradale, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da due a
sei anni;
b) modifica del disposto del secondo, terzo,
quarto e quinto comma dell'articolo 590 del codice penale nel
senso di prevedere per il reato di lesioni personali colpose
comportanti la totale inabilità della persona offesa la
procedibilità d'ufficio e la pena unica della reclusione da
due a sei anni, con elevazione a otto anni del limite di cui
al quarto comma, nonché, per quanto riguarda le lesioni
stradali, la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da due a sei anni;
c) previsione di duplicazione delle sanzioni
detentive, pecuniarie ed amministrative previste per i reati
di omicidio colposo e di lesioni colpose comportanti la totale
inabilità della persona offesa quando il responsabile risulti
avere agito potendo ritenere prevedibile l'evento.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
essere altresì informati all'obiettivo di garantire una
adeguata e rapida riparazione del danno verificato, sulla base
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) modifica delle norme procedurali penali per
quanto riguarda i processi relativi ad imputazione di omicidio
colposo o di lesioni personali colpose comportanti la totale
inabilità della persona offesa prevedendo che:
1) la durata complessiva delle indagini preliminari
non possa in nessun caso superare i sei mesi;
2) il decreto di citazione a giudizio debba essere
emesso entro un mese dalla chiusura delle indagini
preliminari;
3) l'udienza di comparizione debbe essere fissata non
oltre tre mesi dall'emissione del decreto di citazione a
giudizio;
4) tra un'udienza dibattimentale e l'altra non possa
intercorrere più di un mese;
5) la richiesta di giudizio abbreviato di cui
all'articolo 438 del codice di procedura penale e la richiesta
di applicazione delle pena su accordo delle parti di cui
all'articolo 444 stesso codice, siano effettuabili soltanto in
presenza del consenso delle persone offese dal reato o delle
parti civili individuate nella stessa vittima, se sopravissuta
e in grado di fornirlo, ovvero, e nell'ordine, in tutti i
parenti anche adottivi entro il primo grado, o in loro
mancanza, nel coniuge, o in sua mancanza, nel convivente, o in
mancanza, in tutti i parenti anche adottivi entro il secondo
grado;
b) modifica delle norme procedurali civili per
quanto riguarda i processi relativi a richieste di
risarcimento per morte o per lesioni personali comportanti la
totale inabilità della vittima nel senso che il giudice
istruttore debba fissare le udienze successive alla prima a
non oltre un mese l'una dall'altra, con divieto di effettuare
udienze di mero rinvio;
c) determinazione a livello nazionale del danno
biologico da fissare al punteggio più alto delle tabelle
applicate dai tribunali civili dei capoluoghi di regione alla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'articolo 1, con previsione di successivo adeguamento
automatico di tale punteggio alle variazioni di valore della
moneta, salva la possibilità di aumento del punteggio così
determinato in relazione alla gravità dei singoli casi;
d) riconoscimento indiscriminato del diritto dei
familiari superstiti, se parenti, anche adottivi, entro il
secondo grado, o del coniuge o del convivente, al risarcimento
integrale del danno biologico che sarebbe spettato alla
vittima deceduta;
e) determinazione del valore complessivo del danno
morale derivante da morte nel doppio della misura che sarebbe
stata dovuta alla vittima ove fosse sopravvissuta riportando
danno biologico del 100 per cento quando abbiano diritto al
risarcimento i parenti, anche adottivi, entro il primo grado o
il coniuge o il convivente, da soli o in concorso tra loro o
con altri parenti; e nella stessa misura del citato danno
biologico, del 100 per cento quando, in mancanza dei
superstiti indicati alla presente lettera, abbiano diritto al
risarcimento parenti entro il secondo grado, da soli o in
concorso con altri.
Art. 3.
(Parere parlamentare).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti
legislativi di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati ed
al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte degli organi parlamentari competenti.
2. Ciascun organo di cui al comma 1 esprime il proprio
parere entro un mese dall'assegnazione degli schemi dei
decreti legislativi indicando specificamente le eventuali
disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri
direttivi di cui alla presente legge.
3. Entro il mese successivo al termine di cui al comma 2,
il Governo, esaminati i pareri di cui al medesimo comma,
trasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le
eventuali modificazioni, i testi dei decreti legislativi per
il parere definitivo degli organi parlamentari competenti, che
deve essere espresso entro un mese dalla richiesta.
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro
della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.