XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1885




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Delega al Governo per la riforma della disciplina
relativa ai più gravi reati colposi contro le persone).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri interessati e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei codici civile e penale e dei codici di procedura civile e di procedura penale, in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.
        2. Il Governo è altresì delegato ad emanare, anche con più decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni per coordinare ed armonizzare le norme adottate ai sensi del citato comma 1 con le altre norme legislative vigenti in materia, nonché eventuali disposizioni di carattere transitorio.


Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi).

        1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno essere informati all'obiettivo di sanzionare in modo adeguato i comportamenti colposi provocanti grave danno alla persona, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) modifica del disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 589 del codice penale nel senso di prevedere per il reato di omicidio colposo la pena unica della reclusione da tre a nove anni nonché, per quanto riguarda l'omicidio colposo stradale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei anni;

                b) modifica del disposto del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 590 del codice penale nel senso di prevedere per il reato di lesioni personali colpose comportanti la totale inabilità della persona offesa la procedibilità d'ufficio e la pena unica della reclusione da due a sei anni, con elevazione a otto anni del limite di cui al quarto comma, nonché, per quanto riguarda le lesioni stradali, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei anni;

                c) previsione di duplicazione delle sanzioni detentive, pecuniarie ed amministrative previste per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose comportanti la totale inabilità della persona offesa quando il responsabile risulti avere agito potendo ritenere prevedibile l'evento.

        2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno essere altresì informati all'obiettivo di garantire una adeguata e rapida riparazione del danno verificato, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) modifica delle norme procedurali penali per quanto riguarda i processi relativi ad imputazione di omicidio colposo o di lesioni personali colpose comportanti la totale inabilità della persona offesa prevedendo che:

                1) la durata complessiva delle indagini preliminari non possa in nessun caso superare i sei mesi;

                2) il decreto di citazione a giudizio debba essere emesso entro un mese dalla chiusura delle indagini preliminari;

                3) l'udienza di comparizione debbe essere fissata non oltre tre mesi dall'emissione del decreto di citazione a giudizio;
                4) tra un'udienza dibattimentale e l'altra non possa intercorrere più di un mese;

                5) la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438 del codice di procedura penale e la richiesta di applicazione delle pena su accordo delle parti di cui all'articolo 444 stesso codice, siano effettuabili soltanto in presenza del consenso delle persone offese dal reato o delle parti civili individuate nella stessa vittima, se sopravissuta e in grado di fornirlo, ovvero, e nell'ordine, in tutti i parenti anche adottivi entro il primo grado, o in loro mancanza, nel coniuge, o in sua mancanza, nel convivente, o in mancanza, in tutti i parenti anche adottivi entro il secondo grado;

            b) modifica delle norme procedurali civili per quanto riguarda i processi relativi a richieste di risarcimento per morte o per lesioni personali comportanti la totale inabilità della vittima nel senso che il giudice istruttore debba fissare le udienze successive alla prima a non oltre un mese l'una dall'altra, con divieto di effettuare udienze di mero rinvio;

            c) determinazione a livello nazionale del danno biologico da fissare al punteggio più alto delle tabelle applicate dai tribunali civili dei capoluoghi di regione alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, con previsione di successivo adeguamento automatico di tale punteggio alle variazioni di valore della moneta, salva la possibilità di aumento del punteggio così determinato in relazione alla gravità dei singoli casi;

            d) riconoscimento indiscriminato del diritto dei familiari superstiti, se parenti, anche adottivi, entro il secondo grado, o del coniuge o del convivente, al risarcimento integrale del danno biologico che sarebbe spettato alla vittima deceduta;

            e) determinazione del valore complessivo del danno morale derivante da morte nel doppio della misura che sarebbe stata dovuta alla vittima ove fosse sopravvissuta riportando danno biologico del 100 per cento quando abbiano diritto al risarcimento i parenti, anche adottivi, entro il primo grado o il coniuge o il convivente, da soli o in concorso tra loro o con altri parenti; e nella stessa misura del citato danno biologico, del 100 per cento quando, in mancanza dei superstiti indicati alla presente lettera, abbiano diritto al risarcimento parenti entro il secondo grado, da soli o in concorso con altri.


Art. 3.

(Parere parlamentare).

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte degli organi parlamentari competenti.
        2. Ciascun organo di cui al comma 1 esprime il proprio parere entro un mese dall'assegnazione degli schemi dei decreti legislativi indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge.
        3. Entro il mese successivo al termine di cui al comma 2, il Governo, esaminati i pareri di cui al medesimo comma, trasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi dei decreti legislativi per il parere definitivo degli organi parlamentari competenti, che deve essere espresso entro un mese dalla richiesta.


Art. 4.

(Disposizioni finanziarie).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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