XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1884
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disciplina del cumulo).
1. I redditi derivanti da pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative, sono cumulabili con i
redditi derivanti da lavoro autonomo, parasubordinato,
dipendente.
2. La cumulabilità dei redditi di cui al comma 1 con i
redditi da lavoro dipendente è subordinata alla risoluzione
del rapporto di lavoro e all'instaurarsi di un rapporto di
lavoro non a tempo indeterminato.
Art. 2.
(Disciplina fiscale).
1. I redditi da lavoro di cui all'articolo 1 sono
sottoposti al regime fiscale ordinario.
Art. 3.
(Disciplina della contribuzione).
1. Sul reddito derivante dall'attività lavorativa di cui
all'articolo 1 sono versati contributi sociali ordinari, con
le modalità di cui al presente articolo.
2. Per i titolari di pensione che non abbiano compiuto il
sessantesimo anno di età il 50 per cento della contribuzione
di cui al comma 1 è versato, con finalità di solidarietà
generale, al fondo di previdenza presso il quale sono
iscritti; il restante 50 per cento concorre all'incremento
dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo
contributivo pro-rata liquidabile una sola volta.
3. Per i titolari di pensione che abbiano compiuto il
sessantesimo anno di età, il 50 per cento della contribuzione
di cui al comma 1 è destinato alle regioni di residenza ed è
finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli
anziani non autosufficienti e alle loro famiglie; il restante
50 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della
pensione calcolato secondo il metodo contributivo
pro-rata liquidabile una sola volta.
4. Le regioni, al fine di un più efficace intervento
assistenziale a favore degli anziani non autosufficienti,
istituiscono un apposito fondo nel quale confluiscono le
risorse di cui al comma 3; il fondo è gestito attraverso la
partecipazione delle associazioni locali rappresentative degli
anziani.
Art. 4.
(Modalità di riscossione dei contributi)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con proprio decreto, stabilisce la periodicità dei
versamenti dei contributi di cui all'articolo 3 e le relative
modalità, che devono comunque essere caratterizzate dalla
snellezza e dalla rapidità delle procedure.
Art. 5.
(Sanzioni).
1. I trasgressori delle disposizioni previste all'articolo
3 sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel
pagamento, in un'unica soluzione, dell'ammontare pari al
totale dei contributi evasi, e sono altresì soggetti alla
cancellazione dai relativi elenchi previdenziali ed
assistenziali per un periodo di un anno.