XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1884




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Disciplina del cumulo).

        1. I redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono cumulabili con i redditi derivanti da lavoro autonomo, parasubordinato, dipendente.
        2. La cumulabilità dei redditi di cui al comma 1 con i redditi da lavoro dipendente è subordinata alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'instaurarsi di un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato.


Art. 2.

(Disciplina fiscale).

        1. I redditi da lavoro di cui all'articolo 1 sono sottoposti al regime fiscale ordinario.


Art. 3.

(Disciplina della contribuzione).


        1. Sul reddito derivante dall'attività lavorativa di cui all'articolo 1 sono versati contributi sociali ordinari, con le modalità di cui al presente articolo.
        2. Per i titolari di pensione che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età il 50 per cento della contribuzione di cui al comma 1 è versato, con finalità di solidarietà generale, al fondo di previdenza presso il quale sono iscritti; il restante 50 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo pro-rata liquidabile una sola volta.
        3. Per i titolari di pensione che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, il 50 per cento della contribuzione di cui al comma 1 è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle loro famiglie; il restante 50 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione calcolato secondo il metodo contributivo pro-rata liquidabile una sola volta.
        4. Le regioni, al fine di un più efficace intervento assistenziale a favore degli anziani non autosufficienti, istituiscono un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 3; il fondo è gestito attraverso la partecipazione delle associazioni locali rappresentative degli anziani.


Art. 4.

(Modalità di riscossione dei contributi)

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce la periodicità dei versamenti dei contributi di cui all'articolo 3 e le relative modalità, che devono comunque essere caratterizzate dalla snellezza e dalla rapidità delle procedure.


Art. 5.

(Sanzioni).

        1. I trasgressori delle disposizioni previste all'articolo 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento, in un'unica soluzione, dell'ammontare pari al totale dei contributi evasi, e sono altresì soggetti alla cancellazione dai relativi elenchi previdenziali ed assistenziali per un periodo di un anno.



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