XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1881
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi finalizzati a decongestionare il tribunale
di Milano.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) ridefinire il circondario del tribunale di
Busto Arsizio, ricomprendendo nello stesso, oltre ai comuni
che attualmente ricomprende, tutti i comuni rientranti nella
giurisdizione delle sezioni distaccate di Gallarate e Saronno,
nonché i comuni rientranti nella giurisdizione del tribunale
circondariale di Milano aventi sede nella sezione distaccata
della città di Legnano;
b) ridefinire i confini dei circondari del
tribunale di Milano e, se necessario, del tribunale di Monza,
al fine di conseguire gli obiettivi previsti nella lettera
c);
c) nella nuova delimitazione territoriale del
circondario del tribunale di Busto Arsizio, tenere conto,
anche in deroga a quanto previsto nella lettera a) e con
il fine di conseguire l'omogeneità territoriale e di carico di
lavoro fra i circondari dei tribunali di Milano, di Monza e di
Busto Arsizio, dell'estensione del territorio, del numero
degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti
esistenti fra la città di Busto Arsizio e i comuni da
ricomprendere nel relativo circondario ai sensi della lettera
a), dei carichi di lavoro riconducibili, in materia
civile e penale, ai predetti comuni, nonché del carico di
lavoro atteso;
d) escludere che la ridefinizione dei confini dei
circondari di cui alla lettera a) e b) possa
comportare oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
3. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso
termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi per
il coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi di
cui al medesimo comma 1 con le altre leggi dello Stato, nonché
per introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare
il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le
fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non
avviene.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui il presente
articolo sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla
Camera dei deputati perché sia espresso il parere delle
competenti Commissioni entro il termine di quaranta giorni
dalla data di trasmissione. Decorso tale termine i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere.
Art. 2.
1. All'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 2, lettera a), si provvede avvalendosi delle
strutture, dei beni immobili e mobili e delle dotazioni
attualmente utilizzate per il funzionamento dell'ufficio
giudiziario di Legnano, e con l'impiego del relativo personale
addetto.
2. E' autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 1000
milioni per le opere di primo impianto, di riorganizzazione
dell'immobile attualmente destinato agli uffici del tribunale
di Busto Arsizio e per le maggiori dotazioni dell'immobile e
degli uffici stessi.
3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.