XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1879




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1

(Oggetto).

        1. La presente legge ha per oggetto:

                a) la determinazione di agevolazioni per il reinvestimento degli utili nel settore cinematografico;

                b) le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui alla lettera a) al film cinematografico, ovvero ai lungometraggi ed ai cortometraggi in pellicola, a soggetto, documentari o di animazione, di nazionalità italiana, e al film cinematografico realizzato in coproduzione, maggioritaria o minoritaria, con imprese appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea.


Art. 2.

(Agevolazioni per il reinvestimento degli utili nel
settore cinematografico da parte delle imprese
cinematografiche).

        1. Non concorre a formare reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) la parte non superiore all'80 per cento degli utili dichiarati da imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, impiegata indifferentemente nella produzione, distribuzione e diffusione, con proiezione in sala, di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi della legislazione vigente o realizzati in coproduzione con imprese appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea.

Art. 3.

(Agevolazioni per il reinvestimento degli utili nel
settore cinematografico da parte delle imprese estranee al
settore).

        1. Non concorre a formare reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG la parte non superiore al 60 per cento degli utili dichiarati da imprese operanti in settori diversi da quello dello spettacolo, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le quali, anche mediante accordi con imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, la impieghino indifferentemente nella produzione, distribuzione e diffusione, con proiezione in sala, di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi della legislazione vigente o realizzati in coproduzione con imprese appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea.


Art. 4.

(Agevolazioni per il reinvestimento degli utili nel
settore cinematografico da parte di privati).

        1. Non concorre a formare reddito imponibile ai fini dell'IRPEF la parte non superiore al 40 per cento degli utili dichiarati da persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia, le quali, anche mediante accordi con imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, la impieghino indifferentemente nella produzione, distribuzione, diffusione, con proiezione in sala, di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi della legislazione vigente o realizzati in coproduzione con imprese appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea.


Art. 5.

(Ambito di applicazione delle agevolazioni per il
reinvestimento degli utili nel settore cinematografico).

        1. Le agevolazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 competono fino alla concorrenza del costo del film, delle spese di distribuzione e delle quote di diffusione di cui all'articolo 6.


Art. 6.

(Quote di diffusione).

        1. Le imprese o le associazioni di imprese che utilizzano le agevolazioni di cui alla presente legge per il reinvestimento nel settore cinematografico devono obbligatoriamente destinare il 20 per cento dell'ammontare della somma reinvestita all'acquisizione di giorni di programmazione.
        2. Il numero di giorni di programmazione è determinato dividendo il 20 per cento di cui al comma 1, denominato "quota di diffusione", per la media degli incassi giornalieri conseguiti, nell'anno precedente a quello di uscita del film, dai cinema delle città le cui sale si intende utilizzare, nel bimestre corrispondente.
        3. L'ammontare giornaliero della quota di diffusione è sommato all'incasso effettivo conseguito dal film nei giorni di programmazione corrispondenti e concorre a formare l'introito complessivo della sala. Tale introito è ripartito secondo le percentuali previste dalle disposizioni vigenti tra produttore, distributore, esercente, Società italiana degli autori ed editori e Stato.
        4. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono estese anche ai film realizzati in coproduzione con imprese appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea. In tale caso la quota di diffusione deve essere calcolata sull'ammontare degli utili che l'impresa nazionale o l'associazione di imprese nazionali intende investire nel film di coproduzione e deve essere utilizzata per acquisire giorni di programmazione dello stesso film sul territorio nazionale.


Art. 7.

(Determinazione dei criteri per il reinvestimento degli
utili nel settore cinematografico).

        1. Le agevolazioni previste dagli articoli 2 e 3 non possono eccedere il reddito imponibile delle imprese al netto degli ammortamenti calcolati con un'aliquota massima.
        2. Le agevolazioni competono sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito dalle imprese.
        3. Le agevolazioni devono essere richieste espressamente dalle imprese in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utile che si intende reinvestire nel settore cinematografico ai fini di cui alla presente legge.
        4. Alla dichiarazione di cui al comma 3 deve essere unito il progetto di massima degli investimenti recante, altresì, la data di inizio del film e il termine di ultimazione delle attività che concorrono unitariamente alla produzione e alla diffusione dello stesso.
        5. Per usufruire delle agevolazioni, il film e le attività che concorrono unitariamente alla produzione e alla diffusione dello stesso, devono essere iniziati entro diciotto mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'impresa e devono essere conclusi entro trenta mesi dalla data di inizio precedentemente fissata.
        6. La data di inizio del film, la data di ultimazione delle attività relative alla diffusione nelle sale stabilita ai sensi del comma 5 e l'ammontare delle somme impiegate nella produzione, distribuzione e diffusione del film nelle sale, devono essere comprovati mediante idonea documentazione.


Art. 8.

(Determinazione dei criteri per l'applicazione della quota
di diffusione ai film sostenuti dal finanziamento
statale).

        1. Le imprese cinematografiche che, per la copertura di una parte o di tutto il costo di produzione del film e delle relative spese di distribuzione, sono ammesse alla concessione dei mutui o si avvalgono del fondo speciale di cui, rispettivamente, agli articoli 28 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, possono utilizzare le agevolazioni previste dalla presente legge per finanziare la quota di diffusione fino alla misura del 20 per cento dell'ammontare del medesimo mutuo o del fondo speciale.
        2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le imprese cinematografiche possono reinvestire i propri utili o ricorrere a finanziamenti di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.
        3. Nell'ipotesi di finanziamenti di soggetti terzi prevista al comma 2, tali soggetti acquisiscono la qualifica di produttori associati e ad essi spetta una quota di proventi in misura corrispondente al capitale investito.


Art. 9.

(Sanzioni).

        1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7, l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata e applica una sopratassa annua pari al doppio dell'imposta non pagata.


Art. 10.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione