XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1879
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
(Oggetto).
1. La presente legge ha per oggetto:
a) la determinazione di agevolazioni per il
reinvestimento degli utili nel settore cinematografico;
b) le modalità di applicazione delle agevolazioni
di cui alla lettera a) al film cinematografico,
ovvero ai lungometraggi ed ai cortometraggi in pellicola, a
soggetto, documentari o di animazione, di nazionalità
italiana, e al film cinematografico realizzato in
coproduzione, maggioritaria o minoritaria, con imprese
appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea.
Art. 2.
(Agevolazioni per il reinvestimento degli utili nel
settore cinematografico da parte delle imprese
cinematografiche).
1. Non concorre a formare reddito imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) la
parte non superiore all'80 per cento degli utili dichiarati da
imprese di produzione, distribuzione ed esercizio
cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi
degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, impiegata indifferentemente nella produzione,
distribuzione e diffusione, con proiezione in sala, di nuovi
film dichiarati nazionali ai sensi della legislazione
vigente o realizzati in coproduzione con imprese appartenenti
a Paesi membri dell'Unione europea.
Art. 3.
(Agevolazioni per il reinvestimento degli utili nel
settore cinematografico da parte delle imprese estranee al
settore).
1. Non concorre a formare reddito imponibile ai fini
dell'IRPEF e dell'IRPEG la parte non superiore al 60 per cento
degli utili dichiarati da imprese operanti in settori diversi
da quello dello spettacolo, che abbiano la contabilità
ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, le quali, anche mediante
accordi con imprese di produzione, distribuzione ed esercizio
cinematografico, la impieghino indifferentemente nella
produzione, distribuzione e diffusione, con proiezione in
sala, di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi della
legislazione vigente o realizzati in coproduzione con imprese
appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea.
Art. 4.
(Agevolazioni per il reinvestimento degli utili nel
settore cinematografico da parte di privati).
1. Non concorre a formare reddito imponibile ai fini
dell'IRPEF la parte non superiore al 40 per cento degli utili
dichiarati da persone fisiche, fiscalmente residenti in
Italia, le quali, anche mediante accordi con imprese di
produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, la
impieghino indifferentemente nella produzione, distribuzione,
diffusione, con proiezione in sala, di nuovi film
dichiarati nazionali ai sensi della legislazione vigente o
realizzati in coproduzione con imprese appartenenti a Paesi
membri dell'Unione europea.
Art. 5.
(Ambito di applicazione delle agevolazioni per il
reinvestimento degli utili nel settore cinematografico).
1. Le agevolazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4
competono fino alla concorrenza del costo del film,
delle spese di distribuzione e delle quote di diffusione di
cui all'articolo 6.
Art. 6.
(Quote di diffusione).
1. Le imprese o le associazioni di imprese che
utilizzano le agevolazioni di cui alla presente legge per il
reinvestimento nel settore cinematografico devono
obbligatoriamente destinare il 20 per cento dell'ammontare
della somma reinvestita all'acquisizione di giorni di
programmazione.
2. Il numero di giorni di programmazione è determinato
dividendo il 20 per cento di cui al comma 1, denominato "quota
di diffusione", per la media degli incassi giornalieri
conseguiti, nell'anno precedente a quello di uscita del
film, dai cinema delle città le cui sale si intende
utilizzare, nel bimestre corrispondente.
3. L'ammontare giornaliero della quota di diffusione è
sommato all'incasso effettivo conseguito dal film nei
giorni di programmazione corrispondenti e concorre a formare
l'introito complessivo della sala. Tale introito è ripartito
secondo le percentuali previste dalle disposizioni vigenti tra
produttore, distributore, esercente, Società italiana degli
autori ed editori e Stato.
4. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono
estese anche ai film realizzati in coproduzione con
imprese appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea. In
tale caso la quota di diffusione deve essere calcolata
sull'ammontare degli utili che l'impresa nazionale o
l'associazione di imprese nazionali intende investire nel
film di coproduzione e deve essere utilizzata per
acquisire giorni di programmazione dello stesso film sul
territorio nazionale.
Art. 7.
(Determinazione dei criteri per il reinvestimento degli
utili nel settore cinematografico).
1. Le agevolazioni previste dagli articoli 2 e 3 non
possono eccedere il reddito imponibile delle imprese al netto
degli ammortamenti calcolati con un'aliquota massima.
2. Le agevolazioni competono sulla parte degli utili
accantonati che non supera la differenza tra il reddito di
esercizio e l'utile distribuito dalle imprese.
3. Le agevolazioni devono essere richieste espressamente
dalle imprese in sede di dichiarazione annuale dei redditi,
con l'indicazione della parte di utile che si intende
reinvestire nel settore cinematografico ai fini di cui alla
presente legge.
4. Alla dichiarazione di cui al comma 3 deve essere unito
il progetto di massima degli investimenti recante, altresì, la
data di inizio del film e il termine di ultimazione
delle attività che concorrono unitariamente alla produzione e
alla diffusione dello stesso.
5. Per usufruire delle agevolazioni, il film e le
attività che concorrono unitariamente alla produzione e alla
diffusione dello stesso, devono essere iniziati entro diciotto
mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei
redditi dell'impresa e devono essere conclusi entro trenta
mesi dalla data di inizio precedentemente fissata.
6. La data di inizio del film, la data di
ultimazione delle attività relative alla diffusione nelle sale
stabilita ai sensi del comma 5 e l'ammontare delle somme
impiegate nella produzione, distribuzione e diffusione del
film nelle sale, devono essere comprovati mediante
idonea documentazione.
Art. 8.
(Determinazione dei criteri per l'applicazione della quota
di diffusione ai film sostenuti dal finanziamento
statale).
1. Le imprese cinematografiche che, per la copertura di
una parte o di tutto il costo di produzione del film e
delle relative spese di distribuzione, sono ammesse alla
concessione dei mutui o si avvalgono del fondo speciale di
cui, rispettivamente, agli articoli 28 e 45 della legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, possono
utilizzare le agevolazioni previste dalla presente legge per
finanziare la quota di diffusione fino alla misura del 20 per
cento dell'ammontare del medesimo mutuo o del fondo
speciale.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le imprese
cinematografiche possono reinvestire i propri utili o
ricorrere a finanziamenti di soggetti terzi, persone fisiche o
giuridiche.
3. Nell'ipotesi di finanziamenti di soggetti terzi
prevista al comma 2, tali soggetti acquisiscono la qualifica
di produttori associati e ad essi spetta una quota di proventi
in misura corrispondente al capitale investito.
Art. 9.
(Sanzioni).
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti
dall'articolo 7, l'amministrazione finanziaria procede al
recupero dell'imposta non pagata e applica una sopratassa
annua pari al doppio dell'imposta non pagata.
Art. 10.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.