XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1874
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti ed in loro
mancanza al congiunto più prossimo di coloro che, dall'8
settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o
nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati
soppressi e infoibati, è concessa, a domanda ed a titolo
onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con
relativo diploma.
2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti,
gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse
zone sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione,
massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il
riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei
cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio
1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta
in conseguenza di torture, deportazione e prigionia.
3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati
soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre
facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio
dell'Italia.
Art. 2.
1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, devono essere corredate da una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione
del fatto, della località, della data in cui si sa o si
ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del
congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali
testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e
memorie sui fatti.
2. Le domande devono essere presentate entro il termine di
dieci anni dalla data di entrata, in vigore della presente
legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di
cui all'articolo 3, tutta la documentazione raccolta viene
messa liberamente a disposizione degli studiosi.
Art. 3.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
costituita una commissione di nove membri, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui
delegata, dai capi servizio degli uffici storici degli stati
maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da
due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti
delle foibe, da un esperto designato dall'Istituto regionale
per la cultura istriana di Trieste, da un esperto designato
dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell'Istria
di Fiume e della Dalmazia, nonché da un funzionario del
Ministero dell'interno. La partecipazione ai lavori della
commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude
dal riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi
dell'articolo 1 per le quali sia accertato, con sentenza, il
compimento di delitti efferrati contro la persona.
2. La commissione, nell'esame delle domande, può avvalersi
delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e
dell'opera e del parere consultivo di esperti e studiosi,
anche segnalati dalle associazioni degli esuli istriani,
giuliani e dalmati.
Art. 4.
1. L'insegna metallica ed il diploma a firma del
Presidente della Repubblica sono consegnati annualmente con
cerimonia collettiva.
2. La commissione di cui all'articolo 3 è insediata entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
e procede immediatamente alla determinazione delle
caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e
smalto, con la scritta "Per l'Italia", nonché del diploma.
3. Al personale di segreteria della commissione provvede
la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato nel limite massimo di 258.228 euro per
l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.