XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1872




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione).

        1. La Repubblica italiana, in ottemperanza ai princėpi sanciti dall'articolo 11 della Costituzione, dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata il 10 dicembre 1948, istituisce l'Istituto internazionale di ricerca per la pace, di seguito denominato "Istituto".


Art. 2.

(Finalitā).

        1. L'Istituto persegue le seguenti finalitā:

            a) indaga sui fondamenti politici, culturali, economici, giuridici e spirituali della pace;

            b) studia i fattori e le cause strutturali di ostacolo alla pace nel mondo e, in particolare, nei Paesi teatro di conflitti o potenzialmente a rischio;

            c) individua e analizza le aree e le situazioni di potenziale crisi e di conflitto;

            d) propone soluzioni ed interventi per la costruzione della pace, privilegiando le possibilitā offerte dall'azione non armata e non violenta nella risoluzione dei conflitti.


Art. 3.

(Funzioni).

        1. L'Istituto:

            a) opera attraverso progetti di ricerca finalizzati, definiti dal consiglio direttivo dell'Istituto sulla base degli indirizzi approvati dal comitato scientifico;

            b) favorisce il coordinamento della ricerca per la pace e sui conflitti in Italia anche attraverso l'interscambio e la collaborazione con le istituzioni accademiche, culturali, le organizzazioni non governative e i centri di ricerca afferenti all'Istituto di cui all'articolo 7 operanti nel settore. A tale fine promuove l'attivazione di un portale web quale strumento di collegamento e confronto tra i soggetti di cui alla presente lettera;

            c) collabora con analoghi istituti in altri Paesi e con le associazioni internazionali dei ricercatori per la pace;

            d) promuove corsi e stage rivolti a studenti e ricercatori italiani e stranieri;

            e) concede borse di studio privilegiando i soggetti provenienti da Paesi nei quali siano presenti gravi situazioni di conflitto;

            f) promuove iniziative destinate alla formazione del personale militare e civile, anche volontario, impegnato o di cui si prevede l'impiego in operazioni di pace in ambito internazionale;

            g) diffonde i risultati delle proprie ricerche attraverso pubblicazioni, riviste, seminari, incontri ed ogni altra forma giudicata opportuna;

            h) informa con rapporti periodici il Parlamento sui risultati delle sue ricerche;

            i) promuove la conoscenza nelle scuole di studi, ricerche e altre iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace.


Art. 4.

(Comitato scientifico).

        1. Gli indirizzi dell'attivitā di ricerca, definiti su base pluriennale, sono stabiliti dal comitato scientifico, il quale nomina fra i membri del consiglio direttivo il direttore dell'Istituto.
        2. Del comitato scientifico fanno parte dieci esperti nelle tematiche relative alla pace, italiani e stranieri, compreso il direttore dell'Istituto, che č membro di diritto.
        3. I componenti del comitato scientifico, oltre al direttore dell'Istituto, sono nominati secondo i seguenti criteri:

            a) uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca;

            b) uno dal Ministro degli affari esteri su proposta del direttore dell'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) con sede a Ginevra;

            c) due dalla Conferenza permanente dei rettori delle universitā italiane;

            d) quattro dal Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca su proposta delle associazioni e degli enti aventi pių lunga storia e caratterizzazione accentuata di impegno a favore della pace e della non violenza;

            e) uno dall'assemblea dei direttori dei centri di ricerca afferenti all'Istituto.

        4. Il comitato scientifico assume le proprie funzioni quando sono nominati almeno due terzi dei suoi membri e dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere nominati per un massimo di due mandati e rimangono in carica fino alla nomina del nuovo comitato. Con l'eccezione del direttore dell'Istituto, i componenti del comitato scientifico non possono fare parte del consiglio direttivo.


Art. 5.

(Consiglio direttivo).

        1. I progetti di ricerca sono definiti dal consiglio direttivo dell'Istituto sulla base degli indirizzi formulati dal comitato scientifico. Oltre al direttore dell'Istituto, che lo presiede, fanno parte del consiglio direttivo cinque membri, di cui almeno due stranieri.
        2. I componenti del consiglio direttivo, oltre al direttore dell'Istituto, sono nominati secondo i seguenti criteri:

            a) tre dal Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, due dei quali di nazionalitā estera;

            b) uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle universitā italiane;

            c) uno dai ricercatori dell'Istituto.

        3. Il consiglio direttivo dura in carica sei anni. I suoi membri possono essere nominati per un massimo di due mandati e rimangono in carica fino alla nomina del nuovo consiglio.


Art. 6.

(Direttore).

        1. Il direttore dell'Istituto č nominato la prima volta dal Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca e rimane in carica con un mandato di sei anni. Successivamente č nominato dal comitato scientifico dell'Istituto.
        2. Il direttore dell'Istituto č responsabile dell'attivitā dell'Istituto stesso.
        3. In fase di prima applicazione della presente legge e fino alla nomina dei componenti del consiglio direttivo, le funzioni dello stesso consiglio sono assunte dal direttore dell'Istituto.


Art. 7.

(Centri di ricerca afferenti all'Istituto).

        1. Le istituzioni di ricerca per la pace e sui conflitti promosse dalla societā civile italiana e dal mondo accademico possono chiedere al consiglio direttivo la concessione del titolo di "centro di ricerca afferente all'Istituto". A tale fine il consiglio direttivo stabilisce i requisiti che tali istituzioni di ricerca devono possedere per l'ottenimento del titolo.
        2. A margine della conferenza nazionale di cui all'articolo 8 si riunisce l'assemblea dei direttori dei centri di ricerca afferenti all'Istituto che, se del caso, provvede alla nomina del proprio rappresentante in seno al comitato scientifico.


Art. 8.

(Conferenza nazionale).

        1. Il consiglio direttivo con cadenza biennale convoca una conferenza nazionale sulla ricerca per la pace e sui conflitti quale occasione di incontro e confronto di esperienze fra i diversi soggetti che a livello nazionale e internazionale operano in tale campo. La conferenza č presieduta da uno dei direttori dei centri di ricerca afferenti all'Istituto.


Art. 9.

(Natura giuridica).

        1. L'Istituto č ente di ricerca non strumentale, ha personalitā giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed č dotato di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, con l'adozione di regolamenti di organizzazione, di funzionamento, di amministrazione e contabilitā. Gli indirizzi della attivitā di ricerca, definiti su base pluriennale, sono stabiliti dal comitato scientifico.


Art. 10.

(Finanziamento).

        1. L'Istituto č finanziato a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. L'Istituto si avvale anche di risorse erogate da enti pubblici regionali e locali, oltre che da associazioni, fondazioni ed altri soggetti privati, anche stranieri.


Art. 11.

(Sede).

        1. L'Istituto ha sede in Padova. Le regioni possono istituire sezioni dell'Istituto che, collegate a livello nazionale, perseguono nel proprio ambito territoriale le finalitā della presente legge.


Art. 12.

(Regolamento di attuazione).

        1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca č emanato il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



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