XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1872
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione).
1. La Repubblica italiana, in ottemperanza ai princėpi
sanciti dall'articolo 11 della Costituzione, dalla Carta delle
Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, approvata il 10 dicembre 1948, istituisce
l'Istituto internazionale di ricerca per la pace, di seguito
denominato "Istituto".
Art. 2.
(Finalitā).
1. L'Istituto persegue le seguenti finalitā:
a) indaga sui fondamenti politici, culturali,
economici, giuridici e spirituali della pace;
b) studia i fattori e le cause strutturali di
ostacolo alla pace nel mondo e, in particolare, nei Paesi
teatro di conflitti o potenzialmente a rischio;
c) individua e analizza le aree e le situazioni di
potenziale crisi e di conflitto;
d) propone soluzioni ed interventi per la
costruzione della pace, privilegiando le possibilitā offerte
dall'azione non armata e non violenta nella risoluzione dei
conflitti.
Art. 3.
(Funzioni).
1. L'Istituto:
a) opera attraverso progetti di ricerca
finalizzati, definiti dal consiglio direttivo dell'Istituto
sulla base degli indirizzi approvati dal comitato
scientifico;
b) favorisce il coordinamento della ricerca per la
pace e sui conflitti in Italia anche attraverso l'interscambio
e la collaborazione con le istituzioni accademiche, culturali,
le organizzazioni non governative e i centri di ricerca
afferenti all'Istituto di cui all'articolo 7 operanti nel
settore. A tale fine promuove l'attivazione di un portale
web quale strumento di collegamento e confronto tra i
soggetti di cui alla presente lettera;
c) collabora con analoghi istituti in altri Paesi
e con le associazioni internazionali dei ricercatori per la
pace;
d) promuove corsi e stage rivolti a studenti
e ricercatori italiani e stranieri;
e) concede borse di studio privilegiando i
soggetti provenienti da Paesi nei quali siano presenti gravi
situazioni di conflitto;
f) promuove iniziative destinate alla formazione
del personale militare e civile, anche volontario, impegnato o
di cui si prevede l'impiego in operazioni di pace in ambito
internazionale;
g) diffonde i risultati delle proprie ricerche
attraverso pubblicazioni, riviste, seminari, incontri ed ogni
altra forma giudicata opportuna;
h) informa con rapporti periodici il Parlamento
sui risultati delle sue ricerche;
i) promuove la conoscenza nelle scuole di studi,
ricerche e altre iniziative volte alla diffusione di una
cultura di pace.
Art. 4.
(Comitato scientifico).
1. Gli indirizzi dell'attivitā di ricerca, definiti su
base pluriennale, sono stabiliti dal comitato scientifico, il
quale nomina fra i membri del consiglio direttivo il direttore
dell'Istituto.
2. Del comitato scientifico fanno parte dieci esperti
nelle tematiche relative alla pace, italiani e stranieri,
compreso il direttore dell'Istituto, che č membro di
diritto.
3. I componenti del comitato scientifico, oltre al
direttore dell'Istituto, sono nominati secondo i seguenti
criteri:
a) uno dal Ministro dell'istruzione,
dell'universitā e della ricerca;
b) uno dal Ministro degli affari esteri su
proposta del direttore dell'Istituto delle Nazioni Unite per
la ricerca sul disarmo (UNIDIR) con sede a Ginevra;
c) due dalla Conferenza permanente dei rettori
delle universitā italiane;
d) quattro dal Ministro dell'istruzione,
dell'universitā e della ricerca su proposta delle associazioni
e degli enti aventi pių lunga storia e caratterizzazione
accentuata di impegno a favore della pace e della non
violenza;
e) uno dall'assemblea dei direttori dei centri di
ricerca afferenti all'Istituto.
4. Il comitato scientifico assume le proprie funzioni
quando sono nominati almeno due terzi dei suoi membri e dura
in carica cinque anni. I suoi membri possono essere nominati
per un massimo di due mandati e rimangono in carica fino alla
nomina del nuovo comitato. Con l'eccezione del direttore
dell'Istituto, i componenti del comitato scientifico non
possono fare parte del consiglio direttivo.
Art. 5.
(Consiglio direttivo).
1. I progetti di ricerca sono definiti dal consiglio
direttivo dell'Istituto sulla base degli indirizzi formulati
dal comitato scientifico. Oltre al direttore dell'Istituto,
che lo presiede, fanno parte del consiglio direttivo cinque
membri, di cui almeno due stranieri.
2. I componenti del consiglio direttivo, oltre al
direttore dell'Istituto, sono nominati secondo i seguenti
criteri:
a) tre dal Ministro dell'istruzione,
dell'universitā e della ricerca, due dei quali di nazionalitā
estera;
b) uno dalla Conferenza permanente dei rettori
delle universitā italiane;
c) uno dai ricercatori dell'Istituto.
3. Il consiglio direttivo dura in carica sei anni. I suoi
membri possono essere nominati per un massimo di due mandati e
rimangono in carica fino alla nomina del nuovo consiglio.
Art. 6.
(Direttore).
1. Il direttore dell'Istituto č nominato la prima volta
dal Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca
e rimane in carica con un mandato di sei anni. Successivamente
č nominato dal comitato scientifico dell'Istituto.
2. Il direttore dell'Istituto č responsabile dell'attivitā
dell'Istituto stesso.
3. In fase di prima applicazione della presente legge e
fino alla nomina dei componenti del consiglio direttivo, le
funzioni dello stesso consiglio sono assunte dal direttore
dell'Istituto.
Art. 7.
(Centri di ricerca afferenti all'Istituto).
1. Le istituzioni di ricerca per la pace e sui conflitti
promosse dalla societā civile italiana e dal mondo accademico
possono chiedere al consiglio direttivo la concessione del
titolo di "centro di ricerca afferente all'Istituto". A tale
fine il consiglio direttivo stabilisce i requisiti che tali
istituzioni di ricerca devono possedere per l'ottenimento del
titolo.
2. A margine della conferenza nazionale di cui
all'articolo 8 si riunisce l'assemblea dei direttori dei
centri di ricerca afferenti all'Istituto che, se del caso,
provvede alla nomina del proprio rappresentante in seno al
comitato scientifico.
Art. 8.
(Conferenza nazionale).
1. Il consiglio direttivo con cadenza biennale convoca una
conferenza nazionale sulla ricerca per la pace e sui conflitti
quale occasione di incontro e confronto di esperienze fra i
diversi soggetti che a livello nazionale e internazionale
operano in tale campo. La conferenza č presieduta da uno dei
direttori dei centri di ricerca afferenti all'Istituto.
Art. 9.
(Natura giuridica).
1. L'Istituto č ente di ricerca non strumentale, ha
personalitā giuridica di diritto pubblico con autonomia
scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed č
dotato di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni, con l'adozione di
regolamenti di organizzazione, di funzionamento, di
amministrazione e contabilitā. Gli indirizzi della attivitā di
ricerca, definiti su base pluriennale, sono stabiliti dal
comitato scientifico.
Art. 10.
(Finanziamento).
1. L'Istituto č finanziato a valere sul Fondo ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca,
istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, ai
sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204. L'Istituto si avvale anche di risorse
erogate da enti pubblici regionali e locali, oltre che da
associazioni, fondazioni ed altri soggetti privati, anche
stranieri.
Art. 11.
(Sede).
1. L'Istituto ha sede in Padova. Le regioni possono
istituire sezioni dell'Istituto che, collegate a livello
nazionale, perseguono nel proprio ambito territoriale le
finalitā della presente legge.
Art. 12.
(Regolamento di attuazione).
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universitā e della ricerca č emanato il regolamento di
attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.