XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1868




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'osteoporosi è riconosciuta come malattia sociale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249.
        2. Il Ministero della salute individua nell'ambito del Piano sanitario nazionale gli obiettivi da conseguire e le azioni da promuovere nell'arco del quinquennio di vigenza del Piano medesimo in attuazione del riconoscimento disposto ai sensi del comma 1.
        3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono individuati nel:

                a) sostegno dell'attività di prevenzione della patologia osteoporotica in ambito distrettuale;

                b) estensione della diagnosi precoce della malattia per migliorare la qualità di vita dei soggetti affetti;

                c) riduzione dell'impatto dei fattori di rischio associati alla patologia osteoporotica.

        4. Le azioni da promuovere ai sensi del comma 2 sono:

                a) la produzione e la diffusione di linee guida per la gestione della terapia osteoporotica nella prevenzione, nella diagnosi e nel trattamento della patologia;

                b) la promozione di campagne informative, rivolte alla conoscenza delle cause della patologia, dei fattori di rischio, degli strumenti diagnostici, delle strutture e dei servizi a cui rivolgersi in ambito distrettuale, delle più efficaci terapie disponibili, in cooperazione con le associazioni delle pazienti e con le organizzazioni di volontariato operanti nel settore.

Art. 2.

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco individua i farmaci per la prevenzione e la cura dell'osteoporosi ed il Ministro della salute, con proprio decreto, provvede ad inserirli nella classe di cui alla lettera a) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
        2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro stesso, con proprio decreto, provvede ad aggiornare il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento medesimo, prevedendo l'inserimento della malattia osteoporotica.


Art. 3.

        1. Le regioni e le aziende sanitarie locali competenti, in attuazione degli obiettivi e delle azioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, promuovono indagini diagnostiche appropriate ai fini di monitorare e controllare l'azione di prevenzione, nonché l'insorgenza e l'evoluzione della patologia osteoporotica attraverso le strutture ed i servizi sanitari pubblici nonché le strutture ed i servizi privati accreditati.
        2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, provvede alla individuazione di un protocollo diagnostico terapeutico nell'ambito del quale sono indicati gli strumenti diagnostici radiologici a bassissima emissione da utilizzare per la diagnosi della patologia osteoporotica, prevedendo altresì, che per il loro uso non è necessaria la presenza del medico radiologo, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo della relativa refertazione.



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