XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1868
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'osteoporosi è riconosciuta come malattia sociale, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
1961, n. 249.
2. Il Ministero della salute individua nell'ambito del
Piano sanitario nazionale gli obiettivi da conseguire e le
azioni da promuovere nell'arco del quinquennio di vigenza del
Piano medesimo in attuazione del riconoscimento disposto ai
sensi del comma 1.
3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono individuati
nel:
a) sostegno dell'attività di prevenzione della
patologia osteoporotica in ambito distrettuale;
b) estensione della diagnosi precoce della
malattia per migliorare la qualità di vita dei soggetti
affetti;
c) riduzione dell'impatto dei fattori di rischio
associati alla patologia osteoporotica.
4. Le azioni da promuovere ai sensi del comma 2 sono:
a) la produzione e la diffusione di linee guida
per la gestione della terapia osteoporotica nella prevenzione,
nella diagnosi e nel trattamento della patologia;
b) la promozione di campagne informative, rivolte
alla conoscenza delle cause della patologia, dei fattori di
rischio, degli strumenti diagnostici, delle strutture e dei
servizi a cui rivolgersi in ambito distrettuale, delle più
efficaci terapie disponibili, in cooperazione con le
associazioni delle pazienti e con le organizzazioni di
volontariato operanti nel settore.
Art. 2.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Commissione unica del farmaco individua i
farmaci per la prevenzione e la cura dell'osteoporosi ed il
Ministro della salute, con proprio decreto, provvede ad
inserirli nella classe di cui alla lettera a) del comma
10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro della salute di cui al comma 1 del
presente articolo, il Ministro stesso, con proprio decreto,
provvede ad aggiornare il regolamento di cui al decreto del
Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, ai sensi
dell'articolo 6 del regolamento medesimo, prevedendo
l'inserimento della malattia osteoporotica.
Art. 3.
1. Le regioni e le aziende sanitarie locali competenti, in
attuazione degli obiettivi e delle azioni di cui all'articolo
1, commi 3 e 4, promuovono indagini diagnostiche appropriate
ai fini di monitorare e controllare l'azione di prevenzione,
nonché l'insorgenza e l'evoluzione della patologia
osteoporotica attraverso le strutture ed i servizi sanitari
pubblici nonché le strutture ed i servizi privati
accreditati.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto,
provvede alla individuazione di un protocollo diagnostico
terapeutico nell'ambito del quale sono indicati gli strumenti
diagnostici radiologici a bassissima emissione da utilizzare
per la diagnosi della patologia osteoporotica, prevedendo
altresì, che per il loro uso non è necessaria la presenza del
medico radiologo, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo
della relativa refertazione.