XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1867
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno degli illeciti rapporti a livello centrale e
periferico tra sistema politico e sistema
economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei
partiti, a decorrere dall'anno 1974.
2. La Commissione ha il compito di accertare:
a) le cause, i caratteri, le forme e l'estensione
del finanziamento illecito dei partiti politici anche di
provenienza estera, nonché degli episodi di falso nelle
comunicazioni sociali e di reati contro la pubblica
amministrazione connessi agli illeciti di cui al comma
1;
b) le cause, i caratteri, le forme e l'estensione
degli illeciti arricchimenti connessi al rapporto tra
sistema dei partiti politici e sistema
economico-finanziario;
c) i motivi che hanno impedito alla magistratura
di reprimere gli illeciti prima dell'anno 1992;
d) l'estensione e la frequenza delle lesioni
del principio di concorrenza nell'affidamento di opere, lavori
o forniture di beni e di servizi;
e) l'esistenza, il contenuto e la veridicità dei
bilanci e dello stato patrimoniale dei partiti politici, con
l'indicazione dell'ammontare del rispettivo
indebitamento.
3. La Commissione ha, inoltre, il compito di formulare
proposte al fine di impedire il riprodursi del fenomeno
degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema
economico-finanziario nonché dell'illecito finanziamento dei
partiti politici.
Art. 2.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti dei gruppi
parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la
presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in
almeno un ramo del Parlamento.
2. I Presidenti delle Camere assicurano che non vengano
nominati parlamentari che abbiano svolto indagini giudiziarie
o abbiano giudicato o che siano stati condannati o siano
attualmente sottoposti ad indagini per fatti concernenti
l'oggetto dell'attività della Commissione.
3. Il presidente della Commissione è nominato di comune
accordo dai Presidenti delle Camere tra i membri dei due rami
del Parlamento al di fuori dei componenti della Commissione
stessa. La Commissione elegge al proprio interno due
vicepresidenti e due segretari.
4. In caso di parità nelle votazioni della Commissione,
prevale il voto del presidente.
Art. 3.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa nella seduta successiva a quella di
elezione dell'ufficio di presidenza.
Art. 4.
1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi
compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e
bancario si applicano le norme vigenti in materia di loro
opponibilità all'autorità giudiziaria.
3. La Commissione può richiedere, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura
penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a
inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri
organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria,
per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter
derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice
di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto.
Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria
provvede a trasmettere quanto richiesto, anche senza necessità
che la domanda sia riproposta.
4. La Commissione può opporre motivatamente
all'autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che
abbia apposto ad atti e documenti.
5. La Commissione individua gli atti e i documenti che
non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre
istruttorie o a inchieste in corso.
6. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e
parte processuale nell'ambito del mandato.
7. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo
1, comma 2, lettera c), le indagini della Commissione
non possono interferire con i procedimenti penali in corso, né
possono essere dirette a sindacare gli atti della magistratura
nell'accertamento delle responsabilità personali.
8. La Commissione può avvalersi della collaborazione di
agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi
pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga
necessarie.
Art. 5.
1. I membri della Commissione, i funzionari ed il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne
viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del
codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le
stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti
o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata
vietata la divulgazione.
Art. 6.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che
la Commissione medesima disponga diversamente.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
Art. 7.
1. La Commissione completa i suoi lavori entro trenta
mesi dal suo insediamento.
2. Entro il 30 aprile 2004 la Commissione presenta alle
Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai
documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle
esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione
disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto
gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari
nella fase delle indagini preliminari. Possono essere
presentate relazioni di minoranza.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.