XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1865
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Agli effetti della presente legge, per titolari delle
cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio
dei ministri, i Ministri, i sottosegretari di Stato, nonché i
commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2.
(Obbligo di astensione da atti di Governo).
1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle
loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli
interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni
atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù
dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono partecipare
alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare
atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere,
direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di
loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in
casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del
coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.
3. Sulla sussistenza degli obblighi di cui al comma 2, per
il Presidente del Consiglio dei ministri e per i Ministri
delibera il Consiglio dei ministri, per i sottosegretari di
Stato e per i commissari straordinari del Governo provvede il
Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il regolamento del Consiglio dei ministri assicura
adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al comma
2, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a
deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma.
Art. 3.
(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di
lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e
imprese).
1. E' incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego
pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico
diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione
svolta.
2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di
Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal
giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria
posizione professionale e di carriera. Si applicano le
disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato
parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.
3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o
elenchi professionali non possono esercitare attività
professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o
all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire
unicamente proventi per prestazioni svolte prima
dell'assunzione della carica. Per la durata della carica deve
essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico
eventualmente esistente con studi professionali italiani o
esteri.
4. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 3
l'ordine o il collegio professionale territorialmente
competente provvede alla sospensione dall'esercizio della
professione per la durata dell'incarico di Governo.
5. I titolari delle cariche di Governo non possono
esercitare, in enti pubblici, nonché in enti privati, aventi
per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività
imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore,
liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di
responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali
enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali
di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a
decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la
durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di
retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi agli stessi
incarichi.
6. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al
comma 5, provvede d'ufficio la corte d'appello competente per
territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in
camera di consiglio.
Art. 4.
(Dichiarazione delle attività economiche).
1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i
soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante
della concorrenza e del mercato, di seguito denominata
"Autorità garante", tutti i dati concernenti le imprese di
cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto
nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre
disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una
partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale.
Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici
giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.
2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui
al comma 1, l'Autorità garante accerta, tenendo conto delle
eventuali precisazioni dei titolari della carica di Governo
interessati e di ogni altro elemento, se le attività
economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della
presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:
a) il patrimonio relativo alle attività economiche
e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui
all'articolo 1 sia almeno pari a 7.746.853 euro, aumentati
degli incrementi disposti dall'Autorità garante, in
applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre
1990, n. 287;
b) si tratti di impresa esercente mezzi di
comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque
parametro dimensionale.
3. L'Autorità garante provvede a comunicare immediatamente
al titolare della carica di Governo interessato l'esito
dell'accertamento di cui al comma 2.
4. Quando l'Autorità garante verifica la sussistenza di
cespiti e attività non dichiarati ne informa immediatamente il
titolare della carica di Governo interessato. Nel caso in cui
l'accertamento conclusivo dia luogo alla verifica delle
condizioni di cui al comma 2, si applicano gli articoli 6 e
seguenti. In ogni caso, l'accertamento di cespiti e attività
economiche non dichiarati comporta l'applicazione da parte
dell'Autorità garante di una sanzione amministrativa
pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del
valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarati.
Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni.
5. Il titolare della carica di Governo interessato, ovvero
il gestore di cui agli articoli 5, 6 e 7, possono chiedere che
l'Autorità garante accerti se sia venuta meno ai sensi del
comma 2 la rilevanza delle attività economiche.
6. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può
richiedere all'Autorità garante di svolgere l'accertamento di
cui al comma 2.
Art. 5.
(Criteri di esercizio
delle attività economiche).
1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare
attività imprenditoriali.
2. Entro quarantacinque giorni dall'assunzione della
carica, i titolari delle cariche di Governo adottano misure
dirette ad assicurare che le attività economiche di rispettiva
pertinenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, siano esercitate
secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione
gestionale al fine di evitare qualsiasi ingerenza ovvero
influenza di fatto da parte del titolare della carica di
Governo. Per l'adozione di tali misure possono essere
concordati indirizzi con l'Autorità garante. Le misure
adottate sono comunicate entro i cinque giorni successivi
all'Autorità garante, che può prescrivere altre misure.
3. In caso di presunta violazione delle disposizioni di
cui al comma 2, l'Autorità garante notifica al titolare della
carica di Governo e alle imprese interessati l'apertura di
un'istruttoria a seguito della quale, se ravvisa la
violazione, prescrive le misure
correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine
per la relativa attuazione. Decorso tale termine l'Autorità
garante accerta l'eventuale inottemperanza e, sentita
l'autorità di garanzia o di regolazione di settore
eventualmente competente, applica al titolare della carica di
Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura
compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle
imprese di cui al presente comma, relativo all'esercizio
precedente a quello nel quale si è realizzata
l'inottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della
stessa, nonché dell'eventuale profitto.
4. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 6 e seguenti.
Art. 6.
(Alienazione o trasferimento
delle attività economiche).
1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo
4, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di
cui al medesimo articolo 4, comma 3, il titolare della carica
di Governo interessato provvede ad alienare, o a trasferire a
un gestore ai sensi dell'articolo 7, le attività economiche o
le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo
sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del
capitale sociale.
2. Quando la situazione di controllo non consegua alle
ipotesi previste dall'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e
2), del codice civile, il titolare della carica di Governo
interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a
far cessare i vincoli e i rapporti che determinano il
controllo, secondo le modalità da concordare di volta in volta
con l'Autorità garante.
3. Se il titolare della carica di Governo non provvede
all'alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i
rapporti e i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine
previsto dal comma 1, l'Autorità garante, previa convocazione
dell'interessato e verificate le condizioni del caso e ogni
altro elemento utile ad accertare il carattere volontario e la
gravità del suo comportamento, dichiara che sussiste la
situazione di incompatibilità e contestualmente applica una
sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2
e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui
all'articolo 4, comma 1, relativo all'esercizio precedente a
quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza, tenuto
conto della gravità e durata della stessa, nonché
dell'eventuale profitto. Non si applica l'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
4. L'Autorità garante, entro dieci giorni dagli
adempimenti di cui al comma 3, con determinazione adottata
d'intesa con il presidente della Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB) e con il presidente dell'autorità
di regolazione di settore eventualmente competente, individua
il gestore del patrimonio del titolare della carica di
Governo, definisce l'atto di trasferimento e ne trasmette
copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione
decorrono gli effetti del trasferimento, in mancanza del
relativo atto da parte del titolare della carica di
Governo.
Art. 7.
(Gestione del patrimonio trasferito).
1. Il trasferimento delle partecipazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, ha luogo mediante la conclusione di
un contratto di gestione con un soggetto, di seguito
denominato "gestore", scelto con determinazione adottata dal
Presidente dell'Autorità garante, d'intesa con il Presidente
della CONSOB e il presidente dell'autorità di regolazione di
settore eventualmente competente, sentito il titolare della
carica di Governo. Non possono essere scelti i soggetti:
a) che nel quinquennio precedente o al tempo della
scelta abbiano fornito o forniscano al titolare della carica
di Governo o a imprese da questi controllate servizi bancari,
finanziari o d'investimento;
b) che nel biennio precedente o al tempo della
scelta siano stati o siano legati al titolare della carica di
Governo o a imprese da questi controllate da relazioni
commerciali che possano pregiudicarne l'indipendenza;
c) che siano legati da rapporti di controllo ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, al titolare della carica di
Governo o a imprese da questi controllate ovvero che siano
stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel
quinquennio precedente;
d) che abbiano partecipato nel biennio precedente
al capitale di società controllate dal titolare della carica
di Governo in misura superiore all'uno per cento ovvero vi
partecipino in tale misura;
e) nei quali o nelle società che controllano i
quali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, il titolare della
carica di Governo o imprese da questi controllate detengano,
direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore
all'uno per cento del capitale;
f) che siano portatori di interessi in contrasto
con quelli del titolare della carica di Governo;
g) che abbiano avuto o che abbiano al tempo della
scelta controversie con il titolare della carica di
Governo.
2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica
l'articolo 22 del testo unico di cuial decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. In nessun caso è consentito al gestore
di utilizzare il patrimonio nell'interesse proprio o di terzi.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il
titolare della carica di Governo riacquista di diritto la
titolarità del patrimonio.
3. I contratti di trasferimento sono stipulati in
conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità
garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in
particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità
di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza.
L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità
dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni
successivi alla trasmissione, l'Autorità garante non abbia
verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la
verifica ha esito negativo, l'Autorità garante definisce il
contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per
l'adesione, al gestore. Con l'adesione del gestore, il
contratto acquista efficacia nei confronti del titolare della
carica di Governo.
4. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di
sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore
economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli
complessi di cespiti in esso inclusi.
5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla
presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e
nell'interesse esclusivo del patrimonio trasferito, e può a
tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo
compongono. Il gestore può provvedere alla sostituzione dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo nelle imprese di pertinenza del titolare della
carica di Governo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, solo
quando ciò sia nell'interesse del patrimonio o sia necessario
per garantire l'effettiva separazione della gestione, ovvero
quando essi si rendano responsabili di violazioni della
disciplina stabilita dalla presente legge. Il gestore non può
comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per
interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e
dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.
6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o
ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e
l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di
conoscere, per il tramite dell'Autorità garante, ogni tre
mesi, il risultato economico complessivo dell'amministrazione,
nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito
derivante dalla gestione del loro patrimonio.
7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione
effettuati dal titolare della carica di Governo durante lo
svolgimento dell'attività di gestione sono nulli, ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 10.
8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende
al titolare della carica di Governo il conto della
gestione.
Art. 8.
(Controlli e sanzioni a carico dei gestori).
1. L'Autorità garante vigila sull'osservanza, nella
gestione del patrimonio, dei princìpi e dei criteri stabiliti
dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della
gestione.
2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio
delle attività economiche non si svolga secondo i criteri
stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva
separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere
le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di
persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il
gestore, informandone il titolare della carica di Governo
interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente
articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai
sensi dell'articolo 7, comma 1.
3. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi
5 e 6 dell'articolo 7 ovvero ostacolano l'esercizio delle
funzioni dell'Autorità garante, la stessa Autorità applica la
sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra un
minimo pari allo 0,1 per cento e un massimo pari all'1 per
cento del valore del patrimonio trasferito.
4. Alle sanzioni di cui al comma 3 del presente articolo
non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni.
5. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3
comporta in ogni caso la revoca del gestore e la nomina di un
nuovo gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
Art. 9.
(Regime fiscale).
1. Il trasferimento al gestore delle attività economiche
ai sensi della presente legge e la loro successiva
restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di
plusvalenze o minusvalenze.
2. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del
trasferimento al gestore e della successiva restituzione
all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta.
3. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito ai sensi
dell'articolo 7 sono imputati al titolare del patrimonio,
secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria
nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le
imposte sostitutive dovute.
Art. 10.
(Attività economiche concernenti il settore delle
comunicazioni di massa).
1. Quando le attività economiche di cui alla presente
legge concernono il settore delle comunicazioni di massa,
l'Autorità garante accerta se i criteri e le condizioni di
effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche
in riferimento ai princìpi stabiliti dalla legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni, e dalla legge 22
febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse
del titolare della carica di Governo interessato mediante
forme di sostegno privilegiato in violazione dei princìpi del
pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità
dell'informazione. Per tale accertamento e per l'eventuale
applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8, l'Autorità
garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di
urgenza, decorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via
provvisoria.
2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle
comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni per quanto riguarda i controlli e l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni, e dalla legge 22 febbraio 2000,
n. 28.
Art. 11.
(Cessioni patrimoniali a congiunti e
a società collegate).
1. Si applica la disciplina di cui agli articoli 5 e
seguenti anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle
attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della
carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il
destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare
della carica di Governo o ad impresa di sua pertinenza ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, in una delle seguenti
condizioni:
a) coniuge, parente o affine entro il secondo
grado;
b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile;
c) persona interposta allo scopo di eludere
l'applicazione della stessa disciplina, ovvero società o altro
ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.
Art. 12.
(Imprese in concessione).
1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli
articoli 4, 5, 6, 7 e all'articolo 10, comma 1, da parte del
titolare della carica di Governo in relazione a impresa di sua
pertinenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, comporta in ogni
caso la revoca dell'atto di concessione o di altro atto di
assenso di amministrazioni statali comunque denominato, cui
sia subordinato l'esercizio della relativa attività
economica.
2. Le imprese di pertinenza del titolare della carica di
Governo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non possono
ottenere dalle amministrazioni statali concessioni o altri
atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato
l'esercizio della relativa attività. Non possono, inoltre,
stipulare contratti con le amministrazioni statali, né
instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o
connesso all'esercizio della attività propria o di società
controllata, controllante o collegata.
Art. 13.
(Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli
atti dell'Autorità garante).
1. L'Autorità garante, per l'espletamento delle
funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere
a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni
altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di
competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie
concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa,
avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa
vigente.
2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e
degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità garante
può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti
pubblici.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che
garantiscono al titolare della carica di Governo e al gestore
di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti
istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei
procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni
previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 8.
4. L'Autorità garante comunica al Presidente della
Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Presidenti delle Camere, che ne informano le rispettive
Assemblee, i provvedimenti adottati per i casi di
inottemperanza di cui all'articolo 5, comma 3, e all'articolo
6, comma 3. Analoga comunicazione è trasmessa alla CONSOB
nonché alle autorità di garanzia e regolazione di settore
eventualmente competenti.
5. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità garante in
applicazione della presente legge deve essere motivato.
6. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati
dall'Autorità garante ai sensi della presente legge sono
impugnabili esclusivamente dinanzi alla corte d'appello di
Roma, che decide in camera di consiglio entro due mesi in
collegio composto dal primo presidente e da due giudici
estratti a sorte tra i magistrati della corte. La decisione
della corte d'appello è impugnabile con ricorso alla Corte di
cassazione, che provvede entro un mese in sezione composta dal
primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i
magistrati della Corte.