XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1862
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Tutte le gallerie situate sulle strade extraurbane e
sulle autostrade devono essere dotate di un sistema di
illuminazione per le ore diurne e notturne tale da eliminare
il fenomeno di momentaneo accecamento cui vanno soggetti i
guidatori per effetto dell'eccessivo sbalzo tra i valori
dell'illuminazione all'interno ed all'esterno delle gallerie
stesse.
2. Gli enti gestori delle gallerie di cui al comma 1
devono valutare, attraverso i necessari studi e misurazioni,
le condizioni di effettiva illuminazione di ciascuna galleria,
sia all'imbocco ed all'uscita, sia lungo l'intero sviluppo,
nelle diverse ore del giorno e durante la notte.
Art. 2.
1. La condizione di illuminazione minima nelle gallerie di
cui all'articolo 1 si ritiene raggiunta quando un ostacolo
risulti chiaramente visibile, ad un guidatore sopraggiungente,
ad una distanza di sicurezza valutata in base alla media delle
velocità usuali rilevabili in ciascun tratto di strada.
2. Gli enti gestori delle gallerie devono, entro il
termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, eseguire le valutazioni di cui al comma
2 dell'articolo 1 e predisporre ed approvare i progetti
preliminari di intervento per adeguare tutte le gallerie e le
relative zone di imbocco alle disposizioni di cui al comma 1
del presente articolo.
Art. 3.
1. Gli enti gestori delle gallerie devono depositare gli
studi ed i progetti redatti ai sensi del comma 2 dell'articolo
2 presso l'Ente nazionale per le strade (ANAS) entro il mese
successivo alla loro approvazione, unitamente ad un programma
di interventi che preveda una loro uniforme distribuzione nel
tempo e contenga il piano finanziario completo.
2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 deve
essere concluso entro e non oltre cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. L'ANAS provvede, anche attraverso i propri uffici
periferici, a verificare l'osservanza dei singoli programmi
presentati. In caso di inosservanza, anche parziale, l'ANAS
nomina un commissario, con il compito di realizzare il
programma, utilizzando le risorse previste dal programma
stesso.
Art. 4.
1. I progetti di cui alla presente legge devono in
particolare tenere conto delle seguenti indicazioni e
prescrizioni:
a) illuminazione notturna: durante le ore notturne
le gallerie di lunghezza superiore ai 100 metri devono essere
dotate di un sistema di illuminazione artificiale, al fine di
rendere evidente al guidatore la presenza e la forma della
struttura e delle pareti della galleria. Il livello di
illuminazione deve essere minimo, al fine di rendere
sostanzialmente poco percettibile la differenza di
illuminazione tra l'interno della galleria e l'esterno. In
particolare la differenza di illuminazione tra l'interno della
galleria e l'esterno deve essere abbastanza lieve da evitare
momentanei abbagliamenti all'ingresso ed accecamenti
all'uscita;
b) illuminazione diurna: particolarmente per le
ore diurne i progetti devono porre la massima cura per
eliminare ovunque gli eccessivi ed improvvisi sbalzi di
illuminazione tra l'esterno e l'interno delle gallerie.
Durante le ore comprese tra l'alba ed il tramonto le gallerie
devono essere dotate di un sistema d'illuminazione idoneo a
compensare gli scompensi di illuminamento tra l'esterno ed
interno. Tale sistema deve essere principalmente rivolto ad
evidenziare gli eventuali ostacoli presenti sulla carreggiata
ed in primo luogo ad eliminare l'effetto di "accecamento" cui
va soggetto il guidatore che si appresta ad imboccare una
galleria contro luce. Tale scopo deve essere ottenuto
attraverso idoneo sistema di riflessione della luce diurna, in
modo che il valore dell'illuminazione degli ostacoli e della
carreggiata nella zona di ingresso della galleria sia dello
stesso ordine di grandezza di quello degli ostacoli
direttamente illuminati dal sole. Tale sistema di
illuminazione deve essere concepito e regolato in modo tale da
illuminare, per la massima profondità possibile, anche
l'interno della galleria. Il raggio di luce riflessa deve
avere direzione costante ed ampiezza massima pari almeno ai
due terzi della sezione maestra della galleria. Nei casi in
cui le condizioni di contorno all'imbocco, oppure il
particolare orientamento dell'asse stradale, non consentano un
efficace impiego del sistema a riflessione, i progetti possono
prevedere l'illuminazione elettrica a potenza decrescente
dall'imbocco verso l'interno della galleria. All'interno delle
gallerie l'illuminazione artificiale elettrica deve essere
limitata ai tratti più lontani dall'imbocco, dove comincia a
riscontrarsi l'insufficenza dell'illuminazione data dal
sistema a riflessione. Nella zona di imbocco è generalmente
sufficiente la presenza dell'illuminazione prevista per le ore
notturne. I risparmi energetici e di illuminazione conseguiti
grazie all'impiego del sistema a riflessione di cui alla
presente lettera devono essere destinati al potenziamento
delle misure di sicurezza infrastrutturali stradali;
c) le pareti delle gallerie, per tutta la loro
lunghezza, devono essere rivestite di pittura o di pannelli di
colore bianco o bianco riflettente almeno fino ad una altezza
di 3 metri dalla carreggiata.