XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1856




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dalla dichiarazione relativa ai redditi delle persone fisiche per il 2001, gli oneri relativi al pagamento di tasse e contributi per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria sono deducibili dal reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in misura non superiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 5, commi 14 e 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
        2. A decorrere dalla dichiarazione relativa ai redditi delle persone fisiche per il 2001, sono deducibili dal reddito ai fini dell'IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria.



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