XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1856
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dalla dichiarazione relativa ai redditi
delle persone fisiche per il 2001, gli oneri relativi al
pagamento di tasse e contributi per la frequenza di corsi di
istruzione secondaria ed universitaria sono deducibili dal
reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) in misura non superiore a quanto previsto ai sensi
dell'articolo 5, commi 14 e 19, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
2. A decorrere dalla dichiarazione relativa ai redditi
delle persone fisiche per il 2001, sono deducibili dal reddito
ai fini dell'IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli
altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di
insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed
universitaria.