XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1849
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 17, comma 50, della legge 15 maggio 1997, n.
127, è sostituito dal seguente:
"50. I comuni rideterminano attraverso accorpamenti
il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali e ne
prevedono l'ubicazione in edifici pubblici non scolastici,
quali uffici postali, municipi e circoscrizioni, e solo in
casi eccezionali nelle scuole, purché ciò non comporti
l'interruzione dell'attività didattica".