XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1849




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 17, comma 50, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

        "50. I comuni rideterminano attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali e ne prevedono l'ubicazione in edifici pubblici non scolastici, quali uffici postali, municipi e circoscrizioni, e solo in casi eccezionali nelle scuole, purché ciò non comporti l'interruzione dell'attività didattica".



Frontespizio Relazione