XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1848




PROPOSTA DI LEGGE


CAPO I

NATURA E FINALITA' DELLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'


Art. 1.

        1. Le universitą della terza etą, comunque denominate, sono libere associazioni o enti culturali riconosciuti ed operanti nel settore, senza fini di lucro, partitici, sindacali e confessionali, aventi finalitą culturali, con ordinamenti autonomi disciplinati da propri statuti e regolamenti.


Art. 2.

        1. Le universitą della terza etą hanno l'obiettivo fondamentale della promozione culturale che riconosca e mantenga un ruolo attivo delle persone adulte ed anziane nella societą, mediante:

                a) attuazione di corsi o laboratori e la realizzazione di altre attivitą culturali collegate o collaterali;

                b) promozione e sostegno di studi, ricerche ed altre iniziative culturali per il confronto tra le culture e le generazioni;

                c) stimolazione allo studio della condizione della persona anziana ed alla sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una sempre maggiore integrazione sociale degli anziani e il dialogo intergenerazionale;

                d) promozione diretta o con altri enti di ricerca sulla condizione della persona anziana.

CAPO II

AUTONOMIA STATUTARIA, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA DELLE
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'


Art. 3.

        1. Ogni universitą della terza etą adotta un proprio statuto con il quale sono disciplinati gli organi, le loro funzioni, competenze, procedure e modalitą di funzionamento.


Art. 4.

        1. Le universitą della terza etą hanno autonomia gestionale, organizzativa e didattica nella scelta dei corsi di insegnamento e dei relativi docenti.


Art. 5.

        1. I mezzi finanziari delle universitą della terza etą sono assicurati dalle quote di iscrizione, nonché da contributi privati e pubblici.
        2. La legge finanziaria dello Stato definisce annualmente uno stanziamento specifico per le federazioni o associazioni nazionali di universitą e per le universitą della terza etą aventi i requisiti di cui all'articolo 6, le quali presentino domanda secondo modalitą da definire con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca.


CAPO III

RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITA'
ISTITUZIONALE DELLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'


Art. 6.

        1. La regione di appartenenza riconosce, su domanda, come libere universitą della terza etą, quelle universitą che abbiano i seguenti requisiti:
                a) siano regolarmente costituite come associazioni od enti culturali con le finalitą, sancite dai propri statuti e regolamenti, previste dall'articolo 2, oppure siano strutture operative di enti culturali giuridicamente riconosciuti che operano nel settore o diramazione nel territorio di altra universitą della terza etą con i requisiti richiesti;

                b) svolgano gią da almeno 2 anni una regolare attivitą accademica, costituita da almeno sei corsi per un totale di 150 ore annue;

                c) abbiano un corpo docente composto per almeno due terzi da docenti laureati, insegnanti o liberi professionisti, anche in quiescenza;

                d) abbiano una regolare struttura amministrativa;

                e) aderiscano ad una federazione o associazione di Universitą a carattere nazionale.


Art. 7.

        1. Le regioni istituiscono appositi elenchi delle universitą della terza etą.


Art. 8.

        1. Le universitą della terza etą iscritte all'elenco regionale possono beneficiare di contributi dello Stato, delle regioni e di enti locali, stipulare convenzioni per l'eventuale utilizzo di locali e personale dipendente dagli stessi e per lo svolgimento di attivitą culturali nel territorio.


Art. 9.

        1. Il riconoscimento regionale cessa qualora l'universitą della terza etą perda uno o pił requisiti di cui all'articolo 6. A tale fine, le regioni verificano periodicamente la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo.

Art. 10.

        1. Le universitą della terza etą iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 7 sono ammesse ad usufruire della normativa prevista dalla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che venga data la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo all'Agenzia delle entrate - Direzione regionale all'Agenzia delle entrate, nel cui ambito territoriale ricade il loro domicilio fiscale.



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