XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1848
PROPOSTA DI LEGGE
CAPO I
NATURA E FINALITA' DELLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
Art. 1.
1. Le universitą della terza etą, comunque denominate,
sono libere associazioni o enti culturali riconosciuti ed
operanti nel settore, senza fini di lucro, partitici,
sindacali e confessionali, aventi finalitą culturali, con
ordinamenti autonomi disciplinati da propri statuti e
regolamenti.
Art. 2.
1. Le universitą della terza etą hanno l'obiettivo
fondamentale della promozione culturale che riconosca e
mantenga un ruolo attivo delle persone adulte ed anziane nella
societą, mediante:
a) attuazione di corsi o laboratori e la
realizzazione di altre attivitą culturali collegate o
collaterali;
b) promozione e sostegno di studi, ricerche ed
altre iniziative culturali per il confronto tra le culture e
le generazioni;
c) stimolazione allo studio della condizione della
persona anziana ed alla sensibilizzazione socio-culturale del
territorio per una sempre maggiore integrazione sociale degli
anziani e il dialogo intergenerazionale;
d) promozione diretta o con altri enti di ricerca
sulla condizione della persona anziana.
CAPO II
AUTONOMIA STATUTARIA, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA DELLE
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
Art. 3.
1. Ogni universitą della terza etą adotta un proprio
statuto con il quale sono disciplinati gli organi, le loro
funzioni, competenze, procedure e modalitą di
funzionamento.
Art. 4.
1. Le universitą della terza etą hanno autonomia
gestionale, organizzativa e didattica nella scelta dei corsi
di insegnamento e dei relativi docenti.
Art. 5.
1. I mezzi finanziari delle universitą della terza etą
sono assicurati dalle quote di iscrizione, nonché da
contributi privati e pubblici.
2. La legge finanziaria dello Stato definisce annualmente
uno stanziamento specifico per le federazioni o associazioni
nazionali di universitą e per le universitą della terza etą
aventi i requisiti di cui all'articolo 6, le quali presentino
domanda secondo modalitą da definire con decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca.
CAPO III
RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITA'
ISTITUZIONALE DELLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
Art. 6.
1. La regione di appartenenza riconosce, su domanda, come
libere universitą della terza etą, quelle universitą che
abbiano i seguenti requisiti:
a) siano regolarmente costituite come associazioni
od enti culturali con le finalitą, sancite dai propri statuti
e regolamenti, previste dall'articolo 2, oppure siano
strutture operative di enti culturali giuridicamente
riconosciuti che operano nel settore o diramazione nel
territorio di altra universitą della terza etą con i requisiti
richiesti;
b) svolgano gią da almeno 2 anni una regolare
attivitą accademica, costituita da almeno sei corsi per un
totale di 150 ore annue;
c) abbiano un corpo docente composto per almeno
due terzi da docenti laureati, insegnanti o liberi
professionisti, anche in quiescenza;
d) abbiano una regolare struttura
amministrativa;
e) aderiscano ad una federazione o associazione di
Universitą a carattere nazionale.
Art. 7.
1. Le regioni istituiscono appositi elenchi delle
universitą della terza etą.
Art. 8.
1. Le universitą della terza etą iscritte all'elenco
regionale possono beneficiare di contributi dello Stato, delle
regioni e di enti locali, stipulare convenzioni per
l'eventuale utilizzo di locali e personale dipendente dagli
stessi e per lo svolgimento di attivitą culturali nel
territorio.
Art. 9.
1. Il riconoscimento regionale cessa qualora l'universitą
della terza etą perda uno o pił requisiti di cui all'articolo
6. A tale fine, le regioni verificano periodicamente la
sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo.
Art. 10.
1. Le universitą della terza etą iscritte all'elenco
regionale di cui all'articolo 7 sono ammesse ad usufruire
della normativa prevista dalla sezione II del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che venga
data la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del
medesimo decreto legislativo all'Agenzia delle entrate -
Direzione regionale all'Agenzia delle entrate, nel cui ambito
territoriale ricade il loro domicilio fiscale.