XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1847
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Affidamento della gestione
totale aeroportuale).
1. I beni dei demanio aeroportuale sono assegnati, in uso
gratuito, all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC),
che, entro due mesi, provvede all'affidamento in concessione
della gestione totale aeroportuale, alle società autorizzate
all'occupazione ed all'uso dei beni del sedime demaniale
aeroportuale ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135.
2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo,
nella consistenza demaniale risultante dalla ricognizione
effettuata dall'ufficio commissariale di cui all'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è
rilasciata dall'ENAC, per un biennio durante il quale le
società di gestione di cui al citato comma 1 attuano la
privatizzazione del proprio capitale, per quote di
maggioranza, secondo la procedura stabilita dagli articoli 2 e
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 533. Nel bando per
l'individuazione dei soci privati sono indicati, oltre a
quanto stabilito nell'articolo 2 del citato regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 1996:
a) la durata massima di quaranta anni della
concessione totale;
b) il canone base individuato secondo la tabella 1
allegata alla presente legge;
c) l'obbligo di realizzare le infrastrutture
indicate nella scheda tecnica elaborata dall'ENAC;
d) la riserva di una quota di capitale a favore
degli enti locali interessati;
e) il mantenimento dei livelli occupazionali
dell'attuale gestore con le relative proposte di incremento in
relazione allo sviluppo del traffico aereo;
f) le linee guida del piano industriale che il
socio privato si impegna a realizzare nell'arco di cinque
anni.
3. Decorso il biennio di cui al comma 2, l'ENAC affida la
concessione totale con procedura di evidenza pubblica alle
stesse condizioni stabilite nel medesimo comma.
Art. 2.
(Convenzione).
1. La convenzione tipo per l'affidamento delle gestioni
aeroportuali di cui alla circolare del Ministero dei trasporti
e della navigazione 20 ottobre 1999, n. 12479, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 217 alla Gazzetta Ufficiale n.
292 del 14 dicembre 1999, regola, in quanto compatibili con i
regimi giuridici vigenti, l'affidamento di cui all'articolo 1,
comma 2, della presente legge.
2. La convenzione di cui al comma 1 del presente articolo
è approvata con delibera dell'ENAC, che è sottoposta al
controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250. L'efficacia della convenzione è
subordinata al versamento all'erario dello Stato, da parte del
concessionario della gestione totale aeroportuale, di un
importo pari al 10 per cento del canone annuo dovuto per
l'anno 2000 ai sensi del decreto del direttore generale del
Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze 22
dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20
del 26 gennaio 1999, per ogni anno di durata della concessione
rilasciata o di estensione della stessa.
Art. 3.
(Canoni).
1. Resta invariata per la durata di due anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge la misura
dei canoni di concessione dovuti dalle società di gestione
aeroportuale ai sensi dell'articolo 1, comma 5-ter, del
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e successive
modificazioni.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
TABELLA 1
(articolo 1, comma 2, lettera b)
... (omissis) ...